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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9371 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nata a San Giorgio a [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a San Giorgio a Cremano (NA) il 27/10/2005; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 24/02/2007 e il 06/08/2011; Per_1 Per_2
1 che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
15.07.2014, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 6478/2014 del
18.04.2014; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 100,00; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi quale domanda di scioglimento del matrimonio).
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere ciascuno nelle rispettive abitazioni, il SI. CP_1
in Sant'Antimo (NA), al Corso Italia n. 106, la SI.ra in Napoli, alla via
[...] Parte_1
Taverna del Ferro n. 141;
2) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Taverna del Ferro n. 141;
3) Le parti stabiliscono che, relativamente al diritto di visita del padre ai figli minori, vi sia massima flessibilità nei giorni e negli orari, i quali saranno concordati di volta in volta tra i coniugi. In linea di massima i coniugi stabiliscono quanto segue, ma tali condizioni potranno variare in seguito ad accordo tra i genitori:
1) il padre potrà tenere con sé i figli per due giorni alla settimana, il martedi e giovedi, dalle 20,00 alle 8,00 del giorno successivo;
il padre avrà cura di prelevare i minori presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Taverna del Ferro n. 141, e successivamente riaccompagnarli presso tale abitazione o presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
2) il padre potrà tenere con sé i figli minori e farli pernottare presso la propria abitazione nei fine settimana alternati, dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della
2 domenica; anche in tal caso il padre avrà cura di prelevare i minori presso
l'abitazione della madre in Napoli, alla via Taverna del Ferro n. 141, e successivamente riaccompagnarli presso tale abitazione;
3) I figli minori trascorreranno ad anni alterni il 24 e 25 dicembre di ogni anno con la madre, mentre il 31 dicembre e il 01 gennaio di ogni anno con il padre, sempre ad anni alterni;
il 5 gennaio con il padre e il 6 gennaio con la madre, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con la madre, mentre il lunedi in albis con il padre, ad anni alterni;
i compleanni e gli onomastici con entrambi i genitori;
4) i genitori si obbligano a comunicare verbalmente entro il 30 giugno di ogni anno le reciproche disponibilità a tenere con sé i figli minori dal 01 al 15 agosto e dal 16 al
31 agosto, ad anni alterni;
4) I coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti, rinunciano a qualunque somma a titolo di reciproco mantenimento e/o assegno di divorzio;
5) Il canone di locazione dell'appartamento coniugale sito In Napoli, alla via Taverna del
Ferro n. 141, pari ad € 400,00 mensili, verrà corrisposto, come adesso già avviene, dalla SI.ra
; Parte_1
6) Il padre si obbliga a versare alla SI.ra l'assegno mensile di € 500,00 (pari Parte_1 ad € 250,00 per ciascun figlio), quale contributo per il mantenimento dei figli minori entro il giorno 16 di ogni mese;
7) Le spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche e sportive nell'interesse dei figli minori sono interamente a carico della SI.ra ; Parte_1
8) Le parti concordano che dell'assegno unico INPS per i figli beneficeranno entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio;
10) i coniugi, sin da questo momento, si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città e, all'occorrenza, anche all'espatrio, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro”.
Per l'udienza cartolare del 21.01.2025, in seguito al parere negativo del P.M. nonché ai rilievi del giudice deSInato alla trattazione del procedimento - le parti al punto 6) delle condizioni avevano previsto un contributo al mantenimento a carico del padre addirittura inferiore all'assegno previsto in sede di separazione, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo durante il quale le eSIenze di vita dei minori erano senza alcun dubbio accresciute - venivano depositate condizioni integrative, e, in particolare, le parti pattuivano:
3 “il padre si obbliga a versare alla SI.ra l'assegno di mensile di € 550,00 Parte_1
(pari ad € 275,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 16 di ogni mese;
tutte le altre condizioni restano invariate”.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 27.05.2025 le stesse, liberamente interrogate, fornivano gli opportuni chiarimenti e concordemente dichiaravano:
“abbiamo leggermente ridotto l'assegno di mantenimento, rispetto all'epoca della separazione, in quanto il SI. ha una retribuzione più bassa rispetto a quella dell'epoca. CP_1
All'epoca era infatti dipendente della Carrefour con una busta paga di € 1.400,00, mentre oggi dipendente del Sole365 guadagna € 1.100,00. Tuttavia, tenendo conto dei rilievi sollevati dal
Tribunale, abbiamo concordato che l'intero assegno unico, di circa 180,00€ sia percepito dalla madre, SI.ra , genitore collocatario di . Pt_1 Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e così come modificato rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a San Giorgio a
Cremano (NA) il 27/10/2005 (atto n. 40, parte I, S. reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie così come modificate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 4 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 30/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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