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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12041 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.12.2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 26533/2023 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Monte di Dio n. 80 Parte_1
Cod. Fisc. , elett.te dom.ta in Giugliano in Napoli alla via Calata S. Marco n.13 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Amedeo RA, Filippo di Nardo, Ferdinando di Nardo, Fausta
RA e PI RA dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Napoli presso la casa Controparte_1
Comunale in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo in uno all'Avvocatura Municipale che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura generale alle liti per atto notaio del 15.09.2022 Rep. n. 22594 Racc. n. 10527 - CONVENUTO - Persona_1
Conclusioni: come da verbale del 16.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 er sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona riportati, a suo dire, il giorno
[...]
02.12.2022 allorquando, verso le ore 19:40, nel percorrere in Napoli il marciapiede di via Toledo in direzione Piazza Plebiscito, all'altezza del civico n. 153 ed in prossimità dell'intersezione con vico San Sepolcro, rovinava al suolo per essere inciampata nella pavimentazione sconnessa. Precisava che il prefato marciapiede, lastricato con mattonelle in pietra, presentava una lastra mobile solo appoggiata e non fissata al massetto sottostante sicchè, nel porvi su di essa il piede, questa si muoveva ed inclinava, disallineandosi rispetto alle altre provocandole la perdita di equilibrio e la caduta in terra. Lamentava, quindi, che per effetti della caduta riportava la frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero sinistro estesa al trochide con risalita del moncone distale, come da referto di P.S. del Presidio Ospedaliero CTO di Napoli ove veniva trasportata con autoambulanza del 118. Lamentava, ancora, che la inoltrata richiesta risarcitoria con invito al convenuto alla CP_1 stipula di convenzione assistita, rimaneva senza esito alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il l quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il suo rigetto.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale veniva fissata l'udienza del
12.09.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 15.09.2025, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 16.12.2025, con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusioni.
Alla predetta udienza, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni, riportandosi esse alle rispettive difese, deduzioni, eccezioni e documentazione prodotta, instando parte attrice per l'accoglimento della domanda e parte convenuta per il rigetto, e dopo la discussione orale questo giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
In punto di diritto va rilevato che trattasi, a ben vedere, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c., a seconda che si ritenga o meno sussistente un potere e, conseguentemente, un obbligo di custodia su beni di così ampia estensione e di così generale e continua utilizzazione, come i beni demaniali o patrimoniali.
Invero, questo giudice condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, sentenza 30/06-01/10/04 n.19653), secondo il quale l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o del gestore, non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione. Tali caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrono congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo al più ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. o il gestore deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che si sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
In sintesi, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato il quale dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, macchia d'olio etc) e la sua verificazione.
In pratica, cioè, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità e dall'inevitabilità dell'evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri (Cass. Sez. III, 27 marzo 2007 n.7403).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 06/07/06 n.15384).
In particolare, poi, il è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è CP_1 responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Tale obbligo di custodia sussiste se vi è: 1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. 07/7403).
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche contro una P.A. o contro il gestore in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso (Cass. 06/3651).
L'art. 2051 c.c., infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisce la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Va ancora aggiunto che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'attore è comunque sufficiente provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza la necessità di dimostrare la condotta commissiva od omissiva del custode, produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 12500/95).
Tale presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Il limite della responsabilità, pertanto, a carico del custode, risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito appunto, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di determinazione dei danni.
Detto fattore deve essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico ed intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso causale autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. 12219/03; Cass. 5796/98; Cass. 4196/97). La colpa del danneggiato, infine, integra gli estremi del caso fortuito soltanto se costituisce la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 11264/95).
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è astrattamente riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c. giacchè trattasi di atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del convenuto con invocazione dei profili CP_1 di entrambe le norme.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è proponibile oltre che procedibile per essere stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata dall'attrice al convenuto CP_1 on contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita, seppure rimasta priva di riscontro.
[...]
Sempre in via preliminare va rilevato che alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa. In ogni caso, tanto la legittimazione attiva quanto quella passiva, risultano ampiamente provate dalla documentazione prodotta in atti ed a seguito della svolta istruttoria.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili CP_1 tutti i requisiti richiesta, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appara precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente sposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Nel merito, la domanda va rigettata per non aver fornito l'attrice la prova rigorosa del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Invero, dall'istruttoria espletata ed, in specie, dalle dichiarazioni dei due testi escussi, quella di
è assolutamente irrilevante riportando esso dichiarazioni riferitegli dalla Testimone_1 medesima attrice “… vidi la sig.ra che era seduta su una sedia, cosa che mi sembrò strana, Pt_1 vidi anche il marito e mi avvicinai. … Mi disse che era caduta, che era scivolata mentre camminava tornando con il marito verso casa. Mi disse che era inciampata su una delle pietre di basalto che pavimentano via Toledo.” essendo, quindi, giunto sul luogo dell'evento quando questo era già accaduto e per non avervi direttamente assistito;
il teste , invece, ex marito Testimone_2 dell'attrice, riferisce “Eravamo da soli, io e lei, a via Toledo e stavamo camminando in direzione piazza del Plebiscito, eravamo diretti verso l'abitazione di mia moglie che si trova in via Monte di
Dio. Mentre stavamo camminando, improvvisamente, la vedo cadere a terra. … Sono andato a verificare dove la mia moglie era caduta ed ho constatato che era la classica mattonella che si muove quando ci metti il piede sopra. … Preciso che stavamo sul marciapiede. Quella sera c'era molta gente che passeggiava come è solito accadere a via Toledo.” ma, anche tale dichiarazione, a ben vedere, si appalesa irrilevante giacchè il teste, anche in questo caso, nulla riferisce in ordine al modus con il quale l'attrice sia caduta: per essere scivolata, evidentemente per fatto imputabile ad essa stessa per disattenzione, ovvero, come sostenuto ma non provato per essere inciampata su di una mattonella che alla pressione del piede di muoveva inclinandosi da un lato. Circostanza, quest'ultima, che il teste , in verità, riferisce ma non chiarisce che sia stata la causa della Tes_2 caduta, essendosi limitato a dire che mentre stavano camminando, tra l'altro a braccetto, vedeva l'attrice improvvisamente cadere a terra, ma non che cadeva per aver posto un piede su di una mattonella basculante che le faceva perdere l'equilibrio, causandone la caduta a terra.
Non può escludersi, quindi, che l'attrice sia caduta per fatto ad essa esclusivamente imputabile, quale una sua disattenzione, distrazione ovvero negligenza, con la conseguenza della mancata prova circa, sia la dinamica del sinistro che del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso sicchè, non avendo essa adempiuto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento.
Può, pertanto, condividersi il richiamo giurisprudenziale alla sentenza n. 5337/2018 della Corte d'Appello Napoli secondo la quale “è pacifica l'irrilevanza dei giudizi soggettivi dei testimoni… non potendo la sola presenza dell'anomalia stradale assurgere ad elemento indiziario rilevante ex art. 2729 c.c.” ed alla sentenza n. 4646/2018 sempre della Corte d'Appello Napoli secondo la quale “Ne consegue che la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata in citazione, non ha trovato idoneo conforto estrinseco nelle deposizioni acquisite. Non emergendo, dunque, dalle risultanze istruttorie un utile riscontro in ordine alla dinamica del sinistro va escluso l'assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice ….”.
Solo per mera completezza, va osservato che non vale ad integrare la carenza probatoria attorea il prodotto rapporto dei VV.UU. che nulla riporta circa la modalità dell'evento se non secondo le spontanee dichiarazioni rese dalla medesima attrice.
In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della circostanza che dal fatto lamentato l'attrice, comunque, ha riportato lesioni personali, ricorrono sufficienti elementi oltre che ragioni di equità, per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede;
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 19.12.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.12.2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 26533/2023 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Monte di Dio n. 80 Parte_1
Cod. Fisc. , elett.te dom.ta in Giugliano in Napoli alla via Calata S. Marco n.13 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Amedeo RA, Filippo di Nardo, Ferdinando di Nardo, Fausta
RA e PI RA dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Napoli presso la casa Controparte_1
Comunale in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo in uno all'Avvocatura Municipale che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura generale alle liti per atto notaio del 15.09.2022 Rep. n. 22594 Racc. n. 10527 - CONVENUTO - Persona_1
Conclusioni: come da verbale del 16.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 er sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona riportati, a suo dire, il giorno
[...]
02.12.2022 allorquando, verso le ore 19:40, nel percorrere in Napoli il marciapiede di via Toledo in direzione Piazza Plebiscito, all'altezza del civico n. 153 ed in prossimità dell'intersezione con vico San Sepolcro, rovinava al suolo per essere inciampata nella pavimentazione sconnessa. Precisava che il prefato marciapiede, lastricato con mattonelle in pietra, presentava una lastra mobile solo appoggiata e non fissata al massetto sottostante sicchè, nel porvi su di essa il piede, questa si muoveva ed inclinava, disallineandosi rispetto alle altre provocandole la perdita di equilibrio e la caduta in terra. Lamentava, quindi, che per effetti della caduta riportava la frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero sinistro estesa al trochide con risalita del moncone distale, come da referto di P.S. del Presidio Ospedaliero CTO di Napoli ove veniva trasportata con autoambulanza del 118. Lamentava, ancora, che la inoltrata richiesta risarcitoria con invito al convenuto alla CP_1 stipula di convenzione assistita, rimaneva senza esito alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il l quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il suo rigetto.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale veniva fissata l'udienza del
12.09.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 15.09.2025, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 16.12.2025, con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusioni.
Alla predetta udienza, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni, riportandosi esse alle rispettive difese, deduzioni, eccezioni e documentazione prodotta, instando parte attrice per l'accoglimento della domanda e parte convenuta per il rigetto, e dopo la discussione orale questo giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
In punto di diritto va rilevato che trattasi, a ben vedere, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c., a seconda che si ritenga o meno sussistente un potere e, conseguentemente, un obbligo di custodia su beni di così ampia estensione e di così generale e continua utilizzazione, come i beni demaniali o patrimoniali.
Invero, questo giudice condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, sentenza 30/06-01/10/04 n.19653), secondo il quale l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o del gestore, non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione. Tali caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrono congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo al più ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. o il gestore deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che si sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
In sintesi, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato il quale dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, macchia d'olio etc) e la sua verificazione.
In pratica, cioè, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità e dall'inevitabilità dell'evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri (Cass. Sez. III, 27 marzo 2007 n.7403).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 06/07/06 n.15384).
In particolare, poi, il è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è CP_1 responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Tale obbligo di custodia sussiste se vi è: 1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. 07/7403).
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche contro una P.A. o contro il gestore in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso (Cass. 06/3651).
L'art. 2051 c.c., infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisce la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Va ancora aggiunto che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'attore è comunque sufficiente provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza la necessità di dimostrare la condotta commissiva od omissiva del custode, produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 12500/95).
Tale presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Il limite della responsabilità, pertanto, a carico del custode, risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito appunto, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di determinazione dei danni.
Detto fattore deve essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico ed intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso causale autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. 12219/03; Cass. 5796/98; Cass. 4196/97). La colpa del danneggiato, infine, integra gli estremi del caso fortuito soltanto se costituisce la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 11264/95).
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è astrattamente riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c. giacchè trattasi di atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del convenuto con invocazione dei profili CP_1 di entrambe le norme.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è proponibile oltre che procedibile per essere stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata dall'attrice al convenuto CP_1 on contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita, seppure rimasta priva di riscontro.
[...]
Sempre in via preliminare va rilevato che alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa. In ogni caso, tanto la legittimazione attiva quanto quella passiva, risultano ampiamente provate dalla documentazione prodotta in atti ed a seguito della svolta istruttoria.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili CP_1 tutti i requisiti richiesta, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appara precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente sposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Nel merito, la domanda va rigettata per non aver fornito l'attrice la prova rigorosa del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Invero, dall'istruttoria espletata ed, in specie, dalle dichiarazioni dei due testi escussi, quella di
è assolutamente irrilevante riportando esso dichiarazioni riferitegli dalla Testimone_1 medesima attrice “… vidi la sig.ra che era seduta su una sedia, cosa che mi sembrò strana, Pt_1 vidi anche il marito e mi avvicinai. … Mi disse che era caduta, che era scivolata mentre camminava tornando con il marito verso casa. Mi disse che era inciampata su una delle pietre di basalto che pavimentano via Toledo.” essendo, quindi, giunto sul luogo dell'evento quando questo era già accaduto e per non avervi direttamente assistito;
il teste , invece, ex marito Testimone_2 dell'attrice, riferisce “Eravamo da soli, io e lei, a via Toledo e stavamo camminando in direzione piazza del Plebiscito, eravamo diretti verso l'abitazione di mia moglie che si trova in via Monte di
Dio. Mentre stavamo camminando, improvvisamente, la vedo cadere a terra. … Sono andato a verificare dove la mia moglie era caduta ed ho constatato che era la classica mattonella che si muove quando ci metti il piede sopra. … Preciso che stavamo sul marciapiede. Quella sera c'era molta gente che passeggiava come è solito accadere a via Toledo.” ma, anche tale dichiarazione, a ben vedere, si appalesa irrilevante giacchè il teste, anche in questo caso, nulla riferisce in ordine al modus con il quale l'attrice sia caduta: per essere scivolata, evidentemente per fatto imputabile ad essa stessa per disattenzione, ovvero, come sostenuto ma non provato per essere inciampata su di una mattonella che alla pressione del piede di muoveva inclinandosi da un lato. Circostanza, quest'ultima, che il teste , in verità, riferisce ma non chiarisce che sia stata la causa della Tes_2 caduta, essendosi limitato a dire che mentre stavano camminando, tra l'altro a braccetto, vedeva l'attrice improvvisamente cadere a terra, ma non che cadeva per aver posto un piede su di una mattonella basculante che le faceva perdere l'equilibrio, causandone la caduta a terra.
Non può escludersi, quindi, che l'attrice sia caduta per fatto ad essa esclusivamente imputabile, quale una sua disattenzione, distrazione ovvero negligenza, con la conseguenza della mancata prova circa, sia la dinamica del sinistro che del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso sicchè, non avendo essa adempiuto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento.
Può, pertanto, condividersi il richiamo giurisprudenziale alla sentenza n. 5337/2018 della Corte d'Appello Napoli secondo la quale “è pacifica l'irrilevanza dei giudizi soggettivi dei testimoni… non potendo la sola presenza dell'anomalia stradale assurgere ad elemento indiziario rilevante ex art. 2729 c.c.” ed alla sentenza n. 4646/2018 sempre della Corte d'Appello Napoli secondo la quale “Ne consegue che la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata in citazione, non ha trovato idoneo conforto estrinseco nelle deposizioni acquisite. Non emergendo, dunque, dalle risultanze istruttorie un utile riscontro in ordine alla dinamica del sinistro va escluso l'assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice ….”.
Solo per mera completezza, va osservato che non vale ad integrare la carenza probatoria attorea il prodotto rapporto dei VV.UU. che nulla riporta circa la modalità dell'evento se non secondo le spontanee dichiarazioni rese dalla medesima attrice.
In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della circostanza che dal fatto lamentato l'attrice, comunque, ha riportato lesioni personali, ricorrono sufficienti elementi oltre che ragioni di equità, per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede;
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 19.12.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano