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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3215/2022 R.G. vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
Avv.ti Giuseppe Izzo e Federico Freda che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data 7.4.2022 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
000354526, con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 19.000 per violazioni accertate con atto prot. n. 2000.28/09/2017.0334855 del 30/10/2017 e CP_2
Prot. n. .2000.28/09/2017.0334856 del 30/10/2017 e relative all'omesso versamento CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Deduceva vizi dell'atto e della notificazione nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sulla scorta di tali premesse concludeva per l'annullamento dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo CP_2
l'intervenuto ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione come CP_ rettificata dall' con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, come documentato a mezzo modello F24 depositato in data 30.6.2025
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 dl 48/2023 determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
In ordine alle spese di lite, si osserva come le spese di lite debbano essere compensate tra le parti integralmente, tenuto conto del ricalcolo dell'importo effettuato dall' in ragione CP_2 della previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 16.7.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3215/2022 R.G. vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
Avv.ti Giuseppe Izzo e Federico Freda che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data 7.4.2022 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
000354526, con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 19.000 per violazioni accertate con atto prot. n. 2000.28/09/2017.0334855 del 30/10/2017 e CP_2
Prot. n. .2000.28/09/2017.0334856 del 30/10/2017 e relative all'omesso versamento CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Deduceva vizi dell'atto e della notificazione nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sulla scorta di tali premesse concludeva per l'annullamento dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo CP_2
l'intervenuto ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione come CP_ rettificata dall' con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, come documentato a mezzo modello F24 depositato in data 30.6.2025
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 dl 48/2023 determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
In ordine alle spese di lite, si osserva come le spese di lite debbano essere compensate tra le parti integralmente, tenuto conto del ricalcolo dell'importo effettuato dall' in ragione CP_2 della previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 16.7.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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