Articolo 2 della Legge 30 luglio 1957, n. 655
Articolo 1
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22 agosto 1957
Art. 2.
L' art. 81 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 81. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato).
Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione".

Entrata in vigore il 22 agosto 1957