CASS
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Massime • 1
I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 codice civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/11/2025, n. 29396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29396 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20059/2023 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSINO ROBERTO ([...]) -ricorrente- contro LI LI, rappresentato e difeso dall’avvocato VILLA NC ([...]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- Civile Sent. Sez. 5 Num. 29396 Anno 2025 Presidente: LA IA MA Relatore: LIBERATI IO Data pubblicazione: 06/11/2025 2 di 15 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari n. 275/2023 depositata il 04/04/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2025 dal Consigliere IO LIBERATI. Udite le conclusioni del Procuratore Generale e le difese degli avvocati presenti, come da verbale. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’oristanese avverso la sentenza n. 70/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 28/03/2018, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento n. 07520160004747417 UTENZA IRRIGUA 2006; n. 07520160004747417 UTENZA IRRIGUA 2007; n. 07520160004747417 UTENZA IRRIGUA 2008, con il quale il consorzio aveva richiesto, in prossimità del termine decennale, il pagamento di euro 10.260,84 a titolo di utenza irrigua per gli anni 2006, 2007 e 2008, con pretesa integrativa di precedenti cartelle già emesse e pagate dal contribuente. 1.1. In particolare, la Corte di secondo grado ha ritenuto che la utenza idrica oggetto di imposizione fosse da ricondurre a contratto di fornitura, la cui unica peculiarità nel caso di specie consisterebbe nella attivazione su domanda di parte, e che non avesse, invece, una diversa natura, come sostenuto dal consorzio. Da ciò, ad avviso della sentenza gravata, consegue l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, che la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto decorresse dalla notifica delle prime cartelle, e che dunque la pretesa fosse prescritta. 3 di 15 2. Avverso la suddetta sentenza il consorzio di bonifica dell’oristanese ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi (di cui il secondo in realtà duplice), cui ha replicato il controricorrente. 3. Il consorzio ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. 4. L’udienza camerale originariamente fissata è stata rinviata a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica. 5. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memorie scritte ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente, che sostiene che l’intero ricorso sia finalizzato ad un inammissibile riesame del merito della controversia. Tale eccezione, generica in quanto rivolta al ricorso nella sua interezza, non è fondata in fatto, contenendo il ricorso censure rivolte avverso profili di diritto. 2. Con il primo motivo di ricorso, il consorzio lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. deducendo la violazione dell’art. 2946 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.p.c.: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto operante, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale. 2.1. Si deduce che le circostanze che connotano il rapporto sarebbero state richiamate in sentenza tanto genericamente da risultare non esaminate, mentre invece sarebbero determinanti al fine di escludere l’assimilazione del servizio irriguo in esame alle altre ipotesi di fornitura di servizi pubblici richiamate dal giudice d’appello, e di escludere la periodicità dell’obbligazione della quale il Consorzio ha chiesto l’adempimento. Difatti, i contributi in questione sono richiesti esclusivamente a titolo di “utenza irrigua”, per l’utilizzazione dell’acqua 4 di 15 a fini agricoli negli anni di riferimento, ed il proprietario di un fondo ricompreso nel perimetro di contribuenza consortile è tenuto, ogni anno, a pagare gli altri tributi consortili, mentre, con riferimento alla utenza irrigua, è tenuto a corrispondere il dovuto solo se nel singolo anno usufruisce del servizio irriguo, previo deposito di specifica domanda. 2.3. Per tale ragione la fattispecie non rientrerebbe nella ipotesi di prescrizione quinquennale di cui alle prestazioni periodiche (cioè “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” ai sensi dell’art. 2948, n. 4 c.p.c.), bensì la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.p.c. 3. Come necessaria premessa va chiarito, quanto alla natura, che nella fattispecie non si discute di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte dell’utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale. Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188). Il vantaggio è del resto a favore del fondo e la prestazione è indubbiamente di tipo continuativo: l’istituto va dunque considerato in termini di tributo locale, che si struttura come a prestazioni periodiche. 4. In proposito, in sede interlocutoria erano state poi prospettate due distinte questioni interpretative connesse al tema - una volta definita la natura giuridica - che hanno determinato la rimessione alla odierna udienza pubblica. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento – quanto alla presente fattispecie – l’art. 9 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6. 5 di 15 4.1. La prima, è la questione relativa al termine di prescrizione, rispetto alla quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte. 4.1.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.”. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021). 4.1.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina della prescrizione decennale, rilevando espressamente che “la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall'origine stabilito in dieci anni”. Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di bonifica: “Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”, le quali sono notoriamente soggette al termine di 6 di 15 prescrizione decennale (ex multis: Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica. 4.2. Si pone poi, nella, fattispecie, la ulteriore e correlata questione della determinazione del termine di decorrenza della prescrizione. 4.2.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che “la ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica”, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica”. 4.2.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: “Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa” 5. Orbene, quanto al termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili di bonifica, la soluzione deve ovviamente essere individuata proprio alla luce della natura giuridica del credito e della disciplina che ne regola la formazione e la riscossione. Tali contributi, come detto, derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all’attività di bonifica svolta dal Consorzio, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato. 5.1. A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l’art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il quale stabilisce che “le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”. 7 di 15 Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell’obbligazione. Ogni contributo, dunque, nasce e si esaurisce nell’ambito di una determinata annualità, assumendo i caratteri propri delle obbligazioni periodiche. In questa prospettiva, anche l’art. 44 della normativa di riferimento assume un ruolo centrale. I commi 3 e 4 di tale articolo, infatti, confermano che il legislatore ha inteso disciplinare il contributo consortile come un’entrata annuale e ripetitiva, prevedendo esplicitamente che i Consorzi di bonifica possano determinare contributi irrigui “per le annualità 2006, 2007 e 2008” e, successivamente, “per le annualità dal 2009 in poi”: la formulazione stessa evidenzia quindi la pluralità e l’autonomia delle singole annualità, nonché la cadenza regolare del prelievo. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che, qualora i ruoli emessi non siano conformi ai criteri normativi, questi devono essere modificati o ritirati “fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo della prescrizione”. Tale inciso è particolarmente significativo: il legislatore regionale riconosce che i contributi consortili sono soggetti a prescrizione, e che gli atti del Consorzio (come l’emissione dei ruoli) hanno efficacia interruttiva di tale decorso. Ciò presuppone, implicitamente ma inequivocabilmente, che la prescrizione decorra periodicamente per ciascuna annualità. 5.2. Sulla base di tali elementi, risulta coerente applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione. 8 di 15 5.3. Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, la struttura normativa delineata dal combinato disposto dell’art. 15 del R.D. 215/1933 e dell’art. 44 della disciplina sui Consorzi di bonifica delinea un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale. 5.4. Va anche osservato che l’art. 44, comma 3 prevede espressamente che, “in attesa della determinazione dei criteri di cui all’art. 10 ed in presenza di esigenze finanziarie”, i Consorzi possano determinare contributi irrigui in acconto per determinate annualità. Questa possibilità di richiedere pagamenti “in acconto” significa, nella sostanza, che il Consorzio può emettere ruoli e richiedere il pagamento ai consorziati anche prima della definizione definitiva del piano. Si tratta, dunque, di una forma di riscossione provvisoria, fondata su valutazioni contabili e finanziarie necessarie per garantire la continuità dell’attività di bonifica e irrigazione. Ora, proprio perché il Consorzio può agire in via anticipata e legittimamente esigere somme in acconto, è evidente che non vi è alcun ostacolo giuridico a interrompere la prescrizione, e non vi è, invece, un impedimento giuridico assoluto (questione sulla quale si tornerà più avanti), sicché, si anticipa, non poteva nemmeno considerarsi sospeso il termine. In altre parole, la facoltà di procedere a riscossione provvisoria comporta che il credito — pur ancora suscettibile di conguaglio o rettifica — sia già esigibile nei confronti del consorziato, e quindi idoneo a far decorrere o interrompere i termini prescrizionali. Dunque, anche se la riscossione è provvisoria e suscettibile di successivo conguaglio, il credito del Consorzio è comunque attivo e azionabile, e ogni atto compiuto per la sua riscossione (come 9 di 15 l’emissione del ruolo o la richiesta di pagamento) interrompe validamente la prescrizione. In sintesi, si tratta di un’ipotesi in cui il diritto può essere esercitato anche prima della definizione definitiva del piano di riparto, grazie alla previsione normativa che consente una riscossione in via provvisoria. 5.5. In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l’orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” 6. Va poi affrontata la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione stesso. Sulla base normativa poc’anzi descritta, ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, “Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa” 6.1. Tale ultima disposizione assume difatti valore dirimente, perché chiarisce che l’approvazione del piano di riparto rappresenta solo l’atto con cui viene determinata la ripartizione della spesa 10 di 15 complessiva tra i consorziati, ma non segna ancora l’inizio dell’annualità contributiva. In altri termini, con il decreto di approvazione si definisce l’importo e la proporzione dei contributi, ma il diritto del Consorzio a riscuotere le somme — e, di conseguenza, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione — si perfeziona solo dal 1° gennaio successivo. 6.2. Ciò accade perché i contributi consortili hanno, come detto, natura di prestazioni periodiche annuali, strettamente collegate all’esercizio finanziario e alle spese sostenute dal Consorzio per le attività di bonifica in un determinato anno. La scelta del legislatore di far decorrere le annualità dal 1° gennaio successivo risponde, dunque, a una logica di uniformità temporale e contabile: i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l’anno solare, e non a periodi variabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese. Se, infatti, la decorrenza fosse ancorata alla data del decreto di approvazione, si verificherebbe una disomogeneità irragionevole: ogni piano avrebbe un proprio termine iniziale diverso, con il rischio di creare confusione nei rapporti tra Consorzio e consorziati, oltre che incertezza sui termini prescrizionali. Al contrario, la fissazione del 1° gennaio successivo come momento di decorrenza garantisce chiarezza, prevedibilità e allineamento con l’anno finanziario di riferimento ed è del tutto coerente con la natura di tributo. 6.3. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 44 della disciplina regionale, che, ai commi 3 e 4, parla espressamente di “annualità 2006, 2007, 2008” e “annualità dal 2009 in poi”, e riconosce che i contributi irrigui e consortili sono determinati e riscossi per annualità distinte. Ciò dimostra che ogni contributo si riferisce a un 11 di 15 periodo annuale autonomo, con un proprio ciclo di esigibilità e, conseguentemente, con un proprio termine di prescrizione. Inoltre, lo stesso comma 4 dell’art. 44, nel prevedere che restano fermi gli “effetti interruttivi della prescrizione”, conferma implicitamente che il decorso del termine prescrizionale è collegato al sistema delle annualità: ogni ruolo emesso per una specifica annualità interrompe la prescrizione riferita a quella determinata annualità, la cui decorrenza parte, coerentemente con l’art. 15 del R.D. 215/1933, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione del piano di riparto. In sintesi, dunque, il momento di approvazione del piano di riparto ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, mentre la decorrenza della prescrizione si collega al momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile, cioè al 1° gennaio dell’anno successivo. Solo da quella data il Consorzio può legittimamente richiedere il pagamento ai consorziati, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. 6.4. La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio dell’art. 15 del R.D. 215/1933, sia con la disciplina successiva dell’art. 4, che con i principi generali dell’art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 7. Ciò chiarito in termini di soluzione ermeneutica, non si riscontra dunque alcun errore nell’aver applicato la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., da parte della CTR. 8. Il motivo è, dunque, da rigettare. 9. Con il secondo motivo di ricorso, il consorzio lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 della L.R. n. 6/2008 e dell’art. 2935 c.p.c. 12 di 15 9.1. In particolare, quanto al primo profilo, la CTR avrebbe omesso l’esame delle norme (anche retroattive) della legge regionale n. 6/2008, citate dal Consorzio, le quali avrebbero determinato la temporanea impossibilità, per il Consorzio, di far valere la sua pretesa. 9.2. Tale ricostruzione non corrisponde alla realtà del decisum di gravame, atteso che il giudice dell’appello si è pronunciato sulla questione a monte, ritenendola irrilevante in quanto inopponibile al debitore, testualmente affermando: “Obietta il Consorzio che la tardiva attivazione del credito deve essere imputata al rapporto con la Regione Sardegna, che non ha tempestivamente concluso il relativo procedimento, ma tale problematica non può essere opposta al debitore, il quale ha diritto alla certezza dei rapporti giuridici derivanti dal protrarsi del tempo oltre il termine stabilito dalla legge, mentre non posso no essergli opposti dei problemi ai quali egli è del tutto estraneo”. Si tratta dunque di aspetto del tutto superato dalla ritenuta irrilevanza nei confronti del debitore, che rende la censura inammissibile, in quanto inidonea a superare la diversa ratio decidendi. 9.3. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormai consolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102). La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, per difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi non determinerebbe una modifica della statuizione d’appello, la cui conferma dell’annullamento del provvedimento di 13 di 15 liquidazione ben può reggersi sulla sola argomentazione del difetto di motivazione del provvedimento. 9.4. Inoltre, non si tratta di omissione di un fatto storico naturalistico, ma della omissione della applicazione di una norma. Sul punto questa Corte ha già chiarito che ‹‹L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate›› (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152). 9.5. Per quanto concerne il secondo profilo, cioè la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 della L.R. n. 6/2008 e dell’art. 2935 c.p.c., il consorzio deduce che in ragione delle summenzionate disposizioni della legge regionale – le quali hanno disposto la sospensione della riscossione - si è determinata la temporanea impossibilità, per il consorzio, di far valere la sua pretesa, e ciò costituirebbe un impedimento giuridico che ha precluso la decorrenza del termine prescrizionale connesso alla riscossione del credito, di cui la CTR non ha tenuto conto, incorrendo in violazione di legge. 9.6. La doglianza non è fondata. 9.7. Richiamando anche quanto esposto con riferimento al precedente motivo, sul punto appare fondato quanto eccepito da parte controricorrente, che ha evidenziato che la menzionata legge regione, nella parte in cui al suo art. 44, co. 2 (come modificato e integrato dell’art. 18 L.R. n.12/2011) prevede che “La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all’art. 10, individuati con deliberazione della Giunta 14 di 15 regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4” si riferisce alla sola sospensione della riscossione dei contributi e non alla (sospensione della) prescrizione del diritto al relativo pagamento, istituto sul quale, del resto, non vi è alcuna competenza legislativa della Regione. Difatti, la prescrizione, a mente dell’artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e della particolare condizione del titolare (art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie. 9.8. Inoltre, i commi 3 e 4 dell’art. 44 dispongono quanto segue: «3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all’articolo 10 e in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono stabilire contributi irrigui in acconto, fino a un massimo di 200 euro per ettaro e per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008, e fino a un massimo di 260 euro per ettaro a decorrere dal 2009. In ogni caso, tali contributi non possono superare l’importo massimo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 9. I consorzi possono inoltre prevedere che i versamenti in acconto siano considerati a saldo qualora, entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale non provveda a stabilire i criteri previsti dall’articolo 10. 4. Qualora risultino emessi ruoli non conformi ai principi e criteri dei commi 1, 2 e 3, essi devono essere modificati o ritirati in autotutela, restando validi gli effetti dei pagamenti già effettuati – salvo eventuali conguagli – e l’effetto interruttivo della prescrizione». 9.9. Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui la prescrizione poteva legittimamente essere interrotta, configurandosi l’istituto in esame come una forma di riscossione provvisoria. 9.10. Non si configura, viceversa, l’ipotesi di impedimento giuridico assoluto alla interruzione della prescrizione e ne consegue, quindi, la reiezione del motivo. 15 di 15 10. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’intero ricorso va rigettato. 11. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione del contrasto interpretativo insorto, che ha determinato la rimessione alla pubblica udienza odierna. 12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono invece i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 29/10/2025. Il consigliere estensore Il Presidente IO LIBERATI IA MA LA
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 29/10/2025. Il consigliere estensore Il Presidente IO LIBERATI IA MA LA