Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/01/2025 nella causa n. 218/2023 RGL, promossa da:
assistito dagli avv.ti BREZZI CLAUDIA CATERINA e Parte_1
CAPURRO CHIARA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA, Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO e ARUANNO ANGELO GABRIELE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: altre ipotesi
Premesso che: con ricorso depositato in data 13.3.2023, il docente ha dedotto di aver presentato, Parte_1 per l'anno scolastico 2020/2021, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite con OM 60/2020 per la II fascia e per le classi di concorso B003, B014,
B015 e B017 e di essersi visto attribuire, per ciascuna classe di concorso, punteggi inferiori rispetto a quanto spettante in ragione dell'errata valutazione dei titoli accademici, professionali e culturali posseduti e allegati;
di aver ottenuto soltanto una parziale rettifica dei punteggi, con esclusivo riferimento alla certificazione linguistica livello B2 in lingua inglese, a seguito di richiesta di riesame presentata dopo la pubblicazione delle graduatorie;
che la rettifica in ogni caso era avvenuta dopo la convocazione per le nomine, con conseguente preclusione della possibilità di scegliere la supplenza fino al 31.8.2021 per la classe di concorso B17 presso l'I.I.S. Marconi di
Tortona, indicata originariamente tra le opzioni disponibili, scelta da altro candidato avente un
1
punteggio inferiore, anche considerato il punteggio erroneo riconosciutogli;
che peraltro, la convocazione era avvenuta tardivamente anche in considerazione del diritto di precedenza posseduto, essendo egli invalido civile;
che per l'anno scolastico 2021/2022 aveva ottenuto la supplenza presso l'I.I.S. Marconi di Tortona, superando il medesimo candidato a cui era stata attribuita nell'a.s. 2020/2021 nonostante il maggior punteggio da quest'ultimo ottenuto per il servizio prestato sulla classe di concorso B017, a dimostrazione del fatto che egli avrebbe avuto diritto di sceglierla anche l'anno precedente;
che la mancata attribuzione della supplenza indicata per l'a.s. 2020/2021 ha comportato un danno economico pari alla differenza tra la retribuzione conseguita in quell'anno per l'incarico di ruolo quale assistente amministrativo ricoperto e la retribuzione che avrebbe potuto ottenere quale docente supplente con incarico annuale sulla classe di concorso B017, oltre al mancato riconoscimento per gli anni successivi del punteggio per il servizio prestato, pari a 12 punti.
Sulla base di tanto, egli ha domandato:
“- In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2020/2022 classe di concorso B003, B014, B015 e B017, gestite dall' Controparte_2
con il punteggio indicato in narrativa e rettificare di conseguenza le graduatorie GPS
[...]
2022/2024 al seguente punteggio che tiene conto dei punti che il avrebbe maturato Pt_1 qualora fosse stato in condizione di scegliere la supplenza al 31/08/2021 per la classe B017 presso l'I.I.S.
Marconi di Tortona:
B003: punti 43; B014: punti 37;
B015: punti 37;
B017: punti 61.
- Conseguentemente, per l'effetto, ordinare alle resistenti di correggere le suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi allo stesso spettanti per come sopra specificati per i motivi meglio descritti nella superiore narrativa.
- Sempre per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal Sig. a seguito della mancata assegnazione della Parte_1 supplenza al 31/08/2021 per la classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona quantificato in €
2.893,36, oltre ad € 1.773,53 titolo di TFR, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia per le causali meglio descritte nella superiore narrativa.
- Ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di vigenti per il biennio 2020-2022 CP_2 per le classi di concorso B003, B014, B015 E B017);
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- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti necessari al fine del predetto corretto riconoscimento degli esatti punteggi e delle esatte posizioni nelle diverse graduatorie.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando le domande Controparte_1 avversarie e, in particolare, eccependo un difetto di diligenza del ricorrente nella compilazione della propria domanda di inserimento nelle GPS, con conseguente errata attribuzione dei punteggi per i titoli allegati, rettificati in seguito nonostante la richiesta di riesame si palesasse del tutto tardiva, e l'imputabilità allo stesso ricorrente, il quale non si era presentato all'inizio del turno di convocazione per le nomine dei supplenti per le scuole secondarie di II grado per far valere il proprio diritto di precedenza, della causa per la quale la supplenza presso l'I.I.S Marconi di Tortona per l'a.s. 2020/2021 fosse stata attribuita ad altro docente in posizione di graduatoria deteriore.
L'Amministrazione resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, all'esito della discussione orale dei difensori, i quali sono stati altresì autorizzati al deposito di note.
Considerato che:
− il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E
DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2020/21 e 2021/22 - Provincia di per le CP_2 classi di concorso B003, B014, B015 e B017 in data 5.8.2020, entro il termine del 6.8.2020 stabilito;
− secondo la “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo
e secondo grado” allegata all'OM 60/2020, egli avrebbe dovuto indicare il possesso di
“MASTER Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni (BES)” nella Sezione B e in particolare scegliendo di compilare il riquadro TAB6 –
B15, in quanto “Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale”; egli inoltre avrebbe dovuto indicare il possesso della certificazione linguistica “QCER B2 INGLESE” nella
Sezione B riquadro TAB6 – B14 in quanto titolo rientrante tra le “Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del
[...]
