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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1409 /2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice rel. dott. Fabio Miccio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza presentata dalla con cui ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della procedura della propria liquidazione giudiziale.
Rilevato che nel medesimo procedimento unitario è stato depositato il ricorso del
Pubblico Ministero, volto all'apertura della procedura della medesima società;
ritenuto che
, avendo la la propria sede legale in Roma, ciò Parte_1 radica la competenza territoriale di questo tribunale a decidere sulle predette istanze;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società debitrice deve ritenersi assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che la parte ricorrente in proprio, a corredo della propria istanza, ha depositato, fra l'altro, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, un elenco analitico dei creditori, un inventario dei beni e delle attività e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi;
1 rilevato che, alla luce del contenuto di tali documenti, di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 42 e 41, ultimo comma, CCII e di quelli prodotti dal Pubblico Ministero risulta che la ricorrente non si trova al disotto della soglia dimensionale di cui all'art. 2, lett. d), CCII e ha registrato un progressivo sensibile incremento di perdite di esercizio e dell'indebitamento, eccedente la soglia di € 30.000,00, e, come confermato dal suo legale rappresentante, non è oggi più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;
ritenuto che
sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la sollecitata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede legale in Parte_1
Roma, viale delle Milizie n. 14, C.F. P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dallaL.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.; i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 26/3/26, alle ore11, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
3 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza ditale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e al Pubblico Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/25.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Stefano Cardinali dott. Giorgio Jachia
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice rel. dott. Fabio Miccio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza presentata dalla con cui ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della procedura della propria liquidazione giudiziale.
Rilevato che nel medesimo procedimento unitario è stato depositato il ricorso del
Pubblico Ministero, volto all'apertura della procedura della medesima società;
ritenuto che
, avendo la la propria sede legale in Roma, ciò Parte_1 radica la competenza territoriale di questo tribunale a decidere sulle predette istanze;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società debitrice deve ritenersi assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che la parte ricorrente in proprio, a corredo della propria istanza, ha depositato, fra l'altro, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, un elenco analitico dei creditori, un inventario dei beni e delle attività e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi;
1 rilevato che, alla luce del contenuto di tali documenti, di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 42 e 41, ultimo comma, CCII e di quelli prodotti dal Pubblico Ministero risulta che la ricorrente non si trova al disotto della soglia dimensionale di cui all'art. 2, lett. d), CCII e ha registrato un progressivo sensibile incremento di perdite di esercizio e dell'indebitamento, eccedente la soglia di € 30.000,00, e, come confermato dal suo legale rappresentante, non è oggi più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;
ritenuto che
sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la sollecitata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede legale in Parte_1
Roma, viale delle Milizie n. 14, C.F. P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dallaL.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.; i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 26/3/26, alle ore11, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
3 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza ditale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e al Pubblico Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/25.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Stefano Cardinali dott. Giorgio Jachia
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