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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1728/2025 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa
Parte_1
dall'avv. AS TI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, che liquida in complessivi € 1.348,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.,
e distrae in favore dell'avv. AS TI, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/02/2025, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che il Tribunale di Palermo con CP_1
sentenza n. 3894/2024 del 3/10/2024, resa in seno al procedimento portante
R.G.N. 15906/2023, aveva riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre
2023, esponeva di avere dapprima notificato la succitata sentenza all' in data CP_1
3/10/2024 e, successivamente, di avere trasmesso in data 7/10/2024 l'apposito modello “AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi.
Lamentava che, nonostante il decorso del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, l' convenuto non aveva CP_1
provveduto alla corresponsione dei ratei di prestazione arretrati e, pertanto, chiedeva di “Ritenere e dichiarare che Sig.ra ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento a far data dal novembre 2023;
• Conseguentemente, condannare l a liquidare le prestazioni richieste. Il tutto con CP_1
interessi e rivalutazione come per legge;”.
Con memoria depositata il 12/05/2025, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto al pagamento degli arretrati il 7/03/2025; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 28/11/2025, la parte ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione della prestazione richiesta, nonché sulla base della documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria , CP_1
questi ultimi riconosciuti dalla ricorrente all'odierna udienza, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente
a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (cfr. Cass. Ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257).
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati il 7/03/2025, ossia in data antecedente alla prima udienza di comparizione, per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà - liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e distratta in favore dell'AS TI – va posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/11/2025.
IL GIUDICE
IR JO
3
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1728/2025 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa
Parte_1
dall'avv. AS TI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, che liquida in complessivi € 1.348,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.,
e distrae in favore dell'avv. AS TI, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/02/2025, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che il Tribunale di Palermo con CP_1
sentenza n. 3894/2024 del 3/10/2024, resa in seno al procedimento portante
R.G.N. 15906/2023, aveva riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre
2023, esponeva di avere dapprima notificato la succitata sentenza all' in data CP_1
3/10/2024 e, successivamente, di avere trasmesso in data 7/10/2024 l'apposito modello “AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi.
Lamentava che, nonostante il decorso del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, l' convenuto non aveva CP_1
provveduto alla corresponsione dei ratei di prestazione arretrati e, pertanto, chiedeva di “Ritenere e dichiarare che Sig.ra ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento a far data dal novembre 2023;
• Conseguentemente, condannare l a liquidare le prestazioni richieste. Il tutto con CP_1
interessi e rivalutazione come per legge;”.
Con memoria depositata il 12/05/2025, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto al pagamento degli arretrati il 7/03/2025; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 28/11/2025, la parte ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione della prestazione richiesta, nonché sulla base della documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria , CP_1
questi ultimi riconosciuti dalla ricorrente all'odierna udienza, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente
a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (cfr. Cass. Ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257).
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati il 7/03/2025, ossia in data antecedente alla prima udienza di comparizione, per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà - liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e distratta in favore dell'AS TI – va posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/11/2025.
IL GIUDICE
IR JO
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