7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. Controparte_3
n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal ai sensi del predetto decreto”; Controparte_1
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− il MIM afferma che egli, invece, abbia, in sede di compilazione della domanda informatica, indicato il possesso di detti titoli compilando la Sezione B riquadro B17 dedicato alle
“Certificazioni informatiche”;
− quanto eccepito dall'Amministrazione trova conferma nel documento 2 di parte ricorrente
“GPS – Visualizzazione Dati Graduatoria” ove risultano caricati n. 3 titoli tra i “Titoli accademici, professionali e culturali – certificazioni informatiche” con riferimento “Tabella-
Sezione: TAB6 – B17”;
− in ricorso il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto a seguito di richiesta di riesame la correzione del punteggio riferito alla certificazione linguistica (valevole 3 punti anziché 0,5);
− in sede di discussione, poi, parte ricorrente ha riferito che in sede di aggiornamento delle
Graduatorie i titoli sono stati nuovamente allegati e valutati correttamente, compreso il
MASTER Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni
(BES);
− ciò posto, non vi è prova che l'originaria errata attribuzione di punteggi inferiori abbia causato la mancata attribuzione al prof. della supplenza per la classe di concorso Pt_1
B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona nell'a.s. 2020/2021 o gli abbia comportato altri danni nelle more della rettifica, invero neppure specificamente dedotti;
− la supplenza per la classe di concorso B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona è stata conferita nell'a.s. 2020/2021 ad altro candidato, anch'egli titolare di un diritto di precedenza, come il ricorrente, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L.
68/1999 della Provincia di , esclusivamente perché presentatosi in una data CP_2 antecedente, ossia l'11.9.2020, rispetto al ricorrente, presentatosi in data 21.9.2020, ai fini dell'esercizio del proprio diritto di precedenza nella scelta della sede all'interno della
Provincia;
− nell'avviso dell'Ufficio scolastico provinciale di prot. n. 3264 del 9.9.2020 (doc. CP_2
11 fasc. res.) si legge quanto segue: “Per quanto concerne le nomine a tempo determinato da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito il sistema delle precedenze di cui alla
Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all'interno della provincia, per la scelta della sede. La precedenza di cui sopra è spendibile esclusivamente per il proprio comune di residenza. Il personale inserito nelle GPS avente diritto alla riserva dei posti (in percentuale del 50% rispetto al contingente) come il personale della categoria sopra indicato e fosse intenzionato a far valere tale circostanza, è invitato a presentarsi ad inizio turno rispetto al calendario pubblicato anziché nell'orario indicato rispetto il proprio contingente.”;
− il ricorrente, convocato per la scelta della sede di supplenza in data 21.9.2020 ore 10 (in ragione del punteggio posseduto in graduatoria) (doc. 8 fasc. ric.), si è presentato prima
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dell'orario iniziale delle convocazioni fissate per quella data e non prima dell'orario iniziale delle convocazioni tutte, iniziate per la scuola secondaria il giorno 11.9.2020;
− il testo dell'avviso si palesa invero non chiaro, in quanto il riferimento al solo “orario” e non anche al “giorno” indicato per il contingente di appartenenza è fuorviante, rendendo possibile l'errore interpretativo di fatto commesso dal ricorrente, che ha ritenuto di doversi presentare all'inizio del turno di chiamata per il giorno 21.9.2020 di convocazione;
tuttavia, occorre considerare che il diritto di precedenza nella scelta della sede riconosciuto dagli artt. 21 e 33, co. 5, 6 e 7, L. 104/1992, si sostanzia proprio nella possibilità di scegliere con priorità rispetto agli altri docenti la sede di destinazione tra quelle disponibili;
esso, quindi, non può che essere esercitato prima dell'inizio delle chiamate di questi ultimi;
tra due interpretazioni possibili del testo dell'avviso quindi, l'una che portava a ritenere di doversi presentare all'inizio del turno del giorno di convocazione e l'altra che portava a ritenere di doversi presentare all'inizio del turno del primo giorno delle convocazioni per ordine di insegnamento, avrebbe dovuto privilegiarsi la seconda, in applicazione di un criterio interpretativo logico, teleologico e sistematico, avuto riguardo alla ratio legis posta alla base del diritto di precedenza di cui alla L. 104 cit.;
− in definitiva, l'attribuzione della supplenza presso l'I.I.S. Marconi di Tortona ad altro candidato pur collocato in posizione deteriore della graduatoria nell'a.s. 2020/2021 è avvenuta in ragione del mancato esercizio del diritto di precedenza da parte del ricorrente nei tempi corretti;
ne deriva che eventuali danni che siano conseguiti da tale mancato incarico di supplenza annuale non sono imputabili all'Amministrazione scolastica;
− in definitiva, il ricorso non può essere accolto;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta, nonché di quanto disposto dagli artt.
417 bis c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.647,20 (pari all'80% di € 2.059,00), oltre accessori di legge.
Alessandria, 9.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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