Ordinanza collegiale 27 giugno 2018
Ordinanza cautelare 12 settembre 2018
Sentenza 30 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/12/2025, n. 9603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9603 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09603/2025REG.PROV.COLL.
N. 03512/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2023, proposto da
GE GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA De PP, CA FE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 12463 del 30 settembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. ER PO e udito, per la parte appellante, l’avvocato Giuliano Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. GE GA, vicequestore della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, a 15 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato del 2 gennaio 2018.
Il candidato, unico tra i concorrenti ad aver superato le prove scritte, non ha superato la prova orale, avendo conseguito un punteggio di 30/50, inferiore al minimo di 35/50.
Di talché, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio il verbale n. 9 del 27 marzo 2018, con cui la Commissione esaminatrice del concorso ha attribuito alla prova orale dallo stesso sostenuta il punteggio di 30 punti su 50, nonché gli atti successivi lesivi della sua sfera giuridica.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 12463 del 30 settembre 2022, ha respinto il ricorso, per cui l’interessato ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7, del bando di concorso e dell’art. 7, comma 5, del d.m. n. 109 del 2002 – difetto assoluto di istruttoria e motivazione, in ordine all’incompletezza della prova orale.
La prova orale sarebbe stata incentrata esclusivamente sull’accertamento e sulla valutazione della conoscenza teorica delle materie giuridiche ed informatiche, senza tenere in alcun conto la “professionalità”, “l’esperienza professionale posseduta” né “l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali”, che avrebbero dovuto costituire elementi essenziali ed ineludibili del colloquio e del giudizio complessivo, ed anzi il suo oggetto principale, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del bando e dell’art. 7, comma 5, del d.m. n. 109 del 2002.
L’esame, in concreto, non si sarebbe svolto sulla base di un colloquio “interdisciplinare”, incentrato contemporaneamente su domande “teoriche” e profili attinenti la professionalità e le attitudini direttive del candidato, in vista di un “giudizio globale”, ma solo su tematiche di ordine generale, mentre la valutazione della professionalità e delle attitudini sarebbe stata pretermessa.
La condotta della Commissione si sarebbe posta in contrasto con la ratio della prova, che, per come concepita, sarebbe quella di accertare nel concreto e nel complesso se il candidato possieda, alla luce delle conoscenze culturali e dell’esperienza maturata in carriera, i requisiti per esercitare le mansioni superiori.
Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso e del principio di pubblicità delle prove orali concorsuali, nonché degli artt. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001 e 6, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994. Travisamento dei fatti.
Alla variazione della sala della prova orale (tenutasi nella stanza n. 24), non sarebbe stata data la stessa pubblicità che era stata data all’originaria convocazione presso la “Sala Azzurra”, al secondo piano del Palazzo del Viminale e, comunque, lo spostamento non sarebbe stato reso noto con modalità idonee a consentire a tutti gli interessati di venirne a conoscenza.
Ciò avrebbe determinato la violazione della normativa di gara, che imponeva la regola di pubblicità delle prove orali nonché della normativa primaria, cui il bando si era conformato, ed in particolare dell’art. 6, comma 4, del d.P.R: n. 487 del 1994, che stabilisce, con specifico riguardo alle prove orali, che esse “devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.
La stanza n. 24 non sarebbe stata liberamente accessibile, dal momento che non sarebbero state garantite forme adeguate di pubblicità volte a rendere noto ai possibili interessati lo svolgimento della prova orale in quella sede anziché in quella originariamente indicata.
All’atto pratico, l’esame si sarebbe svolto “a porte chiuse”, come confermato dallo stesso verbale n. 9 della commissione esaminatrice.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. L’appellante, con il primo motivo, sostiene che, in violazione della lex specialis del concorso, la prova orale sarebbe stata incentrata esclusivamente sull’accertamento e sulla valutazione della conoscenza teorica delle materie giuridiche ed informatiche, senza tenere in alcun conto la “professionalità”, “l’esperienza professionale posseduta” né “l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali”.
La prospettazione è infondata.
L’art. 8, comma 7, del bando di concorso stabilisce che “La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie: elementi di diritto comunitario; elementi di contabilità di Stato; ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco”.
La lex specialis, quindi, distingue chiaramente e senza margine di equivoco le modalità di svolgimento della prova orale (il colloquio interdisciplinare sulle materie indicate e cioè diritto costituzionale ed amministrativo, diritto penale, diritto processuale penale e legislazione di Pubblica Sicurezza, elementi di diritto comunitario, elementi di contabilità di Stato, ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco ) dalla finalità della stessa (accertamento della preparazione e professionalità del candidato nonché, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, dell’attitudine direttiva).
In altri termini, l’art. 8, comma 7, del bando è inequivoco nel distinguere l’oggetto della prova orale dalla sua finalità, da perseguire con le modalità di svolgimento previste.
Ne consegue che la detta finalità doveva essere raggiunta attraverso il previsto colloquio interdisciplinare, non attraverso specifiche domande sul percorso professionale del candidato, che avrebbero esulato totalmente dal colloquio sulle materie indicate nel bando.
In altri termini, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il bando di concorso non prevedeva affatto che la prova orale dovesse essere svolta con domande dirette a verificare la preparazione e domande dirette alla verifica della professionalità e dell’attitudine, in quanto è demandato al colloquio sulle richiamate materie d’esame verificare anche la professionalità e l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
Il contestato verbale n. 9 del 27 marzo 2018, ha così motivato l’attribuzione del punteggio di 30/50 al dott. GA: “la commissione, dopo una attenta analisi delle prove riscontra che il candidato ha una discreta padronanza e preparazione nelle materie giuridiche e contabile e tuttavia lo stesso presenta limiti espositivi di conoscenza nelle materie professionali con particolare riguardo alla legislazione di Pubblica Sicurezza, al diritto penale e processuale penale e ordinamento di Pubblica Sicurezza, fornendo delle risposte generiche e a volte non puntuali. Appena sufficienti le conoscenze linguistiche e modeste quelle informatiche”.
Sulla base di quanto esposto, la contestazione di parte si rivela non persuasiva, in quanto nella motivazione del punteggio attribuito è rimarcato che il candidato presenta “limiti espositivi di conoscenza nelle materie professionali” con ciò volendo evidentemente attestare un giudizio non pienamente soddisfacente sotto il profilo professionale ed una conseguente non ancora compiuta attitudine allo svolgimento di funzioni dirigenziali.
2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
La prova orale è stata svolta in una sala che - come quella originariamente deputata allo svolgimento dell’esame e non più disponibile – era per l’occasione aperta al pubblico.
Nessun rilievo può assumere la considerazione che lo spostamento della sala sia stato comunicato al solo candidato, ma non pubblicizzato, atteso che eventuali ulteriori interessati, giunti presso il Ministero ed appreso dello spostamento della sala, avrebbero potuto ugualmente assistere alla prova.
Diversamente, non sussiste alcun elemento per ritenere che eventuali visitatori che avessero voluto assistere al colloquio siano stati a ciò impediti.
Va da sé, infine, che la locuzione “preliminarmente ed a porte chiuse” contenuta nel verbale impugnato si riferisce esclusivamente alla parte iniziale della seduta, in cui la commissione ha definito le modalità per lo svolgimento della prova.
5. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese del giudizio di appello, considerata la natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 3512 del 2023).
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DR TT, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ER PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PO | DR TT |
IL SEGRETARIO