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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Danilo Gioi Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Avv. Controparte_1 C.F._2
Annarella Gioi
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 6 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE
In fatto
1) I ricorrenti hanno intrapreso una relazione sentimentale che, dopo anni di felice convivenza,
è giunta al termine per incompatibilità caratteriali e obiettivi di vita che sono ormai divenuti divergenti;
Per_ 2) dall'unione nascevano: (Iglesias il 26.06.2011); (Carbonia il 24.11.2015) e Per_2
( il 15.04.2020) tutti minori e conviventi con i genitori;
Per_3 Per_4
3) La signora è attualmente disoccupata ed in cerca di lavoro mentre il signor CP_1 Pt_1
lavora presso la società AUTODEMOLIZIONI . con sede in percependo un CP_2 Per_4
salario medio netto di circa 1.600,00 euro mensili come da busta paga allegata (doc. 3);
4) La famiglia vive e risiede in nella località Monte Figu in una abitazione in locazione Per_4
per il quale viene corrisposto il canone di euro 400,00 mensili;
5) Le parti, nonostante la crisi di coppia, hanno già trovato un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sulle modalità di visita del genitore non collocatario, sull'assegno di mantenimento a carico dello stesso. E' doveroso precisare che nel suddetto accordo, per quanto concerne le questioni economiche di mantenimento dei figli, i due ricorrenti tengono conto dell'assegno Unico pari ad euro 800,00 che, si anticipa, verrà corrisposto integralmente alla signora attualmente disoccupata;
CP_1
IN DIRITTO
Affidamento condiviso
Pag. 2 a 6
6) Nulla osta, nel caso di specie, ad una pronuncia volta all'affidamento condiviso. L'accordo trovato dalle parti rispetta ogni norma a tutela della bigenitorialità e garantisce ai tre figli minori un rapporto continuo e alternato con entrambi i genitori.
7) La casa familiare resterà nella disponibilità del signor il quale continuerà a viverci Pt_1
sostenendo i costi di locazione. La signora si impegna a lasciare la suddetta dimora sita CP_1
in località Monte Figu nel più breve tempo possibile salvo, ovviamente, comprovate Per_4
difficoltà o problematiche non da lei dipendenti. I figli avranno residenza primaria presso la nuova abitazione materna che dovrà essere tempestivamente comunicata al padre. Il signor corrisponderà un assegno mensile totale in favore del genitore collocatario pari ad euro Pt_1
300,00 (trecento,00) oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. Inoltre, l'assegno unico attualmente corrispondente alla somma di euro 800,00 verrà versato integralmente alla signora CP_1
Il padre avrà diritto di visita libero verso i tre figli previa comunicazione alla madre. Le
festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Questo accordo, a parere delle parti, garantisce una corretta bigenitorialità e una proporzionata contribuzione del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli.
PER QUESTI MOTIVI
I signori e difesi e rappresentati come sopra Controparte_1 Parte_1
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
Che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti disponendo la sostituzione della fissanda udienza con il deposito di note scritte, con concessione dei relativi termini affinché
vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
Pag. 3 a 6 Per_ 1) Disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori (Monza il 26.06.2011); Per_2
(Carbonia il 24.11.2015) e ( il 15.04.2020) a favore di entrambi i genitori. Per_3 Per_4
Entrambi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità
genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i minori, eserciterà
separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) La residenza dei tre figli verrà fissata nella instauranda nuova residenza materna la quale dovrà essere tempestivamente comunicata al padre. Nelle more, fino a che la signora non CP_1
troverà casa, resterà fissata presso l'abitazione familiare sita in località Monte Figu;
Per_4
3) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo Pt_1 CP_1
di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva mensile di euro 300,00
(trecento,00 da considerarsi 100,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ciascun mese.
Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita. Tale assegno dovrà essere corrisposto a partire dal materiale trasferimento della madre unitamente alla prole dall'abitazione familiare che dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al padre;
4) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, e senza necessità di preventivo consenso, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese medico -
specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
tickets sanitari, tasse,
imposte e costi di iscrizione alla scuola / università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola / università; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse
Pag. 4 a 6 dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00.
Dovranno essere invece preventivamente concordate per iscritto dai genitori e analogamente suddivise le seguenti spese straordinarie: spese dentistiche, imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole / università private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio);
5) Disporre che il padre avrà diritto di visita libero, nei tempi e modi che riterrà opportuni,
previa comunicazione tempestiva alla madre, per garantire che l'incontro con i minori avvenga in modo sereno e e in conformità con le necessità familiari e di crescita dei figli;
6) Le festività principali verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza;
7) Le parti, congiuntamente, stabiliscono che l'assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora la quale avrà l'obbligo di utilizzarlo per i tre figli;
CP_1
8) Spese compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e Controparte_1
Pag. 5 a 6 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Controparte_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 19.03.2025
Il Presidente dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6