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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASTORIO MARCO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto di esposizione e previe le declaratorie del caso e dandosi atto della disponibilità dell'attore a concedere percorso alternativo per l'elettrodotto: In via preliminare 1) sulla comparsa avversaria: dichiarare la nullità della comparsa di costituzione, per genericità del petitum non essendo individuato pagina 1 di 8 né il terreno su cui si intenderebbe richiedere la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto né il percorso di quest'ultimo; 2) dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per difetto di preventivo ed effettivo esperimento del procedimento di mediaconciliazione;
Nel merito sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta: respingere la domanda svolta siccome infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: - 1) condannare la convenuta all'immediata rimozione dell'elettrodotto aereo in argomento per totale difetto di titolo legittimante il suo mantenimento o in via alternativa ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/1933 od in ulteriore via alternativa allo spostamento del medesimo, a proprie spese, su diverso tragitto da individuare con l'esponente; - 2) accertata l'assenza o inopponibilità di qualsiasi titolo al suo mantenimento o, in subordine, l'assenza di specifiche previsioni legittimanti le lamentate modalità di gestione, ordinare alla convenuta di astenersi da ogni e qualsiasi intervento sull'area di proprietà attorea in difformità a quanto previsto dall'art. 121 lettera c) del TU 1775/33; - 3) condannare parte convenuta all'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistenti all'intervento del
17.2.2024 con fornitura e messa a dimora di pari alberi, arbusti ed essenze rispetto a quelle distrutte (così come risulterà all'esito dell'istruttoria); - 4) condannare la convenuta al rimborso dei costi e degli oneri sostenuti per la pulizia dell'area e per la sistemazione delle ormaie nonché al risarcimento dei danni, il tutto eventualmente da determinarsi in via equitativa e secondo giustizia. - 5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da determinarsi anche tenendo conto della mancata adesione alla mediazione e della condotta processuale di controparte.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via principale: rigettare
[.. integralmente le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti di Parte_1
perché manifestamente infondate in fatto e in diritto e sguarnite di Controparte_2
prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della servitù di elettrodotto sita nel terreno di proprietà del Sig. , Parte_1
pagina 2 di 8 identificato al Catasto Terreno del Comune di Tromello al foglio 35, mappale n. 67, a favore di per aver quest'ultima mantenuto il possesso di detta servitù Controparte_1
di elettrodotto in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri di provvedere alla consequenziale trascrizione della suddetta servitù di elettrodotto in favore della medesima. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
allegando e deducendo:
- di essere proprietario del mappale censito al CT di Tromello al Fg. 35 mapp. 67 attraversato, “da qualche decennio” da una linea elettrica di media tensione;
- che fino al 2014 detto terreno era destinato a coltivazioni cerealicole e risicole, allorquando è stato avviato un intervento per la realizzazione di bacino lacustre e zone di protezione arbustive ed alberate, su di una superficie totale di circa 60.000 metri quadri;
- che sussiste il suo diritto alla rimozione dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 122 del R.D.
1775/1933 atteso che la nuova situazione del terreno non risulta compatibile con il posizionamento dei pali tenuto conto dell'attività di manutenzione eseguita dal 2017 in poi da parte del personale della convenuta, la quale ha comportato l'eliminazione di tutti i cespugli, gli arbusti, gli alberi da frutta e le piante ornamentali.
1.1 La convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di modo che non sarebbe applicabile il R.D.
1755/1993.
2. Venendo al merito della controversia occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità e di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta.
In merito alla prima questione, si deve sottolineare che la problematica è stata pagina 3 di 8 affrontata in un recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha escluso che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 si applichi anche alle domande riconvenzionali (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3452 del
07/02/2024).
Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.
2.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità si osserva che parte ricorrente lamenta la mancata individuazione dei terreni che sarebbero oggetto della domanda riconvenzionale.
L'eccezione è infondata poiché la parte convenuta ha fatto espresso riferimento allo stesso terreno ed ai suoi identificativi catastali prospettati dall'attore nel proprio atto di citazione;
ne consegue che parte attrice è stata messa in condizioni di determinare l'area oggetto della domanda.
3. Venendo alla domanda di accertamento di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto si evidenzia quanto segue.
Il contenuto della servitù è quello di mantenere sul terreno altrui le condutture elettriche (cfr. art. 1056 cod. civ.)
L'attività di manutenzione operata dalla convenuta solo dal 2017 non è una manifestazione tipica del diritto reale ma costituisce soltanto un'attività accessoria che ne agevola l'esercizio. Si ritiene, pertanto, che non assume alcuna rilevanza ai fini del decorso del tempo utile per l'usucapione la circostanza per la quale prima del 2017 la convenuta non ha eseguito manutenzioni dell'area sottostante gli elettrodotti.
È incontestato tra le parti che l'elettrodotto oggetto di causa è ivi presente almeno dagli anni Novanta del secolo scorso.
Pertanto, pur volendo aderire alla prospettiva di parte attrice per la quale la convenuta non possa utilmente invocare l'accessione al possesso del proprio dante causa, è incontestato che la stessa abbia posseduto l'elettrodotto in oggetto a far tempo dalla sua costituzione avvenuta nel 1999.
È incontestato e, in parte documentato, che parte attrice non ha mai contestato il diritto a mantenere l'elettrodotto; la parte ha infatti lamentato la modalità di esecuzione pagina 4 di 8 delle attività di manutenzione (cfr. doc. n. 3, 4 e 7 fascicolo parte attrice).
Nemmeno con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ha contestato il diritto della convenuta a mantenere l'elettrodotto.
È quindi conseguente che la convenuta abbia manifestato per un periodo superiore al ventennio la condotta tipica del titolare di una servitù di elettrodotto.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta.
4. Si ritiene, tuttavia, che all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto non discenda la natura volontaria della servitù.
Dal punto di vista oggettivo resta attuale l'insegnamento della Corte di Cassazione assunto con la sent. 3184 del 1984 in base al quale “Nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1056 cod. civ., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato”.
Non può trascurarsi, infatti, che la c.d. servitù di elettrodotto, traducendosi nel diritto ad ottenere il passaggio di condutture elettriche sul fondo altrui, necessita ai sensi dell'art. 119 del T.U. 1175 del 1933 dell'autorizzazione pubblica.
Come sostenuto da un recente arresto della Corte di Cassazione “una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.). Pertanto, quando sussistono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023; Sez. U,
Sentenza n. 1822 del 16/06/1971).
Non si trascura che esiste un diverso orientamento assunto dalla Corte di Cassazione secondo il quale “La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù,
pagina 5 di 8 essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28271 del 04/11/2019).
Si ritiene, tuttavia, di aderire al primo orientamento.
Non può trascurarsi che l'art. 1056 cod. civ. impone un dovere generalizzato dei proprietari dei fondi di consentire il passaggio delle condutture elettriche in conformità alle leggi in materia.
Come detto, l'art. 119 del Testo Unico n. 1175 specifica che tale dovere sussiste nei confronti del soggetto che è stato autorizzato ad installare l'elettrodotto.
Con ciò si vuole evidenziare che da tale dovere generalizzato si può trarre una sostanziale indifferenza dell'ordinamento alla natura del titolo costitutivo della servitù.
Lo stesso articolo 1032 cod. civ. pone in alternativa tra loro il contratto e la sentenza come modalità di acquisto della servitù coattiva così evidenziando l'irrilevanza dell'elemento soggettivo del proprietario del fondo servente rispetto alla rilevanza oggettiva dei presupposti costitutivi della servitù.
Seguendo fino in fondo il secondo orientamento menzionato si finirebbe per creare una contraddizione nell'ordinamento per il quale non sarebbe ostativo alla considerazione della servitù come coattiva l'elemento soggettivo contrario del proprietario del fondo servente – superabile con il pronunciamento di una sentenza o con l'adozione di un atto amministrativo nei casi previsti dalla legge - a differenza di quello del soggetto che subisce in modo inerte la condotta di colui che gli appare titolato ad esercitare una servitù corrispondente a quella coattiva.
Non può poi trascurarsi la disparità di trattamento che si produrrebbe avallando una simile soluzione interpretativa.
La mancanza di un contratto o di un atto amministrativo costitutivo della servitù di elettrodotto potrebbe anche essere conseguente ad un comportamento inerte della pubblica amministrazione e/o del soggetto autorizzato ad installare i cavi elettrici.
Aderendo alla seconda soluzione interpretativa prospettata si finirebbe per gravare il privato che subisce la condotta del soggetto pubblico e/o autorizzato di una iniziativa pagina 6 di 8 giurisdizionale per vedere riconosciuti i diritti sanciti in via generale dal Testo Unico più volte menzionato pur ricorrendo oggettivamente i presupposti della servitù menzionata.
