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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3355/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19304/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 15112 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.50
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancanza di legittimazione di Resistente_1.
Chiede:
- annullamento d'atto impugnato;
- spese di lite ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- estromettere dal processo il comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 Srl.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Giudice, preliminarmente, ritiene che l'eccezione sollevata dal Comune di Napoli in merito al proprio difetto di legittimazione passiva sia da accogliere in quanto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, qualora il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia affidato in concessione, il potere impositivo e la correlata legittimazione processuale spettano esclusivamente al concessionario. Pertanto,
l'ente va estromesso dal giudizio.
In relazione alla doglianza di parte ricorrente sulla carenza di legittimazione attiva della Resistente_1
la stessa non è meritevole di accoglimento considerato che tale questione è stata definitivamente chiarita dallo ius superveniens. In particolare, la legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del d.l. n. 202/2024, ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, con norma di interpretazione autentica, stabilendo che le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non sono tenute all'iscrizione all'Albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di progetto, risulti già iscritta. La norma ha efficacia retroattiva e rende legittimi gli atti emessi dalle società di progetto in luogo dell'aggiudicatario.
Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 14335 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione per sopravvenuta chiarezza normativa. Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva della società Resistente_1
S.r.l..
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, liquidate in euro 200,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19304/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 15112 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.50
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancanza di legittimazione di Resistente_1.
Chiede:
- annullamento d'atto impugnato;
- spese di lite ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- estromettere dal processo il comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 Srl.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Giudice, preliminarmente, ritiene che l'eccezione sollevata dal Comune di Napoli in merito al proprio difetto di legittimazione passiva sia da accogliere in quanto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, qualora il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia affidato in concessione, il potere impositivo e la correlata legittimazione processuale spettano esclusivamente al concessionario. Pertanto,
l'ente va estromesso dal giudizio.
In relazione alla doglianza di parte ricorrente sulla carenza di legittimazione attiva della Resistente_1
la stessa non è meritevole di accoglimento considerato che tale questione è stata definitivamente chiarita dallo ius superveniens. In particolare, la legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del d.l. n. 202/2024, ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, con norma di interpretazione autentica, stabilendo che le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non sono tenute all'iscrizione all'Albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di progetto, risulti già iscritta. La norma ha efficacia retroattiva e rende legittimi gli atti emessi dalle società di progetto in luogo dell'aggiudicatario.
Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 14335 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione per sopravvenuta chiarezza normativa. Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva della società Resistente_1
S.r.l..
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, liquidate in euro 200,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti.