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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SURINI DIEGO, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A020100271/2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A020100271/2021 IRAP 2022
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 15/10/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100460 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100460 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2022
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da xxxxx - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA010100459/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA010100459/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: per tutte le cause riunite dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
spese compensate
Resistente/Appellato: per tutte le cause riunite dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti nn. 63, 64 e 65 la società Società_1 di Ricorrente_1 snc, Rappresentante_1 e Nominativo_1, impugnavano rispettivamente gli avvisi di accertamento nn: T4A020100271-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 9.091,00 Euro;
T4A010100460-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 10.096,00 Euro;
T4A010100459-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.
DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 9.232,00 Euro.
La vicenda trae origine dai controlli effettuati dall'A.E. di Aosta in seguito ad un reddito dichiarato dai ricorrenti per l'anno de quo, di euro 31.032,00. Dall'analisi del quadro RG risultava la presenza di costi per l'acquisto di materie prime/merci pari ad € 194.577,00 (rigo RG15) e di spese per lavoro dipendente pari ad €128.619,00 (rigo RG16). L'Erario in seguito ad analisi della documentazione fornita dai ricorrenti, per determinare i ricavi del bar/ristorazione, esaminava la somministrazione di bevande alcoliche, nello specifico vino e birra, tenendo conto che rappresentano una parte significativa delle materie prime acquistate e sulla ricostruzione dei ricavi da somministrazione pasti.
L'Ufficio, partendo dalle fatture di acquisto del vino, determinava un quantitativo di litri acquistato per poi ricostruire le somministrazioni erogate seguendo le indicazioni indicate dalla società ricorrente in contraddittorio, come segue: 30% somministrazioni in calice (dose 0,12) 70% somministrazioni a bottiglia
(da 75 cl). Considerato che gli acquisti totali di vino risultavano pari a litri 3486, che aumentati delle esistenze iniziali (litri 5436) e diminuiti delle rimanenze finali (litri 4876) davano un quantitativo di vino somministrato di litri 4046. Riconosciuto uno sfrido del 2% riscontrato in controlli in settori analoghi si determinava un totale di litri di vino somministrato pari a 3965 litri. Si determinavano come segue le somministrazioni : 1) Calici 30% , lt 1190 (30% del totale litri) / 0,12 (dose) = n. calici 9.913 - Bottiglie
70%, lt 2776 (70% del totale) / 0,75 (dose) = n. bottiglie 3701 L'Erario dichiara che dal listino prezzi non risulta indicato il prezzo al calice, ma poiché la società ricorrente confermava tale tipologia di somministrazione e in contraddittorio indicava che “il calice viene venduto a un prezzo che oscilla tra i 3 euro e i 5 euro a seconda della tipologia del vino”, il prezzo al consumatore finale di un calice di vino viene considerato in media pari a € 4,00 comprensivo di iva. I corrispettivi, pertanto, ammontavano a
9.913 X € 4,00 = € 39.650,80. Netto IVA = € 36.046,18. Considerate le numerose varietà di vino e poiché i prezzi delle bottiglie variavano da 20 a 50 euro, l'Uffico determinava un prezzo medio per bottiglia di euro
35,00 moltiplicato per il n. di bottiglie di 3.701 = totale di € 129.525,95 comprensivo di iva.
Per l'Ufficio la quantificazione dei ricavi complessivamente ottenuti dalla somministrazione di vino ammontava a € 153.797,04
In seguito a controlli, l'Ufficio riscontrava l'acquisto di fusti di birra alla spina e in lattina.
Per la birra alla spina, considerava acquisti pari a litri 1010 che aumentati delle esistenze iniziali (litri 180)
e diminuiti delle rimanenze finali (litri 270) davano un quantitativo somministrato di litri di birra alla spina di 920 litri e che in base a controlli in settori analoghi si riconosceva uno sfrido dell'5%, si otteneva un totale di litri di birra somministrato di 874. Si considerava la somministrazione di birra nella dose di 0,20 cl per cui si avevano 4370 birre somministrate. Considerati i prezzi medi del settore e riscontrati in altri controlli, il prezzo al consumatore finale di una birra da 0,20 cl veniva considerato pari a € 4,00 comprensivo di iva.
