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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4953 dell'anno 2025
OGGETTO
Risarcimento danni da abusiva reiterazione contratti a tempo determinato
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CI TO (C.F. ) e AL ES (C.F. C.F._2
) elett.te dom.to presso il loro studio. C.F._3 ricorrente
E
(C.F. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica p.t., (C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Dirigente in carica p.t. – (C.F. Controparte_4
) in persona del Dirigente p.t., elett.te dom.ti presso gli uffici P.IVA_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ope legis li rapp.ta e difende. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-06-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, docente, a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo “G.
Pascoli” di Vallata (AV) attualmente, in servizio a seguito di trasferimento, presso l'Istituto Comprensivo Statale “AL Moro” di Marcianise, esponeva di essere stato impiegato, prima della propria immissione in ruolo, per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi, attraverso numerosi contratti a termine indicati in ricorso, 1 attraverso i quali aveva coperto posti vacanti e disponibili nell'organico dell'Amministrazione scolastica.
Esponeva il ricorrente che il d.l. 131/2024, modificando l'art. 36, co. 5, D.Lgs.
165/2001, aveva rafforzato il sistema sanzionatorio, introducendo un meccanismo risarcitorio specifico per i lavoratori "precari da diverso tempo" nella P.A., attraverso una significativa indennità economica a carico dell'amministrazione datrice di lavoro;
che la nuova formulazione dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 confermava il divieto assoluto di conversione automatica dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato nel pubblico impiego;
che la disciplina dell'art. 36, comma 5, D.Lgs.
165/2001 trovava piena applicazione nel settore scolastico, storicamente caratterizzato da rapporti di lavoro precari di lunga durata (c.d. "precariato storico"); che in sede di conversione del D.L. 131/2024, il legislatore aveva chiarito l'ambito applicativo introducendo il comma 5-quinquies all'art. 36, che stabilisce che le disposizioni dell'articolo non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e locali, "fatto salvo il comma 5.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integrava un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali
(art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE; conseguentemente, condannare il e le preposte diramazioni al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria da quantificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda e in subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, essendo la causa matura per la sua definizione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito
2 nel fascicolo telematico.
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
Sul tema della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico, occorre dare atto degli innumerevoli interventi da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n.
107/2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio.
Occorre infatti prendere le mosse dalla pronuncia della Cass. 07.11.2016 n.
22552 secondo la quale la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
Inoltre, la pronuncia in esame ha stabilito il principio fondante della materia secondo cui nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
Deve infatti, darsi atto dell'inoperatività della disciplina invocata dalla parte ricorrente (D.L.vo n. 368/2001 oggi abrogato dall'art. 55 D.L.vo n. 81/2015) nel caso
3 in esame a sostegno della domanda diretta alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a ciò ostando chiaramente la disciplina speciale contenuta nell'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 operante anche per l'amministrazione scolastica convenuta.
Questa la previsione di cui all'art.36 comma V del D. Lgs n.165/2001 vigente:
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Tanto era stato affermato dalla Suprema Corte già in passato (Cass. n.10127/2012;
S.UU. n.5072/2016).
Non solo, la CGUE investita della specifica questione al vaglio del decidente ha chiarito che nella clausola n. 5 dell'accordo quadro CEE, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE, non si rinviene alcun obbligo a carico degli Stati membri di prevedere la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato quale unica forma energica e dissuasiva di prevenzione e repressione di eventuali abusi da ricorso indiscriminato alle forme flessibili d'impiego, lasciando a tal fine, detta clausola, ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare (CGUE
26-11-2014 n.22).
Tale importante principio è stato ribadito e sottolineato proprio dalla Consulta (Corte
Cost n.187/2016) che ha investito della specifica questione la CGUE, nel ruolo del tutto inedito di giudice del rinvio pregiudiziale.
Questo anche alla luce del comma 8° dell'art. 70 D.L.vo n. 165/2001 che fa salve le forme di reclutamento del personale nella scuola secondo la formulazione che di
4 seguito si riporta:
<< Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni ed integrazioni.>>.
