Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Decreto cautelare 9 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21074 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08381/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VI LI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e/) non consente ai docenti che hanno conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno ed il cui titolo sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, pur avendo presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento, l'individuazione in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento –e per quanto di interesse –al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti
e per la declaratoria in via cautelare del diritto della ricorrente ad essere individuata in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto stipula in attesa dello scioglimento della riserva in virtù dell'inserimento con riserva nella prima fascia degli delle Graduatorie Provinciali Supplenze
e per ottenere la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8 agosto 2022:
per l'annullamento
- della nota n. 28656 del 1° agosto, a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Serra, con cui si comunica l'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'OM n. 112/22 a partire dalle ore 14.30 del 2 agosto 2022 sino alle ore 14.00 del 16 agosto 2022;
- della domanda telematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione disponibile partire dalle ore 14.30 del 2 agosto 2022 sino alle ore 14.00 del 16 agosto 2022 sulla piattaforma istanze on line nella parte in cui non consente ai ricorrenti inseriti con riserva in prima fascia di compilare la sezione espressione delle preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche e/o l'espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 del luglio 2022 n.188);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la nota depositata il 13 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa CE DE RB e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato in data 4 luglio 2022 e depositato in data 14 luglio 2022, parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e) non consente ai docenti che hanno conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno ed il cui titolo sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, pur avendo presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento, l'individuazione in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto.
2. In data 21 luglio 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con ordinanza n. 4954 adottata all’esito della camera di consiglio del 27 luglio 2022, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 8 agosto 2022, parte ricorrente ha impugnato anche gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
5. Con ordinanza n. 5677 adottata all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, la Sezione ha rigettato anche la seconda domanda di misura cautelare: “ Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di inammissibilità, essendo impugnato l’atto generale senza la necessaria impugnazione delle graduatorie concretamente lesive, per cui risulta impossibile la individuazione dei soggetti controinteressati alle pretese di parte ricorrente; Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati ”.
6. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di uguaglianza secondo il canone della ragionevolezza ”,
- “ Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa. Violazione della dir. europea n.36/2005 e del d.lgs n.206/2007 ”.
6.1 L’atto per motivi aggiunti è stato affidato alle stesse censure in diritto di cui al gravame originario, oltre che alla seguente doglianza: “ Illegittimità derivata, difetto di istruttoria, eccesso di potere per errore dei presupposti, contraddittorietà’ ”.
7. Con nota depositata in data 13 novembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
8. All’udienza del giorno 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
9. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
10. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA NG, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CE DE RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE DE RB | CA NG |
IL SEGRETARIO