I corrispettivi, pertanto, ammontavano a 4.370 x € 4,00 = € 17.480,00. Netto IVA = € 15.891,00 - In lattina
Gli acquisti di birra in lattina venivano individuati in n.246 lattine e valorizzati al prezzo di € 4,00 comprensivo di iva. I corrispettivi, pertanto, ammontavano a 246 x € 4,00 = € 984,00. Netto IVA =
€ 894,00 I ricavi complessivamente ottenuti dalla somministrazione di birra venivano quantificati in
€ 16.785,00.
Parte ricorrente contestava quanto determinato dall'Erario in quanto: 1) non veniva considerato l'autoconsumo interno, cioè il vino e la birra utilizzati nel cucinare;
2) non risulta corretto rapportare le bottiglie di vino ai calici nella determinazione dei pasti;
La parte resistente con atto di controdeduzioni che nell'anno 2022 la società dichiarava un reddito di euro
31.000,00, che diviso per i due soci si riduce a circa mille euro al mese, a fronte di due dipendenti della società che nell'anno in questione dichiaravano un reddito superiore a quello dei propri datori di lavoro.
Tale dato risulterebbe costante da quasi un quinquennio, tanto da essere considerato dall'Ufficio anomalo.
In seguito ad alcuni incontri tra le parti, si arrivava ad una proposta di conciliazione, considerata l'inopportunità di rimettere la decisione ai giudici in materia di sfridi, prezzi, bicchieri e bottiglie vendute da un ristorante. Inoltre l'Erario ha considerato che l'anno d'imposta 2022 è stato caratterizzato da alcune limitazioni legate alla pandemia (green pass fino a maggio '22) che possono aver ridotto gli introiti del ristorante.
Con accordo conciliativo del 04/02/'26 le parti concordano che i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio siano riconsiderati in euro 15.000,00, applicando le sanzioni nella misura del quaranta per cento. Ne consegue un importo totale da versare di euro 3.176,98, comprensivo di Iva, sanzioni, maggiore Irap e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di Aosta non può che prendere atto che in data 04/02/2026 le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione extragiudiziale per tutte le cause riunite e dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto, l'estinzione del processo. Il tipo di definizione giustifica la compensazione delle spese, come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
1) Nell'ambito di tutte le cause riunite, dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali per tutte le cause riunite.
Aosta, li 17 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SURINI DIEGO, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A020100271/2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A020100271/2021 IRAP 2022
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 15/10/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100460 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100460 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2022
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da xxxxx - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA010100459/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA010100459/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: per tutte le cause riunite dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
spese compensate
Resistente/Appellato: per tutte le cause riunite dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti nn. 63, 64 e 65 la società Società_1 di Ricorrente_1 snc, Rappresentante_1 e Nominativo_1, impugnavano rispettivamente gli avvisi di accertamento nn: T4A020100271-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 9.091,00 Euro;
T4A010100460-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 10.096,00 Euro;
T4A010100459-2025 Periodo d'imposta: 2022 Tributo: II.
DD. + I.V.A. Valore economico della controversia: 9.232,00 Euro.
La vicenda trae origine dai controlli effettuati dall'A.E. di Aosta in seguito ad un reddito dichiarato dai ricorrenti per l'anno de quo, di euro 31.032,00. Dall'analisi del quadro RG risultava la presenza di costi per l'acquisto di materie prime/merci pari ad € 194.577,00 (rigo RG15) e di spese per lavoro dipendente pari ad €128.619,00 (rigo RG16). L'Erario in seguito ad analisi della documentazione fornita dai ricorrenti, per determinare i ricavi del bar/ristorazione, esaminava la somministrazione di bevande alcoliche, nello specifico vino e birra, tenendo conto che rappresentano una parte significativa delle materie prime acquistate e sulla ricostruzione dei ricavi da somministrazione pasti.