Ebbene, proprio avverso la normativa speciale sulle procedure di reclutamento del personale della scuola attraverso il c.d. doppio canale rappresentato dal concorso pubblico, da un lato, e dallo scorrimento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento dall'altro lato, quanto meno fino all'emanazione della L. n. 107/2015 sulla buona scuola, è stata investita la CGUE dalla Corte Costituzionale, nella veste inedita di giudice del rinvio pregiudiziale, al fine di verificare la compatibilità della normativa speciale interna, in particolare dell'art. 4, commi 1 e 11 L. n. 124/1999, con la clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
La Corte di giustizia nell'ordinanza 12 dicembre 2013, , C50/13, che richiama Per_1 precedenti enunciati della stessa Corte (cfr. sentenze del 4 luglio 2006, e a., Per_2
C-212/04; del 7 settembre 2006, SU e Sardino, C-53/04; , C-180/04, e Pt_2 del 23 aprile 2009, e a., C-378/07; nonché ordinanze del 12 giugno 2008, Per_3
e a. ,C-364107; del 24 aprile 2009, C-519/08; del 23 novembre Per_4 Per_5
2009, OU e a. , da C-162108, e del 1° ottobre 2010, , C-3/10) ha Per_6 ribadito che la clausola 5 dell'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli
Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato. La direttiva del 1999 non contempla alcuna ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato così "lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia"
Secondo la CGUE, quindi: "la clausola 5 dell'accordo quadro non osta, in quanto tale,
a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico" (7 settembre 2006, SU e
Sardino, C-53/04, cit.), potendo sussistere "ragioni obiettive" che giustificano lo scostamento dell'ordinamento nazionale dai principi da essa stabiliti. Quindi la
5 compatibilità comunitaria di un regime differenziato pubblico/privato è un punto fermo, che si aggiunge alla compatibilità interna con il canone costituzionale del principio di eguaglianza (Corte cost. n. 89/2003, cit.).
Con riguardo alla domanda risarcitoria, occorre avere riguardo alla disciplina disposta dall'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 proprio sulla tutela risarcitoria accordata al prestatore di lavoro in caso di violazione delle norme imperative sull'utilizzo di strumenti flessibili.
Se detta disciplina dal carattere speciale è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, con orientamento oramai costante, quale misura astrattamente compatibile con il diritto euro-unitario di cui alla direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - sempreché sia prevista una sanzione all'utilizzo abusivo del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione che sia effettiva, dissuasiva ed efficace - nel caso del precariato nel settore scolastico, invece, analizzata la disciplina speciale interna, ed in particolare quella contenuta nell'art. 4, commi 1 e 11 L. n. 124/1999, poi dichiarata incostituzionale, è stato rinvenuto un vero e proprio vulnus legislativo di misure di prevenzione e repressione del ricorso abusivo ai contratti a termine in danno dei lavoratori assunti nel settore della scuola.
Nei fatti, l'esigenza indicata dall'art. 4, comma 1 L. n. 124/1999 per giustificare il ricorso alle forme flessibili di reclutamento del personale scolastico, dal carattere solo formalmente provvisorio, si è trasformata in un'esigenza permanente e stabile.
Questo fino a quando non è intervenuta la L. n. 107/2015, la quale è stata ritenuta dalla
Consulta, disciplina conforme al diritto euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria laddove ha previsto la stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni;
la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine;
l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi ed ha stabilito con certezza i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Anche per tali ragioni la Suprema Corte (sent. n.22552 del 7-11-2016) ha negato la tutela risarcitoria nell'ipotesi della intervenuta stabilizzazione avuto riguardo alla novella introdotta nelle more del giudizio dal legislatore con l'emanazione della L. n.
107/2015.
Ebbene, proprio l'art. 1, comma 109 L. n. 107/2015, deputato a disciplinare le future immissioni in ruolo, è da intendersi quale norma di rottura con le modalità di
6 reclutamento del personale scolastico attraverso il duplice canale del concorso pubblico e dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi degli artt. 399 e
400 D.L.vo n. 297/1994.
La finalità legislativa, infatti, è duplice: quella di eliminare il precariato storico e, soprattutto, quella di rimuovere le modalità di reclutamento diverse dal pubblico concorso per titoli ed esami.
Per la concreta realizzazione degli obiettivi è stata prevista l'adozione di un piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 95 L. n. 107/2015.
Non solo, la definitiva cesura con il passato, in cui il mezzo ordinario per l'accesso è stato sempre costituto dal duplice canale della graduatoria ad esaurimento e della pubblica selezione, è facilmente desumibile dal tenore inequivoco dell'art. 1, comma
105 L. n. 107/2015 nella parte in cui chiarisce che le graduatorie permanenti, se esaurite, non saranno più efficaci dal 1° settembre 2015. Questa la norma:
<A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.>>.
Pertanto, con il comma 109 dell'art. 1 L. n. 107/2015 si stabilisce la modalità ordinaria di reclutamento del personale docente ed educativo e la disciplina delle future assunzioni.
Tanto si desume chiaramente anche dall'incipit del comma 109, dell'art. 1 L. n.
107/2015 nella parte in cui è affermato: << Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105…>>.
Questo inciso serve a chiarire il rapporto tra il piano straordinario di assunzioni e la modalità ordinaria di reclutamento del personale scolastico.
Il piano straordinario di assunzioni si pone l'obiettivo di eliminare il precariato storico ed è una modalità del tutto eccezionale rispetto al pubblico concorso che dovrà essere l'ordinario strumento di reclutamento del personale docente ed educativo.
In concreto, il piano straordinario di assunzioni costituisce l'eccezione alla regola del pubblico concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale scolastico.
Ebbene, sulla scorta di tali importanti principi, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Consulta della L. n. 107/2015, la Suprema Corte ha ritenuto di escludere ogni forma di tutela risarcitoria in caso di stabilizzazione del personale precario della scuola, sia per mezzo del piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n.
107/2015 che per mezzo del previgente sistema ante-riforma del doppio canale,
7 attraverso precedenti procedure concorsuali o con meccanismo di immissione in ruolo da avanzamento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento.
Inoltre, è stata esclusa la tutela risarcitoria anche nell'ulteriore ipotesi data dalla certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109, risultando in ogni caso raggiunto quel bene della vita, quale forma di risarcimento in forma specifica, cui il lavoratore ricorrente anelava.
Pertanto, applicando i principi statuiti nella fattispecie in esame, e considerato che il ricorrente ha ottenuto l'immissione in ruolo, essendo stata ritenuta dalla S.C. tale circostanza idonea ad integrare un ristoro conforme ai principi di diritto eurounitari rispetto al danno scaturente dalla reiterata stipulazione di contratti a tempo determinato, non può riconoscersi quello che sarebbe un risarcimento aggiuntivo quale quello economico richiesto con la presente domanda giudiziale.
Per le ragioni esposte, la domanda non può dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali, in considerazione della complessità della materia, sono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
(C.F. ) in persona del Dirigente in
[...] P.IVA_2 carica p.t. – , con ricorso depositato in data 18-06-2025, Controparte_4 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4953 dell'anno 2025
OGGETTO
Risarcimento danni da abusiva reiterazione contratti a tempo determinato
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CI TO (C.F. ) e AL ES (C.F. C.F._2
) elett.te dom.to presso il loro studio. C.F._3 ricorrente
E
(C.F. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica p.t., (C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Dirigente in carica p.t. – (C.F. Controparte_4
) in persona del Dirigente p.t., elett.te dom.ti presso gli uffici P.IVA_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ope legis li rapp.ta e difende. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-06-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, docente, a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo “G.
Pascoli” di Vallata (AV) attualmente, in servizio a seguito di trasferimento, presso l'Istituto Comprensivo Statale “AL Moro” di Marcianise, esponeva di essere stato impiegato, prima della propria immissione in ruolo, per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi, attraverso numerosi contratti a termine indicati in ricorso, 1 attraverso i quali aveva coperto posti vacanti e disponibili nell'organico dell'Amministrazione scolastica.
Esponeva il ricorrente che il d.l. 131/2024, modificando l'art. 36, co. 5, D.Lgs.
165/2001, aveva rafforzato il sistema sanzionatorio, introducendo un meccanismo risarcitorio specifico per i lavoratori "precari da diverso tempo" nella P.A., attraverso una significativa indennità economica a carico dell'amministrazione datrice di lavoro;
che la nuova formulazione dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 confermava il divieto assoluto di conversione automatica dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato nel pubblico impiego;
che la disciplina dell'art. 36, comma 5, D.Lgs.
165/2001 trovava piena applicazione nel settore scolastico, storicamente caratterizzato da rapporti di lavoro precari di lunga durata (c.d. "precariato storico"); che in sede di conversione del D.L. 131/2024, il legislatore aveva chiarito l'ambito applicativo introducendo il comma 5-quinquies all'art. 36, che stabilisce che le disposizioni dell'articolo non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e locali, "fatto salvo il comma 5.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integrava un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali
(art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE; conseguentemente, condannare il e le preposte diramazioni al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria da quantificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda e in subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, essendo la causa matura per la sua definizione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito
2 nel fascicolo telematico.
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
Sul tema della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico, occorre dare atto degli innumerevoli interventi da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n.
107/2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio.