4.1. Ciò chiarito si deve evidenziare che l'attività di manutenzione eseguita dagli addetti della convenuta non costituisce una condotta illecita in quanto consentita dall'art. 121 lettera C del TU n. 1175.
Non si può però trascurare che ai sensi del successivo art. 122 “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Parte attrice ha allegato e documentato di aver modificato lo stato dei luoghi prima esistente;
è stato, in particolare, allegato che l'area in questione ha assunto rilevante pregio naturalistico ed ambientale anche a seguito della messa a dimora di diverse centinaia di essenze arboree ed arbustive di varie specie autoctone. È incontestato che tale tipologia di vegetazione si scontra con le esigenze manutentive sottese al mantenimento dell'elettrodotto al punto che in ben tre occasioni dal 2017 al 2024 l'intervento degli addetti della convenuta ha comportato la distruzione totale per un'area ricompresa entro una distanza di dieci metri per lato rispetto alla linea dell'elettrodotto di tutta la vegetazione arborea.
È quindi pacifico che le innovazioni operate dall'attore siano incompatibili con le attività manutentive imposte dal mantenimento della servitù; è documentata peraltro la disponibilità dell'attore a consentire una diversa collocazione dell'elettrodotto.
4.2. Pertanto, la domanda principale dell'attore merita accoglimento di modo che la convenuta deve essere condannata allo spostamento dell'elettrodotto in modo da non intralciare più lo sviluppo dell'area anzidetto fermo restando il passaggio dello stesso sul terreno dell'attore
5. In punto di spese di lite si osserva che l'accoglimento della domanda principale e pagina 7 di 8 di quella riconvenzionale, il rigetto della domanda risarcitoria e la natura controversa delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che parte convenuta ha acquistato per usucapione la servitù di elettrodotto costituita dalle condutture elettriche che passano sul mappale di parte attrice censito al CT di Tromello al Fg. 35 mapp. 67;
- accoglie la domanda principale dell'attore e rigetta quella risarcitoria;
- per l'effetto condanna parte convenuta allo spostamento dell'elettrodotto oggetto di causa in conformità alle indicazioni fornite al punto 4.2. della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 1 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASTORIO MARCO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto di esposizione e previe le declaratorie del caso e dandosi atto della disponibilità dell'attore a concedere percorso alternativo per l'elettrodotto: In via preliminare 1) sulla comparsa avversaria: dichiarare la nullità della comparsa di costituzione, per genericità del petitum non essendo individuato pagina 1 di 8 né il terreno su cui si intenderebbe richiedere la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto né il percorso di quest'ultimo; 2) dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per difetto di preventivo ed effettivo esperimento del procedimento di mediaconciliazione;
Nel merito sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta: respingere la domanda svolta siccome infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: - 1) condannare la convenuta all'immediata rimozione dell'elettrodotto aereo in argomento per totale difetto di titolo legittimante il suo mantenimento o in via alternativa ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/1933 od in ulteriore via alternativa allo spostamento del medesimo, a proprie spese, su diverso tragitto da individuare con l'esponente; - 2) accertata l'assenza o inopponibilità di qualsiasi titolo al suo mantenimento o, in subordine, l'assenza di specifiche previsioni legittimanti le lamentate modalità di gestione, ordinare alla convenuta di astenersi da ogni e qualsiasi intervento sull'area di proprietà attorea in difformità a quanto previsto dall'art. 121 lettera c) del TU 1775/33; - 3) condannare parte convenuta all'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistenti all'intervento del
17.2.2024 con fornitura e messa a dimora di pari alberi, arbusti ed essenze rispetto a quelle distrutte (così come risulterà all'esito dell'istruttoria); - 4) condannare la convenuta al rimborso dei costi e degli oneri sostenuti per la pulizia dell'area e per la sistemazione delle ormaie nonché al risarcimento dei danni, il tutto eventualmente da determinarsi in via equitativa e secondo giustizia. - 5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da determinarsi anche tenendo conto della mancata adesione alla mediazione e della condotta processuale di controparte.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via principale: rigettare
[.. integralmente le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti di Parte_1
perché manifestamente infondate in fatto e in diritto e sguarnite di Controparte_2
prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della servitù di elettrodotto sita nel terreno di proprietà del Sig. , Parte_1
pagina 2 di 8 identificato al Catasto Terreno del Comune di Tromello al foglio 35, mappale n. 67, a favore di per aver quest'ultima mantenuto il possesso di detta servitù Controparte_1
di elettrodotto in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri di provvedere alla consequenziale trascrizione della suddetta servitù di elettrodotto in favore della medesima. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
allegando e deducendo:
- di essere proprietario del mappale censito al CT di Tromello al Fg. 35 mapp. 67 attraversato, “da qualche decennio” da una linea elettrica di media tensione;
- che fino al 2014 detto terreno era destinato a coltivazioni cerealicole e risicole, allorquando è stato avviato un intervento per la realizzazione di bacino lacustre e zone di protezione arbustive ed alberate, su di una superficie totale di circa 60.000 metri quadri;
- che sussiste il suo diritto alla rimozione dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 122 del R.D.
1775/1933 atteso che la nuova situazione del terreno non risulta compatibile con il posizionamento dei pali tenuto conto dell'attività di manutenzione eseguita dal 2017 in poi da parte del personale della convenuta, la quale ha comportato l'eliminazione di tutti i cespugli, gli arbusti, gli alberi da frutta e le piante ornamentali.
1.1 La convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di modo che non sarebbe applicabile il R.D.
1755/1993.
2. Venendo al merito della controversia occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità e di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta.
In merito alla prima questione, si deve sottolineare che la problematica è stata pagina 3 di 8 affrontata in un recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha escluso che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 si applichi anche alle domande riconvenzionali (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3452 del
07/02/2024).
Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.
2.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità si osserva che parte ricorrente lamenta la mancata individuazione dei terreni che sarebbero oggetto della domanda riconvenzionale.
L'eccezione è infondata poiché la parte convenuta ha fatto espresso riferimento allo stesso terreno ed ai suoi identificativi catastali prospettati dall'attore nel proprio atto di citazione;
ne consegue che parte attrice è stata messa in condizioni di determinare l'area oggetto della domanda.
3. Venendo alla domanda di accertamento di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto si evidenzia quanto segue.
Il contenuto della servitù è quello di mantenere sul terreno altrui le condutture elettriche (cfr. art. 1056 cod. civ.)
L'attività di manutenzione operata dalla convenuta solo dal 2017 non è una manifestazione tipica del diritto reale ma costituisce soltanto un'attività accessoria che ne agevola l'esercizio. Si ritiene, pertanto, che non assume alcuna rilevanza ai fini del decorso del tempo utile per l'usucapione la circostanza per la quale prima del 2017 la convenuta non ha eseguito manutenzioni dell'area sottostante gli elettrodotti.
È incontestato tra le parti che l'elettrodotto oggetto di causa è ivi presente almeno dagli anni Novanta del secolo scorso.
Pertanto, pur volendo aderire alla prospettiva di parte attrice per la quale la convenuta non possa utilmente invocare l'accessione al possesso del proprio dante causa, è incontestato che la stessa abbia posseduto l'elettrodotto in oggetto a far tempo dalla sua costituzione avvenuta nel 1999.
È incontestato e, in parte documentato, che parte attrice non ha mai contestato il diritto a mantenere l'elettrodotto; la parte ha infatti lamentato la modalità di esecuzione pagina 4 di 8 delle attività di manutenzione (cfr. doc. n. 3, 4 e 7 fascicolo parte attrice).
Nemmeno con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ha contestato il diritto della convenuta a mantenere l'elettrodotto.
È quindi conseguente che la convenuta abbia manifestato per un periodo superiore al ventennio la condotta tipica del titolare di una servitù di elettrodotto.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta.
4. Si ritiene, tuttavia, che all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto non discenda la natura volontaria della servitù.
Dal punto di vista oggettivo resta attuale l'insegnamento della Corte di Cassazione assunto con la sent. 3184 del 1984 in base al quale “Nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1056 cod. civ., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato”.
Non può trascurarsi, infatti, che la c.d. servitù di elettrodotto, traducendosi nel diritto ad ottenere il passaggio di condutture elettriche sul fondo altrui, necessita ai sensi dell'art. 119 del T.U. 1175 del 1933 dell'autorizzazione pubblica.
Come sostenuto da un recente arresto della Corte di Cassazione “una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.). Pertanto, quando sussistono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023; Sez. U,
Sentenza n. 1822 del 16/06/1971).
Non si trascura che esiste un diverso orientamento assunto dalla Corte di Cassazione secondo il quale “La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù,
pagina 5 di 8 essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28271 del 04/11/2019).
Si ritiene, tuttavia, di aderire al primo orientamento.
Non può trascurarsi che l'art. 1056 cod. civ. impone un dovere generalizzato dei proprietari dei fondi di consentire il passaggio delle condutture elettriche in conformità alle leggi in materia.
Come detto, l'art. 119 del Testo Unico n. 1175 specifica che tale dovere sussiste nei confronti del soggetto che è stato autorizzato ad installare l'elettrodotto.
Con ciò si vuole evidenziare che da tale dovere generalizzato si può trarre una sostanziale indifferenza dell'ordinamento alla natura del titolo costitutivo della servitù.
Lo stesso articolo 1032 cod. civ. pone in alternativa tra loro il contratto e la sentenza come modalità di acquisto della servitù coattiva così evidenziando l'irrilevanza dell'elemento soggettivo del proprietario del fondo servente rispetto alla rilevanza oggettiva dei presupposti costitutivi della servitù.
Seguendo fino in fondo il secondo orientamento menzionato si finirebbe per creare una contraddizione nell'ordinamento per il quale non sarebbe ostativo alla considerazione della servitù come coattiva l'elemento soggettivo contrario del proprietario del fondo servente – superabile con il pronunciamento di una sentenza o con l'adozione di un atto amministrativo nei casi previsti dalla legge - a differenza di quello del soggetto che subisce in modo inerte la condotta di colui che gli appare titolato ad esercitare una servitù corrispondente a quella coattiva.
Non può poi trascurarsi la disparità di trattamento che si produrrebbe avallando una simile soluzione interpretativa.
La mancanza di un contratto o di un atto amministrativo costitutivo della servitù di elettrodotto potrebbe anche essere conseguente ad un comportamento inerte della pubblica amministrazione e/o del soggetto autorizzato ad installare i cavi elettrici.
Aderendo alla seconda soluzione interpretativa prospettata si finirebbe per gravare il privato che subisce la condotta del soggetto pubblico e/o autorizzato di una iniziativa pagina 6 di 8 giurisdizionale per vedere riconosciuti i diritti sanciti in via generale dal Testo Unico più volte menzionato pur ricorrendo oggettivamente i presupposti della servitù menzionata.
4.1. Ciò chiarito si deve evidenziare che l'attività di manutenzione eseguita dagli addetti della convenuta non costituisce una condotta illecita in quanto consentita dall'art. 121 lettera C del TU n. 1175.
Non si può però trascurare che ai sensi del successivo art. 122 “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Parte attrice ha allegato e documentato di aver modificato lo stato dei luoghi prima esistente;
è stato, in particolare, allegato che l'area in questione ha assunto rilevante pregio naturalistico ed ambientale anche a seguito della messa a dimora di diverse centinaia di essenze arboree ed arbustive di varie specie autoctone. È incontestato che tale tipologia di vegetazione si scontra con le esigenze manutentive sottese al mantenimento dell'elettrodotto al punto che in ben tre occasioni dal 2017 al 2024 l'intervento degli addetti della convenuta ha comportato la distruzione totale per un'area ricompresa entro una distanza di dieci metri per lato rispetto alla linea dell'elettrodotto di tutta la vegetazione arborea.
È quindi pacifico che le innovazioni operate dall'attore siano incompatibili con le attività manutentive imposte dal mantenimento della servitù; è documentata peraltro la disponibilità dell'attore a consentire una diversa collocazione dell'elettrodotto.
4.2. Pertanto, la domanda principale dell'attore merita accoglimento di modo che la convenuta deve essere condannata allo spostamento dell'elettrodotto in modo da non intralciare più lo sviluppo dell'area anzidetto fermo restando il passaggio dello stesso sul terreno dell'attore
5. In punto di spese di lite si osserva che l'accoglimento della domanda principale e pagina 7 di 8 di quella riconvenzionale, il rigetto della domanda risarcitoria e la natura controversa delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che parte convenuta ha acquistato per usucapione la servitù di elettrodotto costituita dalle condutture elettriche che passano sul mappale di parte attrice censito al CT di Tromello al Fg. 35 mapp. 67;
- accoglie la domanda principale dell'attore e rigetta quella risarcitoria;
- per l'effetto condanna parte convenuta allo spostamento dell'elettrodotto oggetto di causa in conformità alle indicazioni fornite al punto 4.2. della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 1 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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