L'Ufficio, partendo dalle fatture di acquisto del vino, determinava un quantitativo di litri acquistato per poi ricostruire le somministrazioni erogate seguendo le indicazioni indicate dalla società ricorrente in contraddittorio, come segue: 30% somministrazioni in calice (dose 0,12) 70% somministrazioni a bottiglia
(da 75 cl). Considerato che gli acquisti totali di vino risultavano pari a litri 3486, che aumentati delle esistenze iniziali (litri 5436) e diminuiti delle rimanenze finali (litri 4876) davano un quantitativo di vino somministrato di litri 4046. Riconosciuto uno sfrido del 2% riscontrato in controlli in settori analoghi si determinava un totale di litri di vino somministrato pari a 3965 litri. Si determinavano come segue le somministrazioni : 1) Calici 30% , lt 1190 (30% del totale litri) / 0,12 (dose) = n. calici 9.913 - Bottiglie
70%, lt 2776 (70% del totale) / 0,75 (dose) = n. bottiglie 3701 L'Erario dichiara che dal listino prezzi non risulta indicato il prezzo al calice, ma poiché la società ricorrente confermava tale tipologia di somministrazione e in contraddittorio indicava che “il calice viene venduto a un prezzo che oscilla tra i 3 euro e i 5 euro a seconda della tipologia del vino”, il prezzo al consumatore finale di un calice di vino viene considerato in media pari a € 4,00 comprensivo di iva. I corrispettivi, pertanto, ammontavano a
9.913 X € 4,00 = € 39.650,80. Netto IVA = € 36.046,18. Considerate le numerose varietà di vino e poiché i prezzi delle bottiglie variavano da 20 a 50 euro, l'Uffico determinava un prezzo medio per bottiglia di euro
35,00 moltiplicato per il n. di bottiglie di 3.701 = totale di € 129.525,95 comprensivo di iva.
Per l'Ufficio la quantificazione dei ricavi complessivamente ottenuti dalla somministrazione di vino ammontava a € 153.797,04
In seguito a controlli, l'Ufficio riscontrava l'acquisto di fusti di birra alla spina e in lattina.
Per la birra alla spina, considerava acquisti pari a litri 1010 che aumentati delle esistenze iniziali (litri 180)
e diminuiti delle rimanenze finali (litri 270) davano un quantitativo somministrato di litri di birra alla spina di 920 litri e che in base a controlli in settori analoghi si riconosceva uno sfrido dell'5%, si otteneva un totale di litri di birra somministrato di 874. Si considerava la somministrazione di birra nella dose di 0,20 cl per cui si avevano 4370 birre somministrate. Considerati i prezzi medi del settore e riscontrati in altri controlli, il prezzo al consumatore finale di una birra da 0,20 cl veniva considerato pari a € 4,00 comprensivo di iva.
I corrispettivi, pertanto, ammontavano a 4.370 x € 4,00 = € 17.480,00. Netto IVA = € 15.891,00 - In lattina
Gli acquisti di birra in lattina venivano individuati in n.246 lattine e valorizzati al prezzo di € 4,00 comprensivo di iva. I corrispettivi, pertanto, ammontavano a 246 x € 4,00 = € 984,00. Netto IVA =
€ 894,00 I ricavi complessivamente ottenuti dalla somministrazione di birra venivano quantificati in
€ 16.785,00.
Parte ricorrente contestava quanto determinato dall'Erario in quanto: 1) non veniva considerato l'autoconsumo interno, cioè il vino e la birra utilizzati nel cucinare;
2) non risulta corretto rapportare le bottiglie di vino ai calici nella determinazione dei pasti;
La parte resistente con atto di controdeduzioni che nell'anno 2022 la società dichiarava un reddito di euro
31.000,00, che diviso per i due soci si riduce a circa mille euro al mese, a fronte di due dipendenti della società che nell'anno in questione dichiaravano un reddito superiore a quello dei propri datori di lavoro.
Tale dato risulterebbe costante da quasi un quinquennio, tanto da essere considerato dall'Ufficio anomalo.
In seguito ad alcuni incontri tra le parti, si arrivava ad una proposta di conciliazione, considerata l'inopportunità di rimettere la decisione ai giudici in materia di sfridi, prezzi, bicchieri e bottiglie vendute da un ristorante. Inoltre l'Erario ha considerato che l'anno d'imposta 2022 è stato caratterizzato da alcune limitazioni legate alla pandemia (green pass fino a maggio '22) che possono aver ridotto gli introiti del ristorante.
Con accordo conciliativo del 04/02/'26 le parti concordano che i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio siano riconsiderati in euro 15.000,00, applicando le sanzioni nella misura del quaranta per cento. Ne consegue un importo totale da versare di euro 3.176,98, comprensivo di Iva, sanzioni, maggiore Irap e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di Aosta non può che prendere atto che in data 04/02/2026 le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione extragiudiziale per tutte le cause riunite e dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto, l'estinzione del processo. Il tipo di definizione giustifica la compensazione delle spese, come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
1) Nell'ambito di tutte le cause riunite, dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali per tutte le cause riunite.
Aosta, li 17 febbraio 2026