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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3672 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI IN 301/BIS IN presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla Parte_1
(re)iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, per gli anni 2015 e 2016, per n.
51 giornate annue, assumendo di avere prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze dell'azienda indicata in ricorso e contestando il provvedimento di disconoscimento/cancellazione adottato dall' a seguito di controlli. L' CP_1 CP_2 resistente si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e, comunque, l'infondatezza nel merito per difetto di prova sull'effettività e sulla consistenza del rapporto dedotto.
L'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, pacificamente configurata dalla giurisprudenza quale decadenza sostanziale con termine di centoventi giorni decorrente dalla definitività del provvedimento amministrativo
(o dalla formazione del silenzio-rigetto nei casi previsti), postula, tuttavia, un accertamento rigoroso del dies a quo, ancorato a dati oggettivi e univoci circa la conclusione del procedimento amministrativo contenzioso e la riferibilità alla parte interessata della conoscenza legalmente rilevante del provvedimento.
Nel caso di specie, le parti prospettano ricostruzioni cronologiche non perfettamente sovrapponibili quanto alla definizione del ricorso amministrativo
(formazione del silenzio-rigetto ovvero adozione di provvedimento espresso in data successiva). In tale situazione, poiché la decisione non può fondarsi su una decadenza che non risulti connotata da assoluta certezza nei suoi presupposti fattuali, e risultando comunque possibile definire il giudizio sulla base del merito,
l'eccezione preliminare può ritenersi non dirimente ai fini della presente decisione, procedendosi allo scrutinio della domanda nel merito, così da assicurare una statuizione completa e maggiormente stabile.
Nel merito, va richiamato il principio, costante in sede di legittimità, secondo cui l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli assolve a funzione di agevolazione probatoria, ma tale efficacia viene meno quando l' , all'esito di CP_1 verifiche, disconosca l'esistenza del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione; in tale evenienza, grava sul lavoratore l'onere di provare, con elementi concreti, l'effettività del rapporto, la sua natura onerosa e la durata
(anche in termini di giornate utili) nei periodi rivendicati.
Ne consegue che, nel giudizio in esame, non è sufficiente una prova generica dell'occasionale presenza in azienda o dell'espletamento di attività non delimitate nel tempo, ma occorre la dimostrazione dell'effettivo impiego agricolo, con attendibile riscontro quanto meno del periodo e della consistenza della prestazione, in coerenza con le giornate richieste.
Quanto alle risultanze ispettive prodotte dall' , va ribadito che i CP_2 verbali redatti dagli organi di vigilanza fanno fede fino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
le informazioni acquisite da terzi, le valutazioni e le ricostruzioni induttive non godono di fede privilegiata, ma costituiscono elementi liberamente apprezzabili dal giudice, da valutarsi unitamente al restante materiale istruttorio.
Nel caso concreto, le deposizioni assunte (come da verbale d'udienza) descrivono attività lavorative in termini sostanzialmente generici e, pur indicando una presenza della ricorrente in azienda, non consentono di ricostruire con precisione sufficiente la continuità e la consistenza della prestazione nei due anni rivendicati, né di ancorare la pretesa a un numero di giornate attendibilmente verificabile. A ciò si aggiunge che le testimoni risultano inserite nel medesimo contesto lavorativo e, secondo quanto dedotto dalla parte resistente, potenzialmente portatrici di un interesse all'esito di controversie analoghe, circostanza che, pur non determinando di per sé inattendibilità, impone una valutazione di maggior rigore e la necessità di riscontri esterni. In difetto di tali riscontri, la prova testimoniale non raggiunge il livello di specificità e concludenza necessario a fondare l'accertamento richiesto.
Nel complesso, pertanto, il compendio probatorio non consente di ritenere dimostrata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la sussistenza del rapporto agricolo con la consistenza rivendicata dalla ricorrente, né, soprattutto, la maturazione di n. 51 giornate per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In applicazione dei principi richiamati, la domanda va dunque respinta per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto azionato.
La regolamentazione delle spese deve tener conto della peculiare natura della controversia previdenziale, della complessità delle questioni trattate, nonché dell'esame di una eccezione preliminare non manifestamente infondata e della necessità di procedere a istruttoria testimoniale. Tali elementi integrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' perché Parte_1 CP_1 infondato nel merito;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 15/12/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo