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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 05 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5352/2022 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1
NZ ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Napoli, alla via del Parco
Margherita n. 8
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Clorinda Rosicano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
M. Cervantes de Saavedra n. 64
Altro Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 09720191460002183009, notificata da
[...] in data 24.10.2022, limitatamente all'avviso di addebito n. Controparte_2
39720190001886580000, asseritamente notificato il 27/04/2019, avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di omesso pagamento contributi DM10 per il periodo 01/2018 - 01/2019, per l'importo totale di euro 27.560,35.
Al riguardo, ha dedotto, innanzitutto, la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in secondo luogo, la tardività dell'iscrizione di ipoteca, nel caso di prova dell'avvenuta notifica di detta comunicazione, per mancato rispetto del termine di 180 giorni ex lege previsto;
ha dedotto, infine, l'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' , con memoria depositata il 12.09.2023, ha chiesto il CP_1 rigetto delle avverse domande. A tal fine, ha eccepito che l'avviso di addebito opposto è stato effettivamente notificato in data 24.04.2019, da cui discenderebbe l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 40 giorni legislativamente previsto;
ha dedotto, inoltre, la mancata maturazione della prescrizione dei crediti sottesi agli atti impugnati, anche in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale sul punto.
Con memoria depositata il 15.09.2023 l' ha chiesto il rigetto delle Controparte_3 avverse domande perché improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti formalizzate mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare va precisato che, avendo il ricorrente dedotto di non aver mai avuto notificati né
l'avviso di addebito, né la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, la dedotta nullità e/o l'inesistenza della notifica di tali atti non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto successivo idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, nel caso di specie asseritamente costituito dalla comunicazione della iscrizione di ipoteca (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002; Cass., n. 2293 del 2000; tesi ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria).
Ciò posto, la domanda deve, in ogni caso, essere respinta.
Ebbene, tutte le censure mosse dall'opponente con il proprio atto introduttivo sono prive di pregio.
Per quanto attiene, infatti, alla dedotta mancata/irregolare notifica degli atti impugnati, la normativa di riferimento, estensibile anche all'attività dell' , è costituita dall'art. 30 del D.L. n. Controparte_4
78/2010, conv. in legge n. 122 del 2010, a mente del quale “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, CP_ l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche
a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà
e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 4. L'avviso di addebito
è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_1 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo CP_1 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
Orbene, le parti hanno depositato nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito e della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria: segnatamente,
l' ha provato di aver notificato l'avviso controverso in data 27.04.2019, mentre l' ha CP_1 CP_5 fornito prova dell'avvenuta notifica della CPI in data 17.12.2019.
Nessun dubbio può revocarsi sulla ritualità della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, posto che il richiamato comma 4 dell'art. 30 del D.L. n.- 78/2010 conv. in legge n.
122/2010 espressamente prevede che la notifica debba essere eseguita prioritariamente attraverso posta elettronica certificata. Inoltre, l'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente.
Inoltre, in tema di validità degli atti notificato, la Suprema Corte ha specificato che è valida la notifica della cartella di pagamento ( e degli atti della riscossione in generale ) a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”. (Cfr. Corte di Cassazione, n. 30922 el 27.05.2024); ebbene, nel caso che ci occupa, entrambi gli Enti resistenti hanno fornito prova dell'avvenuta notifica depositando gli appositi file nel formato pdf indicato come idoneo dall'organo della nomofilachia, sicché gli atti impugnati devono ritenersi regolarmente notificati all'opponente.
Relativamente, poi, all'eccezione di irregolarità dell'iscrizione di ipoteca, asseritamente effettuata in spregio del termine perentorio di 180 giorni dalla data di comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria, questo Giudicante non può non aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con sentenza n. 4619/2025, per cui “È noto, in particolare, che a partire dalla sentenza n. 19667/2014 resa a Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera
e propria , tant'è che essa può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del citato decreto (cfr., in tal senso, Cass. n.
9817/2024; Cass. n. 37347/2021; Cass. n. 23661/2020; Cass. n. 13618/2018)” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
V, n. 4619 del 2 febbraio 2025). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, l'iscrizione ipotecaria va ritenuta misura volta a garantire, in via cautelare, la pretesa fiscale, e non atto tipico dell'espropriazione forzata, sicché deve considerarsi svincolata dai termini e dalle condizioni tipiche della procedura esecutiva: in altri termini, la valenza cautelare dell'iscrizione ipotecaria preclude la sua sottoposizione ai termini perentori di cui alla normativa in tema di procedimento espropriativo, come accade, invece, per l'intimazione di pagamento, data la sua diversa natura.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'opposizione non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nei confronti di e e si liquidano, come da CP_1 CP_5 dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 3.291,00 a favore dell' , ed euro 3.291,00 a favore dell' oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. CP_1 CP_5
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 06 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 05 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5352/2022 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1
NZ ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Napoli, alla via del Parco
Margherita n. 8
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Clorinda Rosicano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
M. Cervantes de Saavedra n. 64
Altro Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 09720191460002183009, notificata da
[...] in data 24.10.2022, limitatamente all'avviso di addebito n. Controparte_2
39720190001886580000, asseritamente notificato il 27/04/2019, avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di omesso pagamento contributi DM10 per il periodo 01/2018 - 01/2019, per l'importo totale di euro 27.560,35.
Al riguardo, ha dedotto, innanzitutto, la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in secondo luogo, la tardività dell'iscrizione di ipoteca, nel caso di prova dell'avvenuta notifica di detta comunicazione, per mancato rispetto del termine di 180 giorni ex lege previsto;
ha dedotto, infine, l'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' , con memoria depositata il 12.09.2023, ha chiesto il CP_1 rigetto delle avverse domande. A tal fine, ha eccepito che l'avviso di addebito opposto è stato effettivamente notificato in data 24.04.2019, da cui discenderebbe l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 40 giorni legislativamente previsto;
ha dedotto, inoltre, la mancata maturazione della prescrizione dei crediti sottesi agli atti impugnati, anche in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale sul punto.
Con memoria depositata il 15.09.2023 l' ha chiesto il rigetto delle Controparte_3 avverse domande perché improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti formalizzate mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare va precisato che, avendo il ricorrente dedotto di non aver mai avuto notificati né
l'avviso di addebito, né la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, la dedotta nullità e/o l'inesistenza della notifica di tali atti non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto successivo idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, nel caso di specie asseritamente costituito dalla comunicazione della iscrizione di ipoteca (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002; Cass., n. 2293 del 2000; tesi ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria).
Ciò posto, la domanda deve, in ogni caso, essere respinta.
Ebbene, tutte le censure mosse dall'opponente con il proprio atto introduttivo sono prive di pregio.
Per quanto attiene, infatti, alla dedotta mancata/irregolare notifica degli atti impugnati, la normativa di riferimento, estensibile anche all'attività dell' , è costituita dall'art. 30 del D.L. n. Controparte_4
78/2010, conv. in legge n. 122 del 2010, a mente del quale “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, CP_ l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche
a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà
e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 4. L'avviso di addebito
è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_1 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo CP_1 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
Orbene, le parti hanno depositato nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito e della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria: segnatamente,
l' ha provato di aver notificato l'avviso controverso in data 27.04.2019, mentre l' ha CP_1 CP_5 fornito prova dell'avvenuta notifica della CPI in data 17.12.2019.
Nessun dubbio può revocarsi sulla ritualità della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, posto che il richiamato comma 4 dell'art. 30 del D.L. n.- 78/2010 conv. in legge n.
122/2010 espressamente prevede che la notifica debba essere eseguita prioritariamente attraverso posta elettronica certificata. Inoltre, l'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente.
Inoltre, in tema di validità degli atti notificato, la Suprema Corte ha specificato che è valida la notifica della cartella di pagamento ( e degli atti della riscossione in generale ) a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”. (Cfr. Corte di Cassazione, n. 30922 el 27.05.2024); ebbene, nel caso che ci occupa, entrambi gli Enti resistenti hanno fornito prova dell'avvenuta notifica depositando gli appositi file nel formato pdf indicato come idoneo dall'organo della nomofilachia, sicché gli atti impugnati devono ritenersi regolarmente notificati all'opponente.
Relativamente, poi, all'eccezione di irregolarità dell'iscrizione di ipoteca, asseritamente effettuata in spregio del termine perentorio di 180 giorni dalla data di comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria, questo Giudicante non può non aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con sentenza n. 4619/2025, per cui “È noto, in particolare, che a partire dalla sentenza n. 19667/2014 resa a Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera
e propria , tant'è che essa può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del citato decreto (cfr., in tal senso, Cass. n.
9817/2024; Cass. n. 37347/2021; Cass. n. 23661/2020; Cass. n. 13618/2018)” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
V, n. 4619 del 2 febbraio 2025). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, l'iscrizione ipotecaria va ritenuta misura volta a garantire, in via cautelare, la pretesa fiscale, e non atto tipico dell'espropriazione forzata, sicché deve considerarsi svincolata dai termini e dalle condizioni tipiche della procedura esecutiva: in altri termini, la valenza cautelare dell'iscrizione ipotecaria preclude la sua sottoposizione ai termini perentori di cui alla normativa in tema di procedimento espropriativo, come accade, invece, per l'intimazione di pagamento, data la sua diversa natura.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'opposizione non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nei confronti di e e si liquidano, come da CP_1 CP_5 dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 3.291,00 a favore dell' , ed euro 3.291,00 a favore dell' oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. CP_1 CP_5
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 06 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini