CASS
Sentenza 23 febbraio 2021
Sentenza 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2021, n. 6960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6960 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IT ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni a firma dell'avv. RUGGERO PROFILI, difensore delle parti civili PI PA, CI TR, GI D'TO, RC NO, AL LL, LA IR, IO De IC, TI NT, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata in atti. il difensore del ricorrente, avvocato GIANLUCA GIORDANO, ha presentato istanza di trattazione scritta ma non è comparso BY 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6960 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 17/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di Appello di Napoli ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità di IO De TO per più fatti di bancarotta fraudolenta, ascrittigli nella sua qualità di amministratore delegato della FRAME spa, società operante nel settore delle riprese televisive, dichiarata fallita con sentenza del 4 gennaio 2012. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, riducendola ad anni cinque. 2. Avverso la suindicata sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Gianluca Giordano, articolandolo nei sei motivi qui di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primom denunziartica violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni. Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti;
la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria. 2.1.a. In ordine al primo punto il ricorrente ha evidenziato che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la società fallita a vantaggio di altre società. Sostiene quindi che, per affermare con certezza che vi sia stata un'azione programmata e attuata di tale portata, sarebbe stato necessario contattare ed interrogare anche i rappresentanti delle società committenti i lavori. Si è dato per scontato che società quali SKY, MEDIASET, RAI abbiamo concorso (di fatto) nel permettere che rappresentanti della FRAME spa gestissero rapporti così importanti come le commesse sulle partite di calcio. E' impensabile che colossi economici ed imprenditoriali, quali le società sopra richiamate, accettassero di far gestire le loro attività più lucrative da soggetti come il De TO. Queste commesse erano oggetto di appalti pubblici e privati a cui bisognava partecipare avendo una elevata stabilità economica e professionale. Aggiunge il ricorrente che agli atti non emerge che sia stato effettuato alcun accertamento che abbia confermato che questi trasferimenti e passaggi di commesse siano stati avallati dalle società committenti. E' manifestamente illogico pensare che De TO e soci potessero decidere quali società sarebbero state assegnatarie di commesse importantissime come quelle indicate nelle contestazioni. 2.1.b. In ordine al secondo punto il ricorrente ha osservato che tutte le dichiarazioni agli atti hanno confermato che i dipendenti della FRAME spa vennero assunti da altre società. Non vi è prova che questo trasferimento sia avvenuto con violenza o minaccia. Avendo spogliato la FRAME della forza lavoro è stato naturale gestire gli appalti in essere mediante l'ausilio di altre società e del loro personale, cui veniva riconosciuta la giusta remunerazione. 2 Aggiunge il ricorrente che, per opinare diversamente, si sarebbe dovuto dimostrare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute. Invece non v'è agli atti prova sul fatto che la società fallita effettuasse dei lavori senza ricevere guadagni al netto delle spese sostenute anche per pagare le società con cui collaborava. 2.1.c. In ordine al terzo punto il ricorrente sostiene che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000. In relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente richiama i principi affermati dalla sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493). Sostiene quindi che i giudici di merito non avrebbero evidenziato in base a quali elementi hanno ritenuto sussistente la prova del dolo in capo al De TO. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla imputazione di cui al capo B), avente ad oggetto la bancarotta documentale. Il De TO aveva cercato di collaborare con la Curatela, fornendo alla stessa tutto il suo aiuto per riuscire a ricostruire in maniera completa la "documentazione contabile e non" della Frame spa. Dopo aver richiamato i principi affermati da alcune pronunzie di questa Sezione in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, il ricorrente afferma che nella specie non vi sono elementi che dimostrino come "vi sia stata.... una chiara e corretta rappresentazione di quali sarebbero state le conseguenze delle sue azioni, né che vi sia stata la volontà di porre in essere le stesse". 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato contestato al capo C). Al De TO è stata ascritta la condotta di avere cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società. Il ricorrente focalizza le sue censure sulla ritenuta attendibilità della teste CI RR, dipendente della FRAME che, per ragioni di rivalsa, aveva riferito che le fatture emesse in favore della AVP erano false. Mancherebbero in atti accertamenti mirati alla acquisizione di riscontri alle accuse della RR, che aveva deciso di collaborare solo dopo l'apertura delle indagini. Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente sostiene che sul punto sarebbero lacunose, contraddittorie e illogiche le motivazioni delle sentenze di merito. 2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle parti civili. Il ricorrente ha svolto una serie di censure sulla sussistenza dei danni riconosciuti alle parti civili, identificabili, da una parte, in alcuni ex dipendenti della società e, dall'altra, in un fornitore. 3 Quanto a quest'ultimo, non avrebbe provato il danno subito, essendosi limitato a produrre delle fatture senza specificare i relativi DTT, necessari a certificare che la merce fornita sia stata effettivamente consegnata alla FRAME. Quanto alle prestazioni di servizio, invece, il ricorrente evidenzia che esse sono state svolte senza alcun tipo di contratto. In relazione agli ex dipendenti, il ricorrente svolge censure su quanto emerso sulla quantificazione del danno realmente subito dagli stessi, tenuto conto che essi avevano dichiarato nella denunzia presentata di aver percepito delle somme "a nero". 2.5. Con il quinto motivo si denunzia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deduce il ricorrente di aver restituito una somma di euro 105.000 (ritenuta incongrua dai giudici di merito) e una serie di beni appartenenti alla società, per cui ingiustificata sarebbe la decisione di non ritenere sussistente la suddetta attenuante in termini di attenuazione delle conseguenze dannose del reato. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si denunzia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Ruggero Profili, difensore delle parti civili PI PA, CI TR, GI D'TO, RC NO, AL LL, LA IR, IO De IC e TI NT, ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sulla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni. Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti;
la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda, che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria. 1.1. Si legge nella sentenza di appello che, nel periodo successivo all'insorgere della crisi aziendale, aveva luogo il trasferimento di alcune commesse provenienti da importanti società del settore televisivo in favore di società "satelliti" della Frame spa prive di elementi economici e strutturali per lo svolgimento effettivo delle commesse;
esse tuttavia godevano dei corrispettivi economici, sebbene tutti i costi di produzione fossero rimasti a carico della società fallita. I giudici di merito hanno quindi indicato le risultanze istruttorie in base alle quali erano stati ricostruiti i fatti, sottolineando che la natura "cartolare" delle società satelliti era stata dimostrata anche dalla circostanza che molti dipendenti della fallita erano stati licenziati ed assunti da altre società del gruppo, pur continuando a svolgere le stesse mansioni ed utilizzando sempre i medesimi beni strumentali. 4 Insomma, sulla base della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove operate dai giudici di merito, può dirsi realizzato, da una parte, uno sviamento delle commesse realizzato con ingiustificata disposizione di rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica in capo a società collegate e, dall'altra, il trasferimento di forza lavoro ad altre società, che però hanno utilizzato gli stessi beni strumentali della fallita (si veda su tali punti la specifica indicazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di primo grado: pagg. 7 e ss). A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato a sostenere che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la fallita a vantaggio di altre società e che la forza lavoro era stata effettivamente presa in carico dalle stesse società. Le deduzioni difensive, tuttavia, risultano versate in fatto e sono finalizzate a una rivalutazione delle prove non ammissibile in sede di legittimità. Né il ricorrente ha, per escludere la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di commesse e di forza lavoro dalla società fallita alle altre del gruppo, dimostrato, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse dello stesso gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., limitandosi a dedurre che si sarebbe dovuto provare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute. 1.2. In ordine alla cessione del fitto di azienda alla Frame Production srl, avvenuta pochi mesi prima del fallimento, la Corte territoriale ha evidenziato che con tale cessione la fallita era stata in concreto privata di tutti i suoi beni, a fronte di un corrispettivo incongruo, peraltro corrisposto solo fino a luglio 2012. Il ricorrente ha dedotto che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000. Si tratta ancora una volta di deduzioni di merito e finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove. L'operazione distrattiva è ben descritta nella sentenza di primo grado (pagg. 12 e 13), che ha messo in luce come la cessione della azienda, comprensiva anche dei contratti ancora in essere, con un corrispettivo inferiore al valore reale, si sia sostanziata, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della cessione, in una operazione volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. 