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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32254/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
25/3/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. QUADRI ANTONELLA con studio in VIA DANTE N. 9/A
CASSANO D'ADDA (MI) presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/07/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. SOLLAZZO FEDERICA VIA C. CORRENTI, 12
presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, CP_1
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. MASSIMO SCHIRÒ (C.F.: ), Curatore Speciale di C.F._3 CP_2
, nato a [...] [...] (C.F. ), in forza di nomina del
[...] CP_1 C.F._4
Tribunale per i Minorenni di confermata con decreto del 16 gennaio 2024 del Tribunale CP_1
ordinario, con studio in Via Fontana n. 17
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 Controparte_1 marito;
con ogni conseguente statuizione;
2) affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre (in subordine, ove meglio ritenuto CP_2 rispondente al suo interesse, all'Ente territorialmente competente, riservando comunque alla madre in via super esclusiva l'assunzione delle decisioni ordinarie da assumere nell'interesse del minore);
3) collocare il figlio minore presso la madre, delegando al servizio sociale del Comune di residenza del minore l'attuazione di ogni misura di sostegno necessaria al raggiungimento dell'autonomia abitativa da parte della diade nonché a mantenere collocati medio tempore, in contesto comunitario o di semiautonomia o di autonomia, madre e figlio;
4) prevedere che le frequentazioni padre/figlio siano allo stato sospese e vengano riattivate – esclusivamente con modalità osservate e protette e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio – solo previa attenta valutazione da parte dei competenti servizi sociali della rispondenza di tali frequentazioni all'interesse del minore nonché previa verifica, di contenuto positivo, circa i controlli al SERD e la continuità e proficuità dell'eventuale percorso al SERD da parte del padre, come infra indicato;
5) incaricare i servizi sociali del Comune di residenza del minore a proseguire tutti gli interventi già delegati dal T.M. come da decreto provvisorio in atti, tra cui le valutazioni ed il percorso al SERD per il padre;
6) porre in capo al resistente un assegno per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT e da corrispondere alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda;
7) porre a carico del resistente l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli come da Linee guida prodotte sub doc. 11 qui da intendersi integralmente ritrascritte;
8) dichiarare che l'assegno unico per i figli istituito e disciplinato dagli artt.
1-2 D.Lgs.vo 230/21 venga percepito integralmente dalla ricorrente.
9) ai sensi dell'art. 473 bis 46 u.c. c.p.c. delegare i servizi sociali territorialmente competenti di elaborare un progetto di reinserimento sociale e lavorativo in favore della ricorrente in funzione del suo ruolo genitoriale.
Per : Controparte_1
“autorizzare e comunque pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito, dichiarando, per l'effetto, il mancato espletamento dell'onere probatorio;
rigettare la richiesta di addebito della separazione, per le ragioni dedotte in atti;
confermare l'affidamento di all'Ente territorialmente competente, allo Controparte_2 stato Comune di Truccazzano, limitando la responsabilità genitoriale quanto al collocamento, scelte sanitarie, di istruzione ed educative e sugli altri incarichi affidati all'ente, così come disposto anche dallo stesso Tribunale per i Minorenni di con il decreto definitivo del 03.01.2024; disporre la regolamentazione CP_1 dei rapporti del minore con il padre o altri familiari secondo le modalità ritenute più opportune ma inizialmente osservate e protette, al fine di verificare la qualità della relazione, con facoltà di sospensione o di ampliamento a seconda dell'andamento degli incontri, che si chiede inizino quanto prima, conferendo sin d'ora ai Servizi Sociali incaricati ogni più ampia delega affinché, in futuro, tali incontri possano essere liberalizzati;
5.porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile omnicomprensiva
€ 200,00. Detto importo andrà versato alla madre, a mezzo bonifico sul conto postale alla stessa intestato, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino alla indipendenza economica del figlio;
6.rigettare le richieste di indagini patrimoniali sul resistente, in quanto tutte le informazioni sono state spontaneamente depositate in comparsa di costituzione e nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello Stato antistatario.”
Per il CURATORE SPECIALE
“1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Confermare integralmente il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano, data 1 marzo 2023 (RG 511/23) e l'ordinanza 20 febbraio 2024 del G.D., pertanto, confermare l'affidamento di -per anni 2 CP_2 dalla data di pubblicazione della sentenza- al Comune di Truccazzano con limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla principali decisioni riguardanti educazione, scuola e sanità;
3) Confermare il collocamento di presso la madre, devolvendo ai Servizi sociali del Comune di CP_2
Truccazzano la gestione degli eventuali incontri con il padre del minore.
4) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor . Controparte_1
5) Prevedere che i Servizi Sociali del Comune di Truccazzano inviino relazioni, con cadenza almeno semestrale, all'AG (Giudice Tutelare o, in caso di appello della sentenza, Corte d'Appello)
6) Fissare un contributo per il mantenimento di a carico del padre nelle misura ritenuta di giustizia CP_2 che però tenga conto anchedella peculiare situazione delle parti che rende praticamente inattuabile il
“Protocollo” (che presuppone almeno la comunicazione tra le parti): IN OGNI CASO
7. Con condanna della parte ritenuta soccombente (in tutto o in parte) in favore dello Stato antistatario, delle spese di costituzione e difesa della curatela del minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'importo che sarà liquidato a seguito di separata istanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Truccazzano (MI) il 12.9.2020, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune
- anno 2020 n.7 parte I, dall'unione coniugale in data 28.4.2021 nasceva il figlio , CP_2
con ricorso depositato il 15.9.2023 premessa la pronunzia di un decreto Parte_1
provvisorio da parte del TM di , chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito, CP_1
l'affidamento super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, l'attivazione di ogni CP_2 sostegno necessario per il raggiungimento dell'autonomia abitativa di madre e figlio, incontri con il padre, allo stato sospesi, da riattivarsi ma da svolgersi in maniera protetta e solo se valutati conformi
Co all'interesse del minore, la conferma di tutti gli incarichi ai servizi sociali già disposti dal , un assegno di mantenimento in favore del minore da determinarsi secondo giustizia,
a sostegno della domanda narrava una storia familiare estremamente complessa ed un' unione coniugale connotata da continue violenze subite, ed assistite dal minore, che avevano portato ad una prima condanna del marito per maltrattamenti, scontata la quale e fatto questi rientro in casa dichiarandosi pentito , dette violenze erano state reiterate -ed amplificate probabilmente dall'uso di sostanze stupefacenti , fino ad un attacco di ira scaturito da futili motivi con minaccia di morte nei confronti propri e del figlio, nato da una precedente unione, anche alla presenza della suocera e di
, svegliatosi per le urla paterne, CP_2
in conseguenza di tale episodio e della , querela da lei sporta, era stato disposto l'intervento del Tribunale per i Minorenni che su ricorso del PM con decreto provvisorio del 1.3.2023, affidava il minore al Comune di Truccazzano con limitazione della responsabilità genitoriale disponendo una serie di interventi a sostegno del bambino e della madre, tra cui il collocamento della in una Pt_1
comunità protetta ad indirizzo secretato e nominava curatore speciale di l'Avv. Massimo CP_2
Schirò, in pendenza delle indagini disposte dal PM dott.ssa a seguito della denuncia Per_1
querela già citata, il veniva arrestato per altro reato ( associazione a delinquere per sottrazione CP_1
e contraffazione di prodotti griffati) sicché al momento del deposito del ricorso per separazione era detenuto per tale reato, con comparsa del 10.12.2023 si costituiva aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione ma contestando le ulteriori domande e fornendo una sua ricostruzione della storia familiare nettamente diversa da quella illustrata dalla ricorrente, sosteneva di aver sempre amato e rispettato la moglie, al punto da accogliere in casa loro il figlio della stessa nato da una precedente relazione, il cui carattere aggressivo ed intemperante sarebbe stato la causa della maggior parte dei loro problemi;
a riprova di quanto affermato evidenziava che la gli era sempre rimasta accanto anche quando era stato in galera per i maltrattamenti su di lei, Pt_1
tanto che al momento della scarcerazione non aveva esitato a farlo rientrare a casa, segnalava di trovarsi attualmente detenuto per altro reato e per la ulteriore denuncia sporta dalla moglie, chiedeva, quindi, previa riunione al procedimento di separazione di quello pendente presso il Tribunale per i minorenni, il rigetto della domanda di addebito in assenza dei presupposti, la conferma del decreto del TM quanto ai profili di genitorialità e gestione del minore, la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio in misura non superiore ad € 200,00 mensili in considerazione del proprio stato di detenzione, nelle more della prima udienza di comparizione veniva disposta la chiesta riunione dei procedimenti con contestuale trasmissione degli atti del TM, il G.D. confermava la nomina del
Curatore speciale - che si costituiva in data 5.2.2024 chiedendo sostanzialmente i medesimi provvedimenti di cui al decreto provvisorio e la prosecuzione di tutti gli interventi dei servizi già attivati - e veniva depositata una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali dell'ente affidatario, all'udienza di prima comparizione del 13.2.2024, era presente personalmente il resistente mentre la ricorrente era collegata in remoto dalla comunità protetta, per cui fatto uscire dall'aula il resistente si procedeva all' audizione della ricorrente, interrotta da difficoltà di collegamento;
veniva pertanto rinviato l'incombente riammettendo in aula il che veniva ascoltato ed insisteva nelle CP_1
richieste, all'udienza del 20.2.2024, presenti i procuratori delle parti ed il curatore speciale, veniva ascoltata la ricorrente che illustrava le condizioni proprie e del minore, reiterava le richieste, così come il curatore speciale chiedeva l'attivazione in tempi ragionevoli dello spazio neutro per consentire gli incontri padre figlio, quindi il G.D. con ordinanza a verbale autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'affido del minore ai servizi sociali di Truccazzano, mantenendo gli incarichi di cui a decreto provvisorio del 1.3.2023 del Tribunale dei Minorenni, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento le CP_1
figlio la somma mensile di euro 300 omicomprensiva a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno unico per il nucleo familiare percepito interamente dalla ricorrente, disponeva l'acquisizione degli atti relativi al procedimento di (PM Dottoressa A Controparte_1 Per_1
RGNR 6461/23) non coperti dal secreto istruttorio, assegnava ai Servizi Sociali di Truccazzano un termine per depositare relazione con particolare riferimento all'inizio e agli esiti degli incontri in spazio neutro e modalità protette tra padre ve figlio e successivo termine alle parti fino per osservazioni alla relazione e rinvia la causa alla udienza del 26 giugno 2024 ,
nelle more dell'udienza il depositava due istanze alla V sez. del Tribunale di Milano CP_1
per ottenere il permesso di lasciare temporaneamente il luogo in cui scontava gli arresti domiciliari per recarsi agli incontri in spazio neutro con il figlio, entrambe rigettate per il permanere delle esigenze di custodia cautelare e per mancanza di prova che fossero state attentamente valutate le circostanze poste a tutela dell'integrità del minore. Tali accadimenti venivano ulteriormente sottolineati nell'istanza del 10.4 2024, depositata dal procuratore di parte resistente al fine di evidenziare l'assenza di responsabilità del padre per la mancata presenza agli incontri in spazio neutro e la sua impossibilità a far fronte agli oneri economici, non potendo svolgere attività lavorativa,
depositate le relazioni dei servizi sociali disposte ad opera del curatore speciale - che ne era in possesso pur in assenza di deposito telematico -questi contestualmente chiedeva al giudice la possibilità di valutare di disporre incontri padre figlio “intramurari” nel luogo in cui venivano scontati gli arresti domiciliari, tuttavia all'udienza del 26.4.2024 l'Avv. Schirò n.q. rappresentava che il era nuovamente stato tradotto in carcere per aggravamento della pena, avendo violato gli CP_1
arresti domiciliari, la difesa di parte ricorrente riteneva indispensabile attendere gli esiti del processo penale per gli ulteriori provvedimenti e quella di parte resistente segnalava la volontà di attivarsi per ottenere lo svolgimento degli incontri per il tramite dell'Associazione “Bambini senza sbarre”; il G.D. pertanto rinviava all'udienza del 26.10.2024 per acquisire nuova relazione di aggiornamento dei servizi sociali,
all'udienza il Curatore speciale dava atto della mancata ripresa degli incontri padre – figlio, parte ricorrente chiedeva un rinvio in attesa della sentenza penale la cui pronunzia era prevista per il
26.11.2024, parte resistente chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione e la decisione, pertanto il G.D. preso atto delle contrapposte rinviava all'udienza del 12.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la discussione e decisione della causa,
in data 3.12.2024 e 21.2.2025 la difesa di parte ricorrente produceva rispettivamente dispositivo e motivazioni della sentenza penale di condanna del ad anni 5 e mesi 4 di CP_1
detenzione per i maltrattamenti a danno della moglie e del figlio minore, ed il 5.3.2025 il Comune di
Truccazzano depositava relazione definitiva sul nucleo familiare, depositate dalle parti le note sostitutive dell'udienza, contenenti anche la precisazione delle conclusioni come sopra riportate , con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'addebito della separazione ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici e gli atti dei processi penali a carico del
CP_1
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i conclamati episodi di violenza subiti dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al marito, per gli episodi di grave violenza dei quali l'ha resa vittima e per i quali, è stato condannato ben due volte, una prima nel 2022, con pena interamente scontata, ed una seconda nel novembre del
2024, alla pesante pena di anni 5 e mesi 4, risultando allo stato detenuto.
La domanda è fondata e va accolta.
E' infatti pacifico e più volte affermato dalla Suprema Corte che gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e pesino se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pertanto, indipendentemente dalla definitività o meno della sentenza a seguito della quale il
è oggi detenuto, non vi è dubbio alcuno che questi abbia da sempre tenuto comportamenti CP_1
molto violenti verso la moglie ed alla presenza del figlio, definitivamente accertati quanto meno quelli per cui ha scontato la prima pena, assolutamente verosimili quelli di cui al secondo procedimento penale, in considerazione delle puntuali deposizioni dei testi escussi, della conferma del verbale da parte dei Carabinieri intervenuti, della copiosa documentazione medico – ospedaliera allegata alla querela e della ammissione da parte del di alcuni degli episodi a lui ascritti nelle spontanee CP_1
dichiarazioni rese al Giudice penale
Pertanto il Collegio dispone di elementi certi per potere affermare che vista la gravità dei comportamenti violenti tenuti dal resistente la separazione va addebitata a . Controparte_1
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente molto delicata e, in quanto tale, necessita di provvedimenti incisivi a tutela del minore , ancora in CP_2
tenera età, nonché della resistente che, già provata dagli eventi legati alla propria infanzia ed alla famiglia di origine emergenti dalle relazioni dei servizi sociali affidatari, si è ritrovata dentro un' unione coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, a fianco di un marito rilevatosi anche delinquere sotto profili non strettamente collegati al rapporti di coppia. Non può il Collegio esimersi dal rammentare la condanna per associazione a delinquere per sottrazione e contraffazione di prodotti griffati nonché l'evasione dagli arresti domiciliari per recarsi da terzi soggetti a scopo estorsivo.
L'attuale situazione, a seguito del decreto del Tribunale per i minorenni del 1.3.2023, confermato con l'ordinanza del 20.2.2024, vede il minore affidato al Comune di CP_2
Truccazzano, inserito con la madre in una comunità protetta ad indirizzo secretato, inserimento grazie al quale i servizi sociali e specialistici hanno potuto: sostenere e supportare la ricorrente, nel contempo aiutandola a tirare fuori le prorie risorse ed implementare le sue capacità, aiutare il bambino
- che oggi ha quattro anni ma al momento dell'inserimento ne aveva soltanto due- a formare la propria personalità ed evidenziare lati caratteriali oggi apparentemente sereni, che fanno ben sperare per una crescita non particolarmente traumatica, se adeguatamente seguita e sostenuta.
Al momento dell'assunzione in decisione della causa, invece, gli incontri con il padre erano ancora sospesi, nonostante tutte le parti del giudizio, non solo i genitori ma anche e soprattutto il
Curatore, reputassero necessaria una loro graduale ripresa seppur esclusivamente con modalità protette. Ciò è dispeso sostanzialmente dalla decisione del giudice penale che, reputando ancora esistenti le esigenze di custodia cautelare e non ritenendo sicuri gli incontri nell'interesse del minore, ha più volte negato al padre l'autorizzazione a recarsi in spazio neutro. Non è invece a conoscenza del Tribunale l'esito della richiesta di supporto dell'associazione “Bambini senza sbarre”, finalizzata agli incontri in carcere.
L'esito del capillare e costante lavoro dei soggetti specializzati, effettuato anche con l'importante raccordo del Curatore speciale, ha restituito un quadro articolato e approfondito che consente dal Collegio di decidere in maniera indubbia sulla migliore, futura regolamentazione della condizione di e della madre. CP_2
La ricorrente è pacificamente una donna molto segnata dagli eventi che l'hanno vista vittima, psicologicamente provata e stanca, ma che ha cercato fortemente, ed in gran parte vi è riuscita, di ricostruirsi non solo per sé stessa ma anche e soprattutto il figlio, anche lui vittima degli accadimenti.
Tuttavia, come emerge dagli elaborati in atti, necessita ancora di un valido supporto, tanto psicologico quanto pratico, e pertanto al momento non appare pronta per lasciare la comunità ed assumersi da sola l'onere di gestione e educazione del minore. La ricorrente va pertanto indubbiamente ancora aiutata, soprattutto se si tiene conto che si trova a da sola, senza familiari che possano offrirle CP_1
collaborazione o sostegno in caso di necessità.
L'incapacità del padre , invece, è palese: è un soggetto violento, dedito alle sostanze stupefacenti, che delinque abitualmente e senza un reale progetto di riabilitazione rispetto al proprio operato.
Tuttavia egli ha sempre cercato di mantenere una relazione affettiva con il figlio, l'unica forse in grado di gestire, come dimostrano le numerose istanze depositate al fine di ottenere l'autorizzazione a recarsi allo spazio neutro . Ciò, nonostante non sia stato capace di comprendere il danno causato al figlio per averlo reso spettatore della violenza sulla madre ma, probabilmente , all'epoca non aveva neanche gli strumenti e la lucidità per comprendere che il bambino, seppure piccolissimo, era pur sempre vittima di violenza assistita.
Non sussistono pertanto, almeno allo stato, i presupposti per la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avanzata soltanto nelle conclusioni dal Curatore speciale, e motivata esclusivamente sulla base di un postulato disinteresse del padre che non si era recato agli incontri in spazio neutro, in realtà però per ragioni indipendenti dalla sua volontà. L'ampia tutela del minore, peraltro, viene garantita delle successive determinazioni in tema di affidamento, che comunque lo vedranno escluso dall'esercizio della stessa.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare il minore ai servizi sociali del Comune di residenza, attualmente Truccazzano, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione , come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, tempo che si ritiene assolutamente necessario per dar modo alla madre di portare a termine il progetto di consolidamento della sua personalità e di autonomia, anche alla luce delle determinazioni che il
Collegio assumerà a seguito della domanda ex art. 473 bis punto 46 avanzata dalla . Trascorso Pt_1 tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento potrà tornare in capo alla madre, nella forma CP_2 dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per il minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento del bimbo presso la madre, attualmente in comunità protetta e disporranno eventuali futuri incontri con il padre compatibilmente con il suo stato di detenuto e solo se ritenuto conforme all'interesse del minore, con facoltà di modificare il calendario ogni qual volta ciò risulti maggiormente adeguato al suo interesse, riferendo al Giudice Tutelare attivato per la vigilanza eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere o, in ipotesi più gravi ed urgenti, al PM presso il TM competente . Proseguiranno inoltre negli interventi già disposti e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo.
L'assegno di mantenimento per il minore
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Rispetto a quella data, tuttavia, il è oggi in stato di CP_1 detenzione in carcere ed ha già evidenziato di non avere le possibilità di sostenere l'esborso di €
300,00 mensili.
Non essendo comunque quello economico il vero aspetto problematico della controversia, soprattutto trovandosi ancora attualmente la ricorrente inserita nella comunità protetta, ma dovendosi tuttavia il padre assumere un onere di mantenimento, ritiene il Collegio di poter solo in maniera limitata ridurre il già simbolico assegno disposto dal G.D, quantificandolo nella somma onnicomprensiva di € 250,00, con decorrenza Maggio 2025.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla . Pt_1
La domanda ex art. 473 bis punto 46 III° c. cpc
La difesa della parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre gli interventi di cui al citato articolo.
In merito si osserva: la c.d. Riforma Cartabia, in materia di rapporti familiari, ha prestato particolare attenzione alle vittime di violenza domestica, in esse compresi tanto i partner dei soggetti violenti, quanto i figli. Si è cercato, quindi, di intervenire per mettere un freno al fenomeno, in rapido aumento, mediante strumenti educativi e repressivi e nel contempo fornendo ai soggetti più deboli gli strumenti per venir fuori dalla spirale distruttiva in cui si sono ritrovati.
In tal senso l'art. 473 bis punto 46 che, per quel che occupa oggi il Collegio, al suo terzo comma stabilisce che quando la vittima è inserita in una collocazione protetta il giudice “può” incaricare i servizi sociali di predisporre di progetti mirati per il suo reinserimento sociale e lavorativo.
L'esegesi della norma risulta di grande importanza ai fini di una corretta applicazione e, pacificamente, ad ulteriore tutela della vittima. Il legislatore, infatti, con l'utilizzo del verbo potestativo e non dispositivo ha inteso lasciare alla prudente valutazione del Giudice l'opportunità di indirizzare il soggetto verso un programma che lo veda, nel momento in cui ancora in protezione, parte attiva della costruzione del suo futuro.
E', infatti indubbio che una persona non potrà mai essere libera, e quindi non potrà mai venire fuori dal giogo di chi l'ha oppressa fisicamente e psicologicamente, se non è dotata di strumenti che gli diano la possibilità di non dover dipendere dall'altro, da quello che senza mezzi termini deve essere definito il suo carnefice. In altre parole, deve raggiungere la piena stabilità emotiva e, contemporaneamente, quella occupazionale, l'unica atta a liberare dalla meschina forma di violenza che è quella economica.
E' però indispensabile che il destinatario degli aiuti, prima di affrontare il difficile percorso, dia certa dimostrazione di essere pronto a farlo, diversamente il rischio sarebbe che la sua alterata condizione psichica gli faccia percepire anche questa spinta come una ulteriore forma di forzatura, quasi un'ultra violenza che va ad aggiungersi a quelle già subite. La prudente valutazione del raggiungimento di tale importante equilibrio è, quindi, rimessa al Giudice.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che la abbia dato piena dimostrazione di avere in Pt_1
sé valide risorse per affrontare un percorso che la porti fuori dalla comunità protetta insieme al figlio, per reinserirsi tanto socialmente quanto lavorativamente. E' proprio sotto questo secondo profilo che ella ha mostrato di essere particolarmente volitiva. Ha in tutti i modi cercato di elevarsi, frequentando corsi ma, soprattutto, accettando una occupazione presso una ditta di confezionamento, come operaia, pur avendo sempre e solo nel passato svolto mansioni di badante o donna di pulizia ad ore presso famiglie private. In tale nuova realtà ha affrontato ritmi lavorativi da fabbrica, in un contesto in cui ci si deve confrontare con altri colleghi e collaborare – per lei fattore assolutamente nuovo - ricevendo numerosi complimenti dai superiori per le competenze apprese in breve tempo e per la precisione con cui i compiti assegnati venivano svolti.
La relazione dei servizi sociali di Truccazzano del 25.9.2024, nella quale viene dato atto di ciò, evidenzia anche come la ricorrente sia pienamente cosciente di aver potuto affrontare la nuova avventura grazie all'ausilio ricevuto dalla comunità nella gestione di;
nel contempo però CP_2 sottolinea diffusamente l'impegno profuso dalla stessa per raggiungere competenze organizzative che possano metterla nelle condizioni di gestire il bambino in maggiore autonomia una volta fuor dal contesto protetto.
Il Collegio, pertanto accoglie la domanda, disponendo il relativo incarico ai servizi sociali affidatari come dettagliatamente indicato in dispositivo.
Le spese del giudizio
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_4 problematiche relative al figlio minore della coppia e quindi nell'interesse dello stesso, la decisione in ordine all'affidamento di che non viene valutata in termini di soccombenza visto che è CP_2
assunta nel preminente interesse dello stesso, considerata la soccombenza del resistente in ordine all'unica domande in contestazione – addebito - le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo, vengono compensate per ½ e poste a carico di nella misura del Controparte_1
restante ½ e verranno versate all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Trucazzano (MI) il 12.9.2020, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2020 n.7 parte I,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Trecuzzano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il CP_2
28.4.2021 al Servizio Sociale del Comune di per un periodo di anni due;
CP_1
5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre, attualmente ancora in comunità protetta e con indirizzo secretato;
7. Dispone che gli incontri con il padre, attualmente detenuto, vengano ripristinati ove possibile e rispondente all'interesse del minore, con modalità protette e compatibili con lo stato di detenzione del;
CP_1
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle suo condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione consapevole del padre, quando nelle sue possibilità al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative 11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e, raggiunta la semi autonomia della madre, di avviare gli CP_2
interventi socio-educativo anche domiciliari;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibili con lo stato di detenzione del;
CP_1
16. Incarica il Servizio Sociale affidatario , ai sensi dell'art. 473 bis punto 46 II c. cpc , di attivare ogni intervento necessario a favorire il progetto di semi – indipendenza della madre, elaborando specifici progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo;
17. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
18.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
19. Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali il minore resterà affidato alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale affidamento;
20.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 onnicomprensiva, con decorrenza maggio 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026;
21. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale porzione in € 1.800,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'Erario dello Stato essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
23. Compensa integralmente tra le parti il restante ½.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai , al Curatore Controparte_5
Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 26/03/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Susanna Terni dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
25/3/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. QUADRI ANTONELLA con studio in VIA DANTE N. 9/A
CASSANO D'ADDA (MI) presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/07/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. SOLLAZZO FEDERICA VIA C. CORRENTI, 12
presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, CP_1
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. MASSIMO SCHIRÒ (C.F.: ), Curatore Speciale di C.F._3 CP_2
, nato a [...] [...] (C.F. ), in forza di nomina del
[...] CP_1 C.F._4
Tribunale per i Minorenni di confermata con decreto del 16 gennaio 2024 del Tribunale CP_1
ordinario, con studio in Via Fontana n. 17
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 Controparte_1 marito;
con ogni conseguente statuizione;
2) affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre (in subordine, ove meglio ritenuto CP_2 rispondente al suo interesse, all'Ente territorialmente competente, riservando comunque alla madre in via super esclusiva l'assunzione delle decisioni ordinarie da assumere nell'interesse del minore);
3) collocare il figlio minore presso la madre, delegando al servizio sociale del Comune di residenza del minore l'attuazione di ogni misura di sostegno necessaria al raggiungimento dell'autonomia abitativa da parte della diade nonché a mantenere collocati medio tempore, in contesto comunitario o di semiautonomia o di autonomia, madre e figlio;
4) prevedere che le frequentazioni padre/figlio siano allo stato sospese e vengano riattivate – esclusivamente con modalità osservate e protette e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio – solo previa attenta valutazione da parte dei competenti servizi sociali della rispondenza di tali frequentazioni all'interesse del minore nonché previa verifica, di contenuto positivo, circa i controlli al SERD e la continuità e proficuità dell'eventuale percorso al SERD da parte del padre, come infra indicato;
5) incaricare i servizi sociali del Comune di residenza del minore a proseguire tutti gli interventi già delegati dal T.M. come da decreto provvisorio in atti, tra cui le valutazioni ed il percorso al SERD per il padre;
6) porre in capo al resistente un assegno per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT e da corrispondere alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda;
7) porre a carico del resistente l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli come da Linee guida prodotte sub doc. 11 qui da intendersi integralmente ritrascritte;
8) dichiarare che l'assegno unico per i figli istituito e disciplinato dagli artt.
1-2 D.Lgs.vo 230/21 venga percepito integralmente dalla ricorrente.
9) ai sensi dell'art. 473 bis 46 u.c. c.p.c. delegare i servizi sociali territorialmente competenti di elaborare un progetto di reinserimento sociale e lavorativo in favore della ricorrente in funzione del suo ruolo genitoriale.
Per : Controparte_1
“autorizzare e comunque pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito, dichiarando, per l'effetto, il mancato espletamento dell'onere probatorio;
rigettare la richiesta di addebito della separazione, per le ragioni dedotte in atti;
confermare l'affidamento di all'Ente territorialmente competente, allo Controparte_2 stato Comune di Truccazzano, limitando la responsabilità genitoriale quanto al collocamento, scelte sanitarie, di istruzione ed educative e sugli altri incarichi affidati all'ente, così come disposto anche dallo stesso Tribunale per i Minorenni di con il decreto definitivo del 03.01.2024; disporre la regolamentazione CP_1 dei rapporti del minore con il padre o altri familiari secondo le modalità ritenute più opportune ma inizialmente osservate e protette, al fine di verificare la qualità della relazione, con facoltà di sospensione o di ampliamento a seconda dell'andamento degli incontri, che si chiede inizino quanto prima, conferendo sin d'ora ai Servizi Sociali incaricati ogni più ampia delega affinché, in futuro, tali incontri possano essere liberalizzati;
5.porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile omnicomprensiva
€ 200,00. Detto importo andrà versato alla madre, a mezzo bonifico sul conto postale alla stessa intestato, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino alla indipendenza economica del figlio;
6.rigettare le richieste di indagini patrimoniali sul resistente, in quanto tutte le informazioni sono state spontaneamente depositate in comparsa di costituzione e nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello Stato antistatario.”
Per il CURATORE SPECIALE
“1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Confermare integralmente il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano, data 1 marzo 2023 (RG 511/23) e l'ordinanza 20 febbraio 2024 del G.D., pertanto, confermare l'affidamento di -per anni 2 CP_2 dalla data di pubblicazione della sentenza- al Comune di Truccazzano con limitazione della responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla principali decisioni riguardanti educazione, scuola e sanità;
3) Confermare il collocamento di presso la madre, devolvendo ai Servizi sociali del Comune di CP_2
Truccazzano la gestione degli eventuali incontri con il padre del minore.
4) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor . Controparte_1
5) Prevedere che i Servizi Sociali del Comune di Truccazzano inviino relazioni, con cadenza almeno semestrale, all'AG (Giudice Tutelare o, in caso di appello della sentenza, Corte d'Appello)
6) Fissare un contributo per il mantenimento di a carico del padre nelle misura ritenuta di giustizia CP_2 che però tenga conto anchedella peculiare situazione delle parti che rende praticamente inattuabile il
“Protocollo” (che presuppone almeno la comunicazione tra le parti): IN OGNI CASO
7. Con condanna della parte ritenuta soccombente (in tutto o in parte) in favore dello Stato antistatario, delle spese di costituzione e difesa della curatela del minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'importo che sarà liquidato a seguito di separata istanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Truccazzano (MI) il 12.9.2020, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune
- anno 2020 n.7 parte I, dall'unione coniugale in data 28.4.2021 nasceva il figlio , CP_2
con ricorso depositato il 15.9.2023 premessa la pronunzia di un decreto Parte_1
provvisorio da parte del TM di , chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito, CP_1
l'affidamento super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, l'attivazione di ogni CP_2 sostegno necessario per il raggiungimento dell'autonomia abitativa di madre e figlio, incontri con il padre, allo stato sospesi, da riattivarsi ma da svolgersi in maniera protetta e solo se valutati conformi
Co all'interesse del minore, la conferma di tutti gli incarichi ai servizi sociali già disposti dal , un assegno di mantenimento in favore del minore da determinarsi secondo giustizia,
a sostegno della domanda narrava una storia familiare estremamente complessa ed un' unione coniugale connotata da continue violenze subite, ed assistite dal minore, che avevano portato ad una prima condanna del marito per maltrattamenti, scontata la quale e fatto questi rientro in casa dichiarandosi pentito , dette violenze erano state reiterate -ed amplificate probabilmente dall'uso di sostanze stupefacenti , fino ad un attacco di ira scaturito da futili motivi con minaccia di morte nei confronti propri e del figlio, nato da una precedente unione, anche alla presenza della suocera e di
, svegliatosi per le urla paterne, CP_2
in conseguenza di tale episodio e della , querela da lei sporta, era stato disposto l'intervento del Tribunale per i Minorenni che su ricorso del PM con decreto provvisorio del 1.3.2023, affidava il minore al Comune di Truccazzano con limitazione della responsabilità genitoriale disponendo una serie di interventi a sostegno del bambino e della madre, tra cui il collocamento della in una Pt_1
comunità protetta ad indirizzo secretato e nominava curatore speciale di l'Avv. Massimo CP_2
Schirò, in pendenza delle indagini disposte dal PM dott.ssa a seguito della denuncia Per_1
querela già citata, il veniva arrestato per altro reato ( associazione a delinquere per sottrazione CP_1
e contraffazione di prodotti griffati) sicché al momento del deposito del ricorso per separazione era detenuto per tale reato, con comparsa del 10.12.2023 si costituiva aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione ma contestando le ulteriori domande e fornendo una sua ricostruzione della storia familiare nettamente diversa da quella illustrata dalla ricorrente, sosteneva di aver sempre amato e rispettato la moglie, al punto da accogliere in casa loro il figlio della stessa nato da una precedente relazione, il cui carattere aggressivo ed intemperante sarebbe stato la causa della maggior parte dei loro problemi;
a riprova di quanto affermato evidenziava che la gli era sempre rimasta accanto anche quando era stato in galera per i maltrattamenti su di lei, Pt_1
tanto che al momento della scarcerazione non aveva esitato a farlo rientrare a casa, segnalava di trovarsi attualmente detenuto per altro reato e per la ulteriore denuncia sporta dalla moglie, chiedeva, quindi, previa riunione al procedimento di separazione di quello pendente presso il Tribunale per i minorenni, il rigetto della domanda di addebito in assenza dei presupposti, la conferma del decreto del TM quanto ai profili di genitorialità e gestione del minore, la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio in misura non superiore ad € 200,00 mensili in considerazione del proprio stato di detenzione, nelle more della prima udienza di comparizione veniva disposta la chiesta riunione dei procedimenti con contestuale trasmissione degli atti del TM, il G.D. confermava la nomina del
Curatore speciale - che si costituiva in data 5.2.2024 chiedendo sostanzialmente i medesimi provvedimenti di cui al decreto provvisorio e la prosecuzione di tutti gli interventi dei servizi già attivati - e veniva depositata una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali dell'ente affidatario, all'udienza di prima comparizione del 13.2.2024, era presente personalmente il resistente mentre la ricorrente era collegata in remoto dalla comunità protetta, per cui fatto uscire dall'aula il resistente si procedeva all' audizione della ricorrente, interrotta da difficoltà di collegamento;
veniva pertanto rinviato l'incombente riammettendo in aula il che veniva ascoltato ed insisteva nelle CP_1
richieste, all'udienza del 20.2.2024, presenti i procuratori delle parti ed il curatore speciale, veniva ascoltata la ricorrente che illustrava le condizioni proprie e del minore, reiterava le richieste, così come il curatore speciale chiedeva l'attivazione in tempi ragionevoli dello spazio neutro per consentire gli incontri padre figlio, quindi il G.D. con ordinanza a verbale autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'affido del minore ai servizi sociali di Truccazzano, mantenendo gli incarichi di cui a decreto provvisorio del 1.3.2023 del Tribunale dei Minorenni, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento le CP_1
figlio la somma mensile di euro 300 omicomprensiva a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno unico per il nucleo familiare percepito interamente dalla ricorrente, disponeva l'acquisizione degli atti relativi al procedimento di (PM Dottoressa A Controparte_1 Per_1
RGNR 6461/23) non coperti dal secreto istruttorio, assegnava ai Servizi Sociali di Truccazzano un termine per depositare relazione con particolare riferimento all'inizio e agli esiti degli incontri in spazio neutro e modalità protette tra padre ve figlio e successivo termine alle parti fino per osservazioni alla relazione e rinvia la causa alla udienza del 26 giugno 2024 ,
nelle more dell'udienza il depositava due istanze alla V sez. del Tribunale di Milano CP_1
per ottenere il permesso di lasciare temporaneamente il luogo in cui scontava gli arresti domiciliari per recarsi agli incontri in spazio neutro con il figlio, entrambe rigettate per il permanere delle esigenze di custodia cautelare e per mancanza di prova che fossero state attentamente valutate le circostanze poste a tutela dell'integrità del minore. Tali accadimenti venivano ulteriormente sottolineati nell'istanza del 10.4 2024, depositata dal procuratore di parte resistente al fine di evidenziare l'assenza di responsabilità del padre per la mancata presenza agli incontri in spazio neutro e la sua impossibilità a far fronte agli oneri economici, non potendo svolgere attività lavorativa,
depositate le relazioni dei servizi sociali disposte ad opera del curatore speciale - che ne era in possesso pur in assenza di deposito telematico -questi contestualmente chiedeva al giudice la possibilità di valutare di disporre incontri padre figlio “intramurari” nel luogo in cui venivano scontati gli arresti domiciliari, tuttavia all'udienza del 26.4.2024 l'Avv. Schirò n.q. rappresentava che il era nuovamente stato tradotto in carcere per aggravamento della pena, avendo violato gli CP_1
arresti domiciliari, la difesa di parte ricorrente riteneva indispensabile attendere gli esiti del processo penale per gli ulteriori provvedimenti e quella di parte resistente segnalava la volontà di attivarsi per ottenere lo svolgimento degli incontri per il tramite dell'Associazione “Bambini senza sbarre”; il G.D. pertanto rinviava all'udienza del 26.10.2024 per acquisire nuova relazione di aggiornamento dei servizi sociali,
all'udienza il Curatore speciale dava atto della mancata ripresa degli incontri padre – figlio, parte ricorrente chiedeva un rinvio in attesa della sentenza penale la cui pronunzia era prevista per il
26.11.2024, parte resistente chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione e la decisione, pertanto il G.D. preso atto delle contrapposte rinviava all'udienza del 12.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la discussione e decisione della causa,
in data 3.12.2024 e 21.2.2025 la difesa di parte ricorrente produceva rispettivamente dispositivo e motivazioni della sentenza penale di condanna del ad anni 5 e mesi 4 di CP_1
detenzione per i maltrattamenti a danno della moglie e del figlio minore, ed il 5.3.2025 il Comune di
Truccazzano depositava relazione definitiva sul nucleo familiare, depositate dalle parti le note sostitutive dell'udienza, contenenti anche la precisazione delle conclusioni come sopra riportate , con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'addebito della separazione ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici e gli atti dei processi penali a carico del
CP_1
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i conclamati episodi di violenza subiti dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al marito, per gli episodi di grave violenza dei quali l'ha resa vittima e per i quali, è stato condannato ben due volte, una prima nel 2022, con pena interamente scontata, ed una seconda nel novembre del
2024, alla pesante pena di anni 5 e mesi 4, risultando allo stato detenuto.
La domanda è fondata e va accolta.
E' infatti pacifico e più volte affermato dalla Suprema Corte che gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e pesino se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pertanto, indipendentemente dalla definitività o meno della sentenza a seguito della quale il
è oggi detenuto, non vi è dubbio alcuno che questi abbia da sempre tenuto comportamenti CP_1
molto violenti verso la moglie ed alla presenza del figlio, definitivamente accertati quanto meno quelli per cui ha scontato la prima pena, assolutamente verosimili quelli di cui al secondo procedimento penale, in considerazione delle puntuali deposizioni dei testi escussi, della conferma del verbale da parte dei Carabinieri intervenuti, della copiosa documentazione medico – ospedaliera allegata alla querela e della ammissione da parte del di alcuni degli episodi a lui ascritti nelle spontanee CP_1
dichiarazioni rese al Giudice penale
Pertanto il Collegio dispone di elementi certi per potere affermare che vista la gravità dei comportamenti violenti tenuti dal resistente la separazione va addebitata a . Controparte_1
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente molto delicata e, in quanto tale, necessita di provvedimenti incisivi a tutela del minore , ancora in CP_2
tenera età, nonché della resistente che, già provata dagli eventi legati alla propria infanzia ed alla famiglia di origine emergenti dalle relazioni dei servizi sociali affidatari, si è ritrovata dentro un' unione coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, a fianco di un marito rilevatosi anche delinquere sotto profili non strettamente collegati al rapporti di coppia. Non può il Collegio esimersi dal rammentare la condanna per associazione a delinquere per sottrazione e contraffazione di prodotti griffati nonché l'evasione dagli arresti domiciliari per recarsi da terzi soggetti a scopo estorsivo.
L'attuale situazione, a seguito del decreto del Tribunale per i minorenni del 1.3.2023, confermato con l'ordinanza del 20.2.2024, vede il minore affidato al Comune di CP_2
Truccazzano, inserito con la madre in una comunità protetta ad indirizzo secretato, inserimento grazie al quale i servizi sociali e specialistici hanno potuto: sostenere e supportare la ricorrente, nel contempo aiutandola a tirare fuori le prorie risorse ed implementare le sue capacità, aiutare il bambino
- che oggi ha quattro anni ma al momento dell'inserimento ne aveva soltanto due- a formare la propria personalità ed evidenziare lati caratteriali oggi apparentemente sereni, che fanno ben sperare per una crescita non particolarmente traumatica, se adeguatamente seguita e sostenuta.
Al momento dell'assunzione in decisione della causa, invece, gli incontri con il padre erano ancora sospesi, nonostante tutte le parti del giudizio, non solo i genitori ma anche e soprattutto il
Curatore, reputassero necessaria una loro graduale ripresa seppur esclusivamente con modalità protette. Ciò è dispeso sostanzialmente dalla decisione del giudice penale che, reputando ancora esistenti le esigenze di custodia cautelare e non ritenendo sicuri gli incontri nell'interesse del minore, ha più volte negato al padre l'autorizzazione a recarsi in spazio neutro. Non è invece a conoscenza del Tribunale l'esito della richiesta di supporto dell'associazione “Bambini senza sbarre”, finalizzata agli incontri in carcere.
L'esito del capillare e costante lavoro dei soggetti specializzati, effettuato anche con l'importante raccordo del Curatore speciale, ha restituito un quadro articolato e approfondito che consente dal Collegio di decidere in maniera indubbia sulla migliore, futura regolamentazione della condizione di e della madre. CP_2
La ricorrente è pacificamente una donna molto segnata dagli eventi che l'hanno vista vittima, psicologicamente provata e stanca, ma che ha cercato fortemente, ed in gran parte vi è riuscita, di ricostruirsi non solo per sé stessa ma anche e soprattutto il figlio, anche lui vittima degli accadimenti.
Tuttavia, come emerge dagli elaborati in atti, necessita ancora di un valido supporto, tanto psicologico quanto pratico, e pertanto al momento non appare pronta per lasciare la comunità ed assumersi da sola l'onere di gestione e educazione del minore. La ricorrente va pertanto indubbiamente ancora aiutata, soprattutto se si tiene conto che si trova a da sola, senza familiari che possano offrirle CP_1
collaborazione o sostegno in caso di necessità.
L'incapacità del padre , invece, è palese: è un soggetto violento, dedito alle sostanze stupefacenti, che delinque abitualmente e senza un reale progetto di riabilitazione rispetto al proprio operato.
Tuttavia egli ha sempre cercato di mantenere una relazione affettiva con il figlio, l'unica forse in grado di gestire, come dimostrano le numerose istanze depositate al fine di ottenere l'autorizzazione a recarsi allo spazio neutro . Ciò, nonostante non sia stato capace di comprendere il danno causato al figlio per averlo reso spettatore della violenza sulla madre ma, probabilmente , all'epoca non aveva neanche gli strumenti e la lucidità per comprendere che il bambino, seppure piccolissimo, era pur sempre vittima di violenza assistita.
Non sussistono pertanto, almeno allo stato, i presupposti per la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avanzata soltanto nelle conclusioni dal Curatore speciale, e motivata esclusivamente sulla base di un postulato disinteresse del padre che non si era recato agli incontri in spazio neutro, in realtà però per ragioni indipendenti dalla sua volontà. L'ampia tutela del minore, peraltro, viene garantita delle successive determinazioni in tema di affidamento, che comunque lo vedranno escluso dall'esercizio della stessa.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare il minore ai servizi sociali del Comune di residenza, attualmente Truccazzano, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione , come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, tempo che si ritiene assolutamente necessario per dar modo alla madre di portare a termine il progetto di consolidamento della sua personalità e di autonomia, anche alla luce delle determinazioni che il
Collegio assumerà a seguito della domanda ex art. 473 bis punto 46 avanzata dalla . Trascorso Pt_1 tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento potrà tornare in capo alla madre, nella forma CP_2 dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per il minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento del bimbo presso la madre, attualmente in comunità protetta e disporranno eventuali futuri incontri con il padre compatibilmente con il suo stato di detenuto e solo se ritenuto conforme all'interesse del minore, con facoltà di modificare il calendario ogni qual volta ciò risulti maggiormente adeguato al suo interesse, riferendo al Giudice Tutelare attivato per la vigilanza eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere o, in ipotesi più gravi ed urgenti, al PM presso il TM competente . Proseguiranno inoltre negli interventi già disposti e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo.
L'assegno di mantenimento per il minore
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Rispetto a quella data, tuttavia, il è oggi in stato di CP_1 detenzione in carcere ed ha già evidenziato di non avere le possibilità di sostenere l'esborso di €
300,00 mensili.
Non essendo comunque quello economico il vero aspetto problematico della controversia, soprattutto trovandosi ancora attualmente la ricorrente inserita nella comunità protetta, ma dovendosi tuttavia il padre assumere un onere di mantenimento, ritiene il Collegio di poter solo in maniera limitata ridurre il già simbolico assegno disposto dal G.D, quantificandolo nella somma onnicomprensiva di € 250,00, con decorrenza Maggio 2025.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla . Pt_1
La domanda ex art. 473 bis punto 46 III° c. cpc
La difesa della parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre gli interventi di cui al citato articolo.
In merito si osserva: la c.d. Riforma Cartabia, in materia di rapporti familiari, ha prestato particolare attenzione alle vittime di violenza domestica, in esse compresi tanto i partner dei soggetti violenti, quanto i figli. Si è cercato, quindi, di intervenire per mettere un freno al fenomeno, in rapido aumento, mediante strumenti educativi e repressivi e nel contempo fornendo ai soggetti più deboli gli strumenti per venir fuori dalla spirale distruttiva in cui si sono ritrovati.
In tal senso l'art. 473 bis punto 46 che, per quel che occupa oggi il Collegio, al suo terzo comma stabilisce che quando la vittima è inserita in una collocazione protetta il giudice “può” incaricare i servizi sociali di predisporre di progetti mirati per il suo reinserimento sociale e lavorativo.
L'esegesi della norma risulta di grande importanza ai fini di una corretta applicazione e, pacificamente, ad ulteriore tutela della vittima. Il legislatore, infatti, con l'utilizzo del verbo potestativo e non dispositivo ha inteso lasciare alla prudente valutazione del Giudice l'opportunità di indirizzare il soggetto verso un programma che lo veda, nel momento in cui ancora in protezione, parte attiva della costruzione del suo futuro.
E', infatti indubbio che una persona non potrà mai essere libera, e quindi non potrà mai venire fuori dal giogo di chi l'ha oppressa fisicamente e psicologicamente, se non è dotata di strumenti che gli diano la possibilità di non dover dipendere dall'altro, da quello che senza mezzi termini deve essere definito il suo carnefice. In altre parole, deve raggiungere la piena stabilità emotiva e, contemporaneamente, quella occupazionale, l'unica atta a liberare dalla meschina forma di violenza che è quella economica.
E' però indispensabile che il destinatario degli aiuti, prima di affrontare il difficile percorso, dia certa dimostrazione di essere pronto a farlo, diversamente il rischio sarebbe che la sua alterata condizione psichica gli faccia percepire anche questa spinta come una ulteriore forma di forzatura, quasi un'ultra violenza che va ad aggiungersi a quelle già subite. La prudente valutazione del raggiungimento di tale importante equilibrio è, quindi, rimessa al Giudice.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che la abbia dato piena dimostrazione di avere in Pt_1
sé valide risorse per affrontare un percorso che la porti fuori dalla comunità protetta insieme al figlio, per reinserirsi tanto socialmente quanto lavorativamente. E' proprio sotto questo secondo profilo che ella ha mostrato di essere particolarmente volitiva. Ha in tutti i modi cercato di elevarsi, frequentando corsi ma, soprattutto, accettando una occupazione presso una ditta di confezionamento, come operaia, pur avendo sempre e solo nel passato svolto mansioni di badante o donna di pulizia ad ore presso famiglie private. In tale nuova realtà ha affrontato ritmi lavorativi da fabbrica, in un contesto in cui ci si deve confrontare con altri colleghi e collaborare – per lei fattore assolutamente nuovo - ricevendo numerosi complimenti dai superiori per le competenze apprese in breve tempo e per la precisione con cui i compiti assegnati venivano svolti.
La relazione dei servizi sociali di Truccazzano del 25.9.2024, nella quale viene dato atto di ciò, evidenzia anche come la ricorrente sia pienamente cosciente di aver potuto affrontare la nuova avventura grazie all'ausilio ricevuto dalla comunità nella gestione di;
nel contempo però CP_2 sottolinea diffusamente l'impegno profuso dalla stessa per raggiungere competenze organizzative che possano metterla nelle condizioni di gestire il bambino in maggiore autonomia una volta fuor dal contesto protetto.
Il Collegio, pertanto accoglie la domanda, disponendo il relativo incarico ai servizi sociali affidatari come dettagliatamente indicato in dispositivo.
Le spese del giudizio
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_4 problematiche relative al figlio minore della coppia e quindi nell'interesse dello stesso, la decisione in ordine all'affidamento di che non viene valutata in termini di soccombenza visto che è CP_2
assunta nel preminente interesse dello stesso, considerata la soccombenza del resistente in ordine all'unica domande in contestazione – addebito - le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo, vengono compensate per ½ e poste a carico di nella misura del Controparte_1
restante ½ e verranno versate all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Trucazzano (MI) il 12.9.2020, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2020 n.7 parte I,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Trecuzzano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il CP_2
28.4.2021 al Servizio Sociale del Comune di per un periodo di anni due;
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5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre, attualmente ancora in comunità protetta e con indirizzo secretato;
7. Dispone che gli incontri con il padre, attualmente detenuto, vengano ripristinati ove possibile e rispondente all'interesse del minore, con modalità protette e compatibili con lo stato di detenzione del;
CP_1
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle suo condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione consapevole del padre, quando nelle sue possibilità al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative 11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e, raggiunta la semi autonomia della madre, di avviare gli CP_2
interventi socio-educativo anche domiciliari;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibili con lo stato di detenzione del;
CP_1
16. Incarica il Servizio Sociale affidatario , ai sensi dell'art. 473 bis punto 46 II c. cpc , di attivare ogni intervento necessario a favorire il progetto di semi – indipendenza della madre, elaborando specifici progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo;
17. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
18.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
19. Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali il minore resterà affidato alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale affidamento;
20.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 onnicomprensiva, con decorrenza maggio 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026;
21. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale porzione in € 1.800,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'Erario dello Stato essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
23. Compensa integralmente tra le parti il restante ½.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai , al Curatore Controparte_5
Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 26/03/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Susanna Terni dott.ssa Laura Maria Cosmai