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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22136 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che si riporta alla memoria depositata e conclude l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato LEONE VINCENZINA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di RO IO che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22136 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RO IO ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello contro il provvedimento a sua volta reiettivo dell'istanza di attenuazione della misura detentiva, con altra meno afflittiva, in considerazione dell'immutato quadro cautelare. LV IO infatti è sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'articolo 74 dPR 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis 1 cod. pen., per il quale ha riportato condanna in primo grado, a seguito di rito abbreviato, a 12 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. 2. La difesa di LV ha dedotto il seguente motivo variamente articolato: -vizio della motivazione per carenza e illogicità alle argomentazioni con riferimento agli elementi nuovi oltre il decorso del tempo concretamente addotti dalla difesa, reiterati a fol 2 e 3 del ricorso, volti a rappresentare l'affievolimento delle esigenze di cautelari con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AR che ha chiarito che LV IO non era suo fornitore e che si era distaccato da diverso tempo e comunque a partire dal 2020. In specie deduce: - il trattamento cautelare favorevole concesso ad alcuni degli altri imputati condannati a pene ben superiori;
-la rescissione, da parte dell'LV, dei contatti con i soggetti criminali coinvolti nella vicenda delittuosa;
-la disarticolazione del sodalizio criminale per il quale è stato ritenuto responsabile del reato;
-il venire meno del principale contatto criminale dell'appellante all'interno del sodalizio, AR LO, oggi divenuto collaboratore di giustizia;
-1 'ampio arco di tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare di 1 anno e 5 mesi al momento di presentazione del ricorso;
-il corretto comportamento tenuto in carcere dell' indagato, durante la detenzione;
-la necessità di permettere all'odierno appellante di prendersi cura della madre sofferente un grave stato di depressione;
-la possibilità di concedere gli arresti domiciliari nel comune di Sinopoli, presso l'abitazione dell'istante, anche con l'ausilio di braccialetto elettronico. Lamenta che il Tribunale del riesame si limitato a riportare arresti giurisprudenziali senza confrontarsi con le censure esposte nell'atto di appello, se non con riferimento a quella riguardante il decorso del tempo. 3.11 Procuratore generale in sede con la requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo in quanto ha dato congrua risposta a ciascun rilievo difensivo contenuto nell'atto di appello, reiterato in questa sede. 1.1.Va richiamata la giurisprudenza in materia di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ad es. Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004), che ricorda la prevalenza di tale disciplina, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. 2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata affronta tutti i punti sollecitati dalla difesa: richiama la giurisprudenza che reputa irrilevante, ai fini delle esigenze cautelari, il trattamento cautelare favorevole concesso ad alcuni degli altri imputati;
esclude in punto di fatto la sussistenza della prova da parte della difesa della rescissione effettiva e irreversibile, da parte dell'LV, dei contatti con i soggetti criminali coinvolti nella vicenda delittuosa e la disarticolazione del sodalizio criminale responsabile del reato, se non richiamando le dichiarazioni di AR LO, oggi divenuto collaboratore di giustizia, fol.3. Afferma il Tribunale del riesame, con valutazione in fatto con censurabile in questa sede, che la difesa non ha fornito alcun elemento di prova né è possibile rinvenirne traccia all'interno degli atti del processo( fol 5) dell'effettivo recesso dal sodalizio criminoso la cui appartenenza è stata accertata dal giudice di primo grado Richiama la giurisprudenza prevalente in materia di tempo silente, nei reati permanenti, ritenendo irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare e non decisivo il comportamento tenuto in carcere dall'indagato, durante la detenzione;
esclude la possibilità di concedere gli arresti domiciliari nel comune di Sinopoli, presso l'abitazione dell'istante, anche con l'ausilio di braccialetto elettronico, atteso che i reati commessi possono essere reiterati anche dalla propria abitazione e trattandosi di reati commessi all'interno di un gruppo organizzato con le condizioni dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. 2 Ribadisce a fol 6 che altri familiari possono prendersi cura della madre sofferente un grave stato di depressione. Va anche richiamata la giurisprudenza in materia di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ad es. Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004), che ricorda la prevalenza di tale disciplina, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766). Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive in assenza di elementi concreti del distacco dal sodalizio criminale, che non può essere individuato nel mero tempo trascorso dai fatti in regime di ristrettezza della libertà personale, in carenza di altri elementi oggettivi e soggettivi significativi e indicativi del superamento o affievolimento della sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 2.05.2023
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che si riporta alla memoria depositata e conclude l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato LEONE VINCENZINA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di RO IO che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22136 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RO IO ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello contro il provvedimento a sua volta reiettivo dell'istanza di attenuazione della misura detentiva, con altra meno afflittiva, in considerazione dell'immutato quadro cautelare. LV IO infatti è sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'articolo 74 dPR 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis 1 cod. pen., per il quale ha riportato condanna in primo grado, a seguito di rito abbreviato, a 12 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. 2. La difesa di LV ha dedotto il seguente motivo variamente articolato: -vizio della motivazione per carenza e illogicità alle argomentazioni con riferimento agli elementi nuovi oltre il decorso del tempo concretamente addotti dalla difesa, reiterati a fol 2 e 3 del ricorso, volti a rappresentare l'affievolimento delle esigenze di cautelari con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AR che ha chiarito che LV IO non era suo fornitore e che si era distaccato da diverso tempo e comunque a partire dal 2020. In specie deduce: - il trattamento cautelare favorevole concesso ad alcuni degli altri imputati condannati a pene ben superiori;
-la rescissione, da parte dell'LV, dei contatti con i soggetti criminali coinvolti nella vicenda delittuosa;
-la disarticolazione del sodalizio criminale per il quale è stato ritenuto responsabile del reato;
-il venire meno del principale contatto criminale dell'appellante all'interno del sodalizio, AR LO, oggi divenuto collaboratore di giustizia;
-1 'ampio arco di tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare di 1 anno e 5 mesi al momento di presentazione del ricorso;
-il corretto comportamento tenuto in carcere dell' indagato, durante la detenzione;
-la necessità di permettere all'odierno appellante di prendersi cura della madre sofferente un grave stato di depressione;
-la possibilità di concedere gli arresti domiciliari nel comune di Sinopoli, presso l'abitazione dell'istante, anche con l'ausilio di braccialetto elettronico. Lamenta che il Tribunale del riesame si limitato a riportare arresti giurisprudenziali senza confrontarsi con le censure esposte nell'atto di appello, se non con riferimento a quella riguardante il decorso del tempo. 3.11 Procuratore generale in sede con la requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo in quanto ha dato congrua risposta a ciascun rilievo difensivo contenuto nell'atto di appello, reiterato in questa sede. 1.1.Va richiamata la giurisprudenza in materia di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ad es. Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004), che ricorda la prevalenza di tale disciplina, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. 2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata affronta tutti i punti sollecitati dalla difesa: richiama la giurisprudenza che reputa irrilevante, ai fini delle esigenze cautelari, il trattamento cautelare favorevole concesso ad alcuni degli altri imputati;
esclude in punto di fatto la sussistenza della prova da parte della difesa della rescissione effettiva e irreversibile, da parte dell'LV, dei contatti con i soggetti criminali coinvolti nella vicenda delittuosa e la disarticolazione del sodalizio criminale responsabile del reato, se non richiamando le dichiarazioni di AR LO, oggi divenuto collaboratore di giustizia, fol.3. Afferma il Tribunale del riesame, con valutazione in fatto con censurabile in questa sede, che la difesa non ha fornito alcun elemento di prova né è possibile rinvenirne traccia all'interno degli atti del processo( fol 5) dell'effettivo recesso dal sodalizio criminoso la cui appartenenza è stata accertata dal giudice di primo grado Richiama la giurisprudenza prevalente in materia di tempo silente, nei reati permanenti, ritenendo irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare e non decisivo il comportamento tenuto in carcere dall'indagato, durante la detenzione;
esclude la possibilità di concedere gli arresti domiciliari nel comune di Sinopoli, presso l'abitazione dell'istante, anche con l'ausilio di braccialetto elettronico, atteso che i reati commessi possono essere reiterati anche dalla propria abitazione e trattandosi di reati commessi all'interno di un gruppo organizzato con le condizioni dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. 2 Ribadisce a fol 6 che altri familiari possono prendersi cura della madre sofferente un grave stato di depressione. Va anche richiamata la giurisprudenza in materia di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ad es. Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004), che ricorda la prevalenza di tale disciplina, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766). Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive in assenza di elementi concreti del distacco dal sodalizio criminale, che non può essere individuato nel mero tempo trascorso dai fatti in regime di ristrettezza della libertà personale, in carenza di altri elementi oggettivi e soggettivi significativi e indicativi del superamento o affievolimento della sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 2.05.2023