1.3. Manifestamente infondate sono le deduzioni difensive in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 5 Z Il ricorrente richiama i principi affermati dall'isolata sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493). I giudici di merito hanno specificamente indicato gli elementi in base ai quali risulta provato l'elemento soggettivo del reato contestato al De TO. E, in proposito, va ricordato che il reato di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, si deve ribadire che il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, MM ed altri, Rv. 234232). Né sono necessari la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501). Peraltro, questa Sezione ha avuto modo di rimarcare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallirnentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). Tale principio si affianca <<a quello della erroneità di una ricostruzione fattispecie in esame come reato cui il fallimento o dissesto giochino ruolo evento del reato, rispetto al quale, dunque, cercare la prova nesso causalità (o concausalità esclusione per causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento) e copertura dell'elemento psicologico, termini previsione volontà: che non rispecchierebbe paradigma - concepito dal legislatore 1942, ma passato indenne attraverso successivi interventi sulla materia -, nella sua minoritaria espressione giurisprudenziale (sez. 5, n. 47502 24 09 2012, corvetta, rv. 253493) è comunque indice 6 insofferenza talora generata dagli indirizzi più chiusi talune pur consistenti sollecitazioni dottrinarie, dovendosi anche tenere conto sempre maggiore sensibilizzazione giurisprudenza costituzionale legittimità, direzione dell'abbandono forme responsabilità oggettiva, aborrite dalla legislazione tempo stato generato reato. allo stesso modo le stesse ragioni, sembra condivisibile struttura bancarotta pre-fallimentare particolare suo elemento soggettivo rappresentazione, capo all'agente, futura dichiarazione fallimento, rappresentazione fondata sull'attualità e, ancor prima, prefigurazione condotta distrattiva cagionerà verosimilmente f, 41665 10 2013, gessi, 257231), tra l'altro, sul piano letterale sottolineare espressamente richiamata dall'art. 216 i. fall. riporta (ex art. 5 fall.) presupposto "insolvenza" quale volta configurato si manifesta con inadempimenti altri fatti dimostrino incapacità soddisfare regolarmente obbligazioni contratte. crisi sovente natura solo finanziaria, laddove nozione (che pure compare precetti gli artt. 217, 223 224 evoca quella qualificata caratterizzata fatto prevalere passivo sull'attivo frutto uno sbilanciamento che, entità, appare irreversibile ragione detto insolvenza>> (così in motivazione, la citata Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta). Si è quindi condivisibilmente sostenuto il principio <
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni a firma dell'avv. RUGGERO PROFILI, difensore delle parti civili PI PA, CI TR, GI D'TO, RC NO, AL LL, LA IR, IO De IC, TI NT, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata in atti. il difensore del ricorrente, avvocato GIANLUCA GIORDANO, ha presentato istanza di trattazione scritta ma non è comparso BY 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6960 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 17/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di Appello di Napoli ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità di IO De TO per più fatti di bancarotta fraudolenta, ascrittigli nella sua qualità di amministratore delegato della FRAME spa, società operante nel settore delle riprese televisive, dichiarata fallita con sentenza del 4 gennaio 2012. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, riducendola ad anni cinque. 2. Avverso la suindicata sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Gianluca Giordano, articolandolo nei sei motivi qui di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primom denunziartica violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni. Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti;
la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria. 2.1.a. In ordine al primo punto il ricorrente ha evidenziato che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la società fallita a vantaggio di altre società. Sostiene quindi che, per affermare con certezza che vi sia stata un'azione programmata e attuata di tale portata, sarebbe stato necessario contattare ed interrogare anche i rappresentanti delle società committenti i lavori. Si è dato per scontato che società quali SKY, MEDIASET, RAI abbiamo concorso (di fatto) nel permettere che rappresentanti della FRAME spa gestissero rapporti così importanti come le commesse sulle partite di calcio. E' impensabile che colossi economici ed imprenditoriali, quali le società sopra richiamate, accettassero di far gestire le loro attività più lucrative da soggetti come il De TO. Queste commesse erano oggetto di appalti pubblici e privati a cui bisognava partecipare avendo una elevata stabilità economica e professionale. Aggiunge il ricorrente che agli atti non emerge che sia stato effettuato alcun accertamento che abbia confermato che questi trasferimenti e passaggi di commesse siano stati avallati dalle società committenti. E' manifestamente illogico pensare che De TO e soci potessero decidere quali società sarebbero state assegnatarie di commesse importantissime come quelle indicate nelle contestazioni. 2.1.b. In ordine al secondo punto il ricorrente ha osservato che tutte le dichiarazioni agli atti hanno confermato che i dipendenti della FRAME spa vennero assunti da altre società. Non vi è prova che questo trasferimento sia avvenuto con violenza o minaccia. Avendo spogliato la FRAME della forza lavoro è stato naturale gestire gli appalti in essere mediante l'ausilio di altre società e del loro personale, cui veniva riconosciuta la giusta remunerazione. 2 Aggiunge il ricorrente che, per opinare diversamente, si sarebbe dovuto dimostrare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute. Invece non v'è agli atti prova sul fatto che la società fallita effettuasse dei lavori senza ricevere guadagni al netto delle spese sostenute anche per pagare le società con cui collaborava. 2.1.c. In ordine al terzo punto il ricorrente sostiene che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000. In relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente richiama i principi affermati dalla sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493). Sostiene quindi che i giudici di merito non avrebbero evidenziato in base a quali elementi hanno ritenuto sussistente la prova del dolo in capo al De TO. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla imputazione di cui al capo B), avente ad oggetto la bancarotta documentale. Il De TO aveva cercato di collaborare con la Curatela, fornendo alla stessa tutto il suo aiuto per riuscire a ricostruire in maniera completa la "documentazione contabile e non" della Frame spa. Dopo aver richiamato i principi affermati da alcune pronunzie di questa Sezione in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, il ricorrente afferma che nella specie non vi sono elementi che dimostrino come "vi sia stata.... una chiara e corretta rappresentazione di quali sarebbero state le conseguenze delle sue azioni, né che vi sia stata la volontà di porre in essere le stesse". 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato contestato al capo C). Al De TO è stata ascritta la condotta di avere cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società. Il ricorrente focalizza le sue censure sulla ritenuta attendibilità della teste CI RR, dipendente della FRAME che, per ragioni di rivalsa, aveva riferito che le fatture emesse in favore della AVP erano false. Mancherebbero in atti accertamenti mirati alla acquisizione di riscontri alle accuse della RR, che aveva deciso di collaborare solo dopo l'apertura delle indagini. Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente sostiene che sul punto sarebbero lacunose, contraddittorie e illogiche le motivazioni delle sentenze di merito. 2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle parti civili. Il ricorrente ha svolto una serie di censure sulla sussistenza dei danni riconosciuti alle parti civili, identificabili, da una parte, in alcuni ex dipendenti della società e, dall'altra, in un fornitore. 3 Quanto a quest'ultimo, non avrebbe provato il danno subito, essendosi limitato a produrre delle fatture senza specificare i relativi DTT, necessari a certificare che la merce fornita sia stata effettivamente consegnata alla FRAME. Quanto alle prestazioni di servizio, invece, il ricorrente evidenzia che esse sono state svolte senza alcun tipo di contratto. In relazione agli ex dipendenti, il ricorrente svolge censure su quanto emerso sulla quantificazione del danno realmente subito dagli stessi, tenuto conto che essi avevano dichiarato nella denunzia presentata di aver percepito delle somme "a nero". 2.5. Con il quinto motivo si denunzia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deduce il ricorrente di aver restituito una somma di euro 105.000 (ritenuta incongrua dai giudici di merito) e una serie di beni appartenenti alla società, per cui ingiustificata sarebbe la decisione di non ritenere sussistente la suddetta attenuante in termini di attenuazione delle conseguenze dannose del reato. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si denunzia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Ruggero Profili, difensore delle parti civili PI PA, CI TR, GI D'TO, RC NO, AL LL, LA IR, IO De IC e TI NT, ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sulla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni. Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti;
la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda, che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria. 1.1. Si legge nella sentenza di appello che, nel periodo successivo all'insorgere della crisi aziendale, aveva luogo il trasferimento di alcune commesse provenienti da importanti società del settore televisivo in favore di società "satelliti" della Frame spa prive di elementi economici e strutturali per lo svolgimento effettivo delle commesse;
esse tuttavia godevano dei corrispettivi economici, sebbene tutti i costi di produzione fossero rimasti a carico della società fallita. I giudici di merito hanno quindi indicato le risultanze istruttorie in base alle quali erano stati ricostruiti i fatti, sottolineando che la natura "cartolare" delle società satelliti era stata dimostrata anche dalla circostanza che molti dipendenti della fallita erano stati licenziati ed assunti da altre società del gruppo, pur continuando a svolgere le stesse mansioni ed utilizzando sempre i medesimi beni strumentali. 4 Insomma, sulla base della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove operate dai giudici di merito, può dirsi realizzato, da una parte, uno sviamento delle commesse realizzato con ingiustificata disposizione di rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica in capo a società collegate e, dall'altra, il trasferimento di forza lavoro ad altre società, che però hanno utilizzato gli stessi beni strumentali della fallita (si veda su tali punti la specifica indicazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di primo grado: pagg. 7 e ss). A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato a sostenere che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la fallita a vantaggio di altre società e che la forza lavoro era stata effettivamente presa in carico dalle stesse società. Le deduzioni difensive, tuttavia, risultano versate in fatto e sono finalizzate a una rivalutazione delle prove non ammissibile in sede di legittimità. Né il ricorrente ha, per escludere la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di commesse e di forza lavoro dalla società fallita alle altre del gruppo, dimostrato, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse dello stesso gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., limitandosi a dedurre che si sarebbe dovuto provare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute. 1.2. In ordine alla cessione del fitto di azienda alla Frame Production srl, avvenuta pochi mesi prima del fallimento, la Corte territoriale ha evidenziato che con tale cessione la fallita era stata in concreto privata di tutti i suoi beni, a fronte di un corrispettivo incongruo, peraltro corrisposto solo fino a luglio 2012. Il ricorrente ha dedotto che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000. Si tratta ancora una volta di deduzioni di merito e finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove. L'operazione distrattiva è ben descritta nella sentenza di primo grado (pagg. 12 e 13), che ha messo in luce come la cessione della azienda, comprensiva anche dei contratti ancora in essere, con un corrispettivo inferiore al valore reale, si sia sostanziata, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della cessione, in una operazione volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. 1.3. Manifestamente infondate sono le deduzioni difensive in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 5 Z Il ricorrente richiama i principi affermati dall'isolata sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493). I giudici di merito hanno specificamente indicato gli elementi in base ai quali risulta provato l'elemento soggettivo del reato contestato al De TO. E, in proposito, va ricordato che il reato di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, si deve ribadire che il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, MM ed altri, Rv. 234232). Né sono necessari la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501). Peraltro, questa Sezione ha avuto modo di rimarcare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallirnentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). Tale principio si affianca <<a quello della erroneità di una ricostruzione fattispecie in esame come reato cui il fallimento o dissesto giochino ruolo evento del reato, rispetto al quale, dunque, cercare la prova nesso causalità (o concausalità esclusione per causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento) e copertura dell'elemento psicologico, termini previsione volontà: che non rispecchierebbe paradigma - concepito dal legislatore 1942, ma passato indenne attraverso successivi interventi sulla materia -, nella sua minoritaria espressione giurisprudenziale (sez. 5, n. 47502 24 09 2012, corvetta, rv. 253493) è comunque indice 6 insofferenza talora generata dagli indirizzi più chiusi talune pur consistenti sollecitazioni dottrinarie, dovendosi anche tenere conto sempre maggiore sensibilizzazione giurisprudenza costituzionale legittimità, direzione dell'abbandono forme responsabilità oggettiva, aborrite dalla legislazione tempo stato generato reato. allo stesso modo le stesse ragioni, sembra condivisibile struttura bancarotta pre-fallimentare particolare suo elemento soggettivo rappresentazione, capo all'agente, futura dichiarazione fallimento, rappresentazione fondata sull'attualità e, ancor prima, prefigurazione condotta distrattiva cagionerà verosimilmente f, 41665 10 2013, gessi, 257231), tra l'altro, sul piano letterale sottolineare espressamente richiamata dall'art. 216 i. fall. riporta (ex art. 5 fall.) presupposto "insolvenza" quale volta configurato si manifesta con inadempimenti altri fatti dimostrino incapacità soddisfare regolarmente obbligazioni contratte. crisi sovente natura solo finanziaria, laddove nozione (che pure compare precetti gli artt. 217, 223 224 evoca quella qualificata caratterizzata fatto prevalere passivo sull'attivo frutto uno sbilanciamento che, entità, appare irreversibile ragione detto insolvenza>> (così in motivazione, la citata Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta). Si è quindi condivisibilmente sostenuto il principio <