Occorre infatti prendere le mosse dalla pronuncia della Cass. 07.11.2016 n.
22552 secondo la quale la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
Inoltre, la pronuncia in esame ha stabilito il principio fondante della materia secondo cui nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
Deve infatti, darsi atto dell'inoperatività della disciplina invocata dalla parte ricorrente (D.L.vo n. 368/2001 oggi abrogato dall'art. 55 D.L.vo n. 81/2015) nel caso
3 in esame a sostegno della domanda diretta alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a ciò ostando chiaramente la disciplina speciale contenuta nell'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 operante anche per l'amministrazione scolastica convenuta.
Questa la previsione di cui all'art.36 comma V del D. Lgs n.165/2001 vigente:
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Tanto era stato affermato dalla Suprema Corte già in passato (Cass. n.10127/2012;
S.UU. n.5072/2016).
Non solo, la CGUE investita della specifica questione al vaglio del decidente ha chiarito che nella clausola n. 5 dell'accordo quadro CEE, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE, non si rinviene alcun obbligo a carico degli Stati membri di prevedere la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato quale unica forma energica e dissuasiva di prevenzione e repressione di eventuali abusi da ricorso indiscriminato alle forme flessibili d'impiego, lasciando a tal fine, detta clausola, ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare (CGUE
26-11-2014 n.22).
Tale importante principio è stato ribadito e sottolineato proprio dalla Consulta (Corte
Cost n.187/2016) che ha investito della specifica questione la CGUE, nel ruolo del tutto inedito di giudice del rinvio pregiudiziale.
Questo anche alla luce del comma 8° dell'art. 70 D.L.vo n. 165/2001 che fa salve le forme di reclutamento del personale nella scuola secondo la formulazione che di
4 seguito si riporta:
<< Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni ed integrazioni.>>.
Ebbene, proprio avverso la normativa speciale sulle procedure di reclutamento del personale della scuola attraverso il c.d. doppio canale rappresentato dal concorso pubblico, da un lato, e dallo scorrimento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento dall'altro lato, quanto meno fino all'emanazione della L. n. 107/2015 sulla buona scuola, è stata investita la CGUE dalla Corte Costituzionale, nella veste inedita di giudice del rinvio pregiudiziale, al fine di verificare la compatibilità della normativa speciale interna, in particolare dell'art. 4, commi 1 e 11 L. n. 124/1999, con la clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
La Corte di giustizia nell'ordinanza 12 dicembre 2013, , C50/13, che richiama Per_1 precedenti enunciati della stessa Corte (cfr. sentenze del 4 luglio 2006, e a., Per_2
C-212/04; del 7 settembre 2006, SU e Sardino, C-53/04; , C-180/04, e Pt_2 del 23 aprile 2009, e a., C-378/07; nonché ordinanze del 12 giugno 2008, Per_3
e a. ,C-364107; del 24 aprile 2009, C-519/08; del 23 novembre Per_4 Per_5
2009, OU e a. , da C-162108, e del 1° ottobre 2010, , C-3/10) ha Per_6 ribadito che la clausola 5 dell'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli
Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato. La direttiva del 1999 non contempla alcuna ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato così "lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia"
Secondo la CGUE, quindi: "la clausola 5 dell'accordo quadro non osta, in quanto tale,
a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico" (7 settembre 2006, SU e
Sardino, C-53/04, cit.), potendo sussistere "ragioni obiettive" che giustificano lo scostamento dell'ordinamento nazionale dai principi da essa stabiliti. Quindi la
5 compatibilità comunitaria di un regime differenziato pubblico/privato è un punto fermo, che si aggiunge alla compatibilità interna con il canone costituzionale del principio di eguaglianza (Corte cost. n. 89/2003, cit.).
Con riguardo alla domanda risarcitoria, occorre avere riguardo alla disciplina disposta dall'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 proprio sulla tutela risarcitoria accordata al prestatore di lavoro in caso di violazione delle norme imperative sull'utilizzo di strumenti flessibili.
Se detta disciplina dal carattere speciale è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, con orientamento oramai costante, quale misura astrattamente compatibile con il diritto euro-unitario di cui alla direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - sempreché sia prevista una sanzione all'utilizzo abusivo del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione che sia effettiva, dissuasiva ed efficace - nel caso del precariato nel settore scolastico, invece, analizzata la disciplina speciale interna, ed in particolare quella contenuta nell'art. 4, commi 1 e 11 L. n. 124/1999, poi dichiarata incostituzionale, è stato rinvenuto un vero e proprio vulnus legislativo di misure di prevenzione e repressione del ricorso abusivo ai contratti a termine in danno dei lavoratori assunti nel settore della scuola.
Nei fatti, l'esigenza indicata dall'art. 4, comma 1 L. n. 124/1999 per giustificare il ricorso alle forme flessibili di reclutamento del personale scolastico, dal carattere solo formalmente provvisorio, si è trasformata in un'esigenza permanente e stabile.
Questo fino a quando non è intervenuta la L. n. 107/2015, la quale è stata ritenuta dalla
Consulta, disciplina conforme al diritto euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria laddove ha previsto la stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni;
la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine;
l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi ed ha stabilito con certezza i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Anche per tali ragioni la Suprema Corte (sent. n.22552 del 7-11-2016) ha negato la tutela risarcitoria nell'ipotesi della intervenuta stabilizzazione avuto riguardo alla novella introdotta nelle more del giudizio dal legislatore con l'emanazione della L. n.
107/2015.
Ebbene, proprio l'art. 1, comma 109 L. n. 107/2015, deputato a disciplinare le future immissioni in ruolo, è da intendersi quale norma di rottura con le modalità di
6 reclutamento del personale scolastico attraverso il duplice canale del concorso pubblico e dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi degli artt. 399 e
400 D.L.vo n. 297/1994.
La finalità legislativa, infatti, è duplice: quella di eliminare il precariato storico e, soprattutto, quella di rimuovere le modalità di reclutamento diverse dal pubblico concorso per titoli ed esami.
Per la concreta realizzazione degli obiettivi è stata prevista l'adozione di un piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 95 L. n. 107/2015.
Non solo, la definitiva cesura con il passato, in cui il mezzo ordinario per l'accesso è stato sempre costituto dal duplice canale della graduatoria ad esaurimento e della pubblica selezione, è facilmente desumibile dal tenore inequivoco dell'art. 1, comma
105 L. n. 107/2015 nella parte in cui chiarisce che le graduatorie permanenti, se esaurite, non saranno più efficaci dal 1° settembre 2015. Questa la norma:
<A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.>>.
Pertanto, con il comma 109 dell'art. 1 L. n. 107/2015 si stabilisce la modalità ordinaria di reclutamento del personale docente ed educativo e la disciplina delle future assunzioni.
Tanto si desume chiaramente anche dall'incipit del comma 109, dell'art. 1 L. n.
107/2015 nella parte in cui è affermato: << Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105…>>.
Questo inciso serve a chiarire il rapporto tra il piano straordinario di assunzioni e la modalità ordinaria di reclutamento del personale scolastico.
Il piano straordinario di assunzioni si pone l'obiettivo di eliminare il precariato storico ed è una modalità del tutto eccezionale rispetto al pubblico concorso che dovrà essere l'ordinario strumento di reclutamento del personale docente ed educativo.
In concreto, il piano straordinario di assunzioni costituisce l'eccezione alla regola del pubblico concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale scolastico.
Ebbene, sulla scorta di tali importanti principi, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Consulta della L. n. 107/2015, la Suprema Corte ha ritenuto di escludere ogni forma di tutela risarcitoria in caso di stabilizzazione del personale precario della scuola, sia per mezzo del piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n.
107/2015 che per mezzo del previgente sistema ante-riforma del doppio canale,
7 attraverso precedenti procedure concorsuali o con meccanismo di immissione in ruolo da avanzamento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento.
Inoltre, è stata esclusa la tutela risarcitoria anche nell'ulteriore ipotesi data dalla certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109, risultando in ogni caso raggiunto quel bene della vita, quale forma di risarcimento in forma specifica, cui il lavoratore ricorrente anelava.
Pertanto, applicando i principi statuiti nella fattispecie in esame, e considerato che il ricorrente ha ottenuto l'immissione in ruolo, essendo stata ritenuta dalla S.C. tale circostanza idonea ad integrare un ristoro conforme ai principi di diritto eurounitari rispetto al danno scaturente dalla reiterata stipulazione di contratti a tempo determinato, non può riconoscersi quello che sarebbe un risarcimento aggiuntivo quale quello economico richiesto con la presente domanda giudiziale.
Per le ragioni esposte, la domanda non può dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali, in considerazione della complessità della materia, sono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
(C.F. ) in persona del Dirigente in
[...] P.IVA_2 carica p.t. – , con ricorso depositato in data 18-06-2025, Controparte_4 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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