CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma - Via Giambattista Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Giambattista Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240003199793 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- sul ricorso n. 250/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma - Via Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5071 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Fatto e Motivi della Decisione
In data 16/02/2024, il direttore della segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria intimava a Ricorrente_1 di pagare la somma di € 680,00, più € 8,75 per spese, così da regolarizzare il versamento del contributo unificato dovuto per un ricorso iscritto per via telematica, in data 26/01/2024, avverso l'avviso di intimazione n. 07820229003006690/00, emesso dall'Agenzia Entrate Riscossione, per un importo complessivo pari ad € 76.719,90 e delle cartelle/avvisi ivi contenuti, che veniva rubricato al numero RGR 35/2024; l'atto veniva notificato al difensore.
Il contribuente, con ricorso depositato il 16/04/2024 impugnava l'atto di intimazione sopra indicato, nonché ogni atto presupposto e successivo, ricorso rubricato al numero RGR 196/2024.
In data 22.11.2023 il direttore della segreteria di questa Corte G. Trib. aveva intimato al Ricorrente_1 di pagare € 370, più € 8,75 per spese, così da regolarizzare il versamento del contributo unificato dovuto per un ricorso iscritto per via telematica, in data 15/11/2023 - RGR 257/2023 – avverso le comunicazioni delle somme dovute per l'estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022; non avendo provveduto nel termine di 90 giorni, l'ufficio di segreteria aveva irrogato la sanzione di € 740; entrambi gli atti venivano notificati al difensore.
Il contribuente, con ricorso depositato il 21/05/2024 impugnava l'atto di applicazione della sanzione sopra indicato, nonché ogni atto presupposto e successivo, ricorso rubricato al numero RGR 250/2024.
Radicatosi il contraddittorio, in ciascun procedimento, mediante la costituzione dell'Amministrazione intimata, alle udienze del 21 maggio e del 18 giugno 2024 la Corte in composizione monocratica respingeva le istanze di sospensione della esecutorietà del provvedimento e, all'odierna udienza, riuniti i procedimenti attesa l'identità del ricorrente e la comunanza delle questioni da trattare, la causa è stata trattenuta in decisione
Va premesso che, ai fini del contributo unificato tributario – nel procedimento RGR 35/2024 - il ricorrente dichiarava: “Il valore del presente procedimento, al lordo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione è di € 76.719,90” ma, per l'Ufficio di segreteria, ometteva di versare il contributo unificato tributario (CUT), dovuto per legge per un valore di € 500, coerentemente con quanto dichiarato nel ricorso, nel quale aveva concluso 'accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle di pagamento ivi contenute per i motivi esposti .. con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtati dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata”.
Nel procedimento RGR 257/2023, il ricorrente dichiarava: “il valore della presente controversia è pari ad euro € 50.934,89” ma per l'Ufficio di segreteria ometteva di versare il contributo unificato tributario dovuto per legge pari ad € 370,00, calcolato in base al valore dei singoli atti impugnati.
Questione di fondo è, dunque, l'individuazione dell'ammontare del C.u.t. in ipotesi di ricorso cumulativo.
Com'è noto, “il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art.248 del d.P.R. n.115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art.19 del d.lgs. n.546 del 1992” (cfr. CASS.Ss.Uu. 3/04/2025 n.8810).
Relativamente alla sua quantificazione, questo Giudice tributario condivide l'insegnamento di legittimità in forza del quale, nel processo tributario, “.. il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art.12, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art.14, comma 3-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente..” (cfr. CASS.Sez.trib., ord. 25/09/2024 n.25607)
Ne discende che, correttamente, l'Ufficio di segreteria ha rideterminato il C.u.t. tenendo conto degli atti, complessivamente, oggetto delle impugnazioni nei citt.procedimenti RGR nn.257/23 e 35/24, atteso che in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento a ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi” (così ad es. Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro, sez.I, 7/01/2025 n.14).
Per completezza la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla asserita incostituzionalità dell'art.14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 è manifestamente infondata. Nel caso di ricorso cumulativo sulla presunta illegittimità della cit.norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione si è pronunciata la Corte costituzionale con le ordinanze n. 78/2016 e n. 248/2017, ritenendo inammissibile la questione (sulla questione si è altresì in seguito pronunciata la S.Corte, con le ordinanze nn. 16283 e 16284 dell'anno 2021).
Ciò chiarito, riguardo all'eccepito difetto di motivazione, a ben guardare in ciascun invito al pagamento, sono indicati tutti i riferimenti normativi, da cui trae origine l'obbligazione tributaria chiarendo l'oggetto: “Omesso Pagamento in relazione al valore dell'atto/atti impugnati con il ricorso. Sulla base di quanto richiesto nel ricorso è stato rideterminato il numero degli atti impugnati”; in altri termini il CUT dovuto non era quello determinato dal ricorrente, assumendo che l'atto impugnato fosse la sola intimazione, ma era pari al totale risultante dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
I dati riportati nell'atto impugnato sono i medesimi che le norme prevedono come obbligatori e necessariamente da inserire, in particolare la verifica dell'omesso versamento del contributo unificato relativamente al ricorso RGR 35/2024, le indicazioni per il pagamento e per l'eventuale richiesta di chiarimenti nonché per l'opposizione all'atto; si aggiunga che quest'ultimo non aveva alcun contenuto innovativo, rispetto a quanto previsto e già conosciuto dalla parte (il ricorso RGR 35/2024 da cui trae origine il contributo unificato con i relativi atti impugnati sono stati, infatti, depositati dal ricorrente nel fascicolo processuale), ma solo un contenuto riproduttivo di calcoli aritmetici, aventi la loro fonte nella norma.
Venendo, ora, ai motivi comuni ai ricorsi, in entrambi lamenta una comunicazioni>, in quanto l'atto non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né indicazione del sottoscrittore e della autorità per la emissione della intimazione, né dichiarazione di conformità all'originale, né esatta indicazione della delega attributiva al funzionario ed ulteriori criticità.
L'art.247 d.P.R. n. 115/2002 al primo comma, sancisce che l'ufficio incaricato “della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato”, vale a dire “l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario” (art.3, primo comma, lett.g), cit. d.P.R.).
Riguardo, poi, all'attività di verifica del corretto adempimento dell'obbligo di dichiarazione del valore della lite e del versamento del contributo unificato dovuto, lo stesso d.P.R., all'art.15 dispone “Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica, inoltre, se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa”.
Infine, l'art.248 disciplina l'attività di recupero, a cura dell'ufficio, del contributo unificato omesso o versato in misura insufficiente, mediante la necessaria notifica dell'invito al pagamento;
all'art.16, rubricato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, l'avvio dell'attività sanzionatoria, a cura dell'ufficio, per omesso o tardivo versamento dell'importo richiesto con l'invito al pagamento.
Ne discende l'individuazione quale “ente impositore”, legittimato ad effettuare le indicate attività di verifica, di recupero e sanzionatoria relative al contributo unificato l'ufficio di segreteria o di cancelleria presso l'organo giudiziario dove è stato depositato l'atto soggetto al pagamento del contributo unificato.
Ciò posto, ai sensi dell'art.11, secondo comma, D.lgs. n.546/1992, così come modificato dal D.lgs. n.156/2015, “stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”, attribuendo ai medesimi uffici di segreteria o di cancelleria la legittimazione passiva a stare in giudizio nei contenziosi tributari di merito in materia di contributo unificato nelle diverse giurisdizioni.
Ne discende che nell'ambito del processo tributario, gli Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti di Giustizia Tributaria risultano competenti per le descritte attività di verifica, di recupero ed atti sanzionatori connessi al c.u.t., in relazione ai ricorsi proposti.
Nelle fattispecie in esame l'atto impugnato risulta firmato digitalmente, riporta l'indicazione del sottoscrittore e dell'autorità che ha emesso l'atto, inoltre descrive le modalità di presentazione del ricorso.
Il ricorrente lamenta ed della Corte “che risulta controparte”; evidenzia, in particolare, la circostanza che i componenti possono “.. risultare dipendenti dal Ministero delle Finanze e/o assistiti da personale amministrativo inquadrato in tale Ministero, e non siano giudici professionali .. profili di criticità alla luce dei principi costituzionali dell'imparzialità e terzietà del giudice ..” (art.111 Cost.).
A sostegno richiama, altresì, l'avvenuta modifica dell'art.8 D.lgs. 545, dedicato alle incompatibilità con la funzione di componente di CGT, dimostrazione già a quel tempo dell'avvertita necessità di applicare anche al giudizio tributario il principio di terzietà ed indipendenza dell'organo giudicante, unitamente all'art.39 d.l. n.98/2011 e, soprattutto, l'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, citando pronunce in materia della Corte EDU che consentirebbero di porre su piani simili il processo tributario e quello penale.
Fermo restando quanto già esposto sulla qualità di ente impositore e sulla legittimazione anche a stare in giudizio dell'Ufficio di segreteria, come ricavabile dalla normativa, riguardo all'organo giudicante non si palesa fondata l'eccezione di “Incompetenza della commissione tributaria che risulta controparte”.
La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, sostanzialmente, le censure sollevate dall'odierno ricorrente, è stata proposta – con ordinanza 31.10.2022 n.408 – dalla Corte G.t. di Venezia, paventando una non piena indipendenza dei giudici tributari dal MEF, Rileva, però, questo giudicante che all'attenzione della Consulta erano state sottoposte norme dell'ordinamento giudiziario tributario come modificate dalla legge n.130/2022 con peculiare (esclusivo) riferimento alla figura dei magistrati professionali, paventando che i giudici tributari, diventeranno – come si legge nell'ordinanza – Mef>: saranno cioè legati all'Amministrazione finanziaria a un rapporto esclusivo.
Al momento presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Parma non è in servizio alcun magistrato tributario professionale. Ciò chiarito, permane per ciascun componente di questa Corte, la terzietà sino ad oggi assicurata dalla natura onoraria (e quindi non esclusiva) del rapporto di servizio e, con essa, l'estraneità (quanto meno psichica) di ciascun giudice tributario rispetto all'Amministrazione nella quale la struttura è incardinata;
alcuno può, dunque, essere definito dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze: a ben guardare il sotteso rapporto giuridico-economico resta circoscritto al calcolo ed alla corresponsione dei compensi derivanti dall'attività di giudice tributario, del tutto esaurendosi al momento della cessazione dal servizio, a differenza dei dipendenti amministrativi, per i quali sono previste varie e molteplici prestazioni assistenziali, assicurative e pensionistiche.
L'indipendenza dei giudici tributari discende, altresì, dalle funzioni delle quali è investito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (relative a trasferimenti, promozioni, sanzioni disciplinari ecc.).
In proposito è significativo, da un lato, quanto sancito dall'art.24 d.lgs.545/1992, primo comma, e dagli artt.15 “vigilanza e sanzioni disciplinari” e 16, “procedimento disciplinare” dello stesso d.lgs.; dall'altro le ipotesi di incompatibilità a ricoprire il ruolo di giudice tributario specificate dall'art.8, sempre del d.lgs.545.
Riguardo, infine, all'asserita violazione dell'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i casi oggetto delle pronunce della Corte EDU richiamate in ricorso non si palesano in termini. La prima era una richiesta di rimborso di imposte che le società ricorrenti assumevano essere state indebitamente versate, nella fattispecie si verte di omesso pagamento. La seconda ineriva la mancata concessione di un'agevolazione fiscale che avrebbe condotto una società all'insolvenza, ma il T.U.S.G. non prevede, almeno formalmente, alcuna agevolazione. La terza concerne un processo penale, non equiparabile certo a quello tributario. Ciò chiarito, per completezza, con la sentenza in data 17.12.2024 n.204 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all'art.3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 14, della legge n.130 del 2022, in combinato disposto con gli artt.13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d'ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico.
“.. L'oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l'Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d'essere ..”. Inoltre, per la Consulta l'attuale quadro normativo non lede l'indipendenza e terzietà del giudice tributario, poiché “.. non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tali da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario”. Eccepisce ancora , sostenendo che “nessun domicilio risulta eletto nel caso di specie” e la notifica gli andava fatta direttamente.
Risulta dalla documentazione allegata dal resistente che nel ricorso in riassunzione ex art. 5 comma 5 D.Lgs 546/92 atto introduttivo del procedimento n.35/24 RGR, il Ricorrente_1 era “rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura congiunta con strumenti informatici all'atto introduttivo del giudizio, espressamente valida per ogni fase e grado, dall'Avv. Difensore_1
.. pec Email_1) e/o dall'Avv.Difensore_5 (Email_3 ..), .. appartenenti allo xxx , (PIVA P.IVA_1), i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134, 135 disp. Att. Cpc”.
Analogamente nel ricorso introduttivo RGR 257/2023.
Orbene, ai sensi dell'art.16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, d.lgs. 546, introdotto dall'art.9, primo comma 1, lett.h), del D.lgs. n.156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
“le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni .. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (primo comma); “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto” (quarto comma).
Si aggiunga che “.. se il contribuente mostra con la proposizione del ricorso di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento» (Cassazione civile, sez. un., 5/10/2004, n. 19854); dunque, poiché è pacifico che il contribuente propose l'impugnazione di cui trattasi entro il termine di legge calcolato dalla notificazione dell'atto al suo difensore, va escluso che egli possa, oggi, eccepire la nullità della notificazione stessa ..” (cfr.Corte di giustizia tributaria di II grado di Firenze, sez.VI, 25/11/2024 n.1389)
Riguardo, poi, alla illegittimità della sanzione automatica del 200%, in caso di insufficiente versamento del CUT, il ricorrente operato un richiamo della normativa ritenuta applicabile, sostiene che “.. la misura della sanzione non solo non è proporzionale ma non risulta in alcun modo motivata, non risultando sussistere alcuna predeterminazione normativa della sanzione che, al contrario, affermata la natura tributaria, risulta soggetta agli obblighi, anche normativi, di cui al D.lgs. 472/1997. Difatti, la fattispecie sanzionatoria inerente l'omesso versamento del contributo unificato è disciplinata dall'art.16, comma 1-bis, del D.p.r. 115/2002 .. Trattandosi di sanzione di natura tributaria (Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840) disciplinata dal D.lgs. 472/1997, sussistendo una forbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall'art.7, comma 1, del D.lgs. 472/1997 che dispone: “
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”. Nel caso di specie il comportamento è inerte non essendo assicurata al contribuente alcuna effettiva conoscenza del procedimento. Non sussiste in ogni caso alcun automatismo nella irrogazione della sanzione che, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore. Tali conclusioni, peraltro, trovano alta conferma nell'art. 23 della Carta Costituzionale ..” (pagg.
5-6 ricorso). Viene, infine richiamata una pronuncia di questa Corte (sez.II, n.202/2023) nella cui motivazione si legge che l'Ufficio si era “.. attenuto a quanto disposto dal paragrafo 9.2 della circolare del Mef n. 1/2011 con conseguente automatica applicazione della sanzione nella misura del 200%. Va peraltro osservato che, a mente dell'art.71 del dpr 131/86 espressamente richiamato dall'art. 16, comma 1-bis del T.U.S.G, la sanzione può variare dal 100% al 200% e che la sua pacifica natura tributaria comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 1 del d.lgs 472/97 in base al quale deve tenersi conto della gravità della violazione.
Ne consegue che, non avendo la predetta circolare valore vincolante per l'autorità giudiziaria, la Corte non può esimersi dal rilevare che il provvedimento impugnato è privo di motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione nel massimo edittale. Con la conseguente che il provvedimento va annullato in parte qua con commisurazione della ripetuta sanzione nel minimo edittale del 100% (in mancanza di recidiva)”.
Questo Giudicante non ritiene di dare seguito a tale pronuncia, atteso il più recente, ed ormai consolidato, insegnamento della S.Corte in materia di contributo unificato tributario, secondo il quale la sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento va irrogata applicando la disciplina speciale ritratta dal combinato disposto dell'art.16, comma 1-bis, del D.P.R. n.115/2002 e 71 D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non alla stregua dei parametri previsti in generale dall'art.7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (secondo cui la gravità della violazione va valutata in base alla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità o condizioni economiche e sociali).
In forza di tale principio la Corte di Cassazione, nel caso di specie, aveva accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e cassato la sentenza della allora C.T.R. per la Toscana per aver erroneamente applicato la normativa in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie;
in particolare, allineandosi ad una precedente pronuncia (ordinanza 22.06.2023, n.19791), ha confermato che la sanzione deve essere modulata secondo il criterio oggettivo dei giorni di ritardo, secondo quanto indicato anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 2011 (cfr.CASS.Sez.5, ord. 8 aprile 2025 n.9266).
Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento ai citt.artt.16, comma 1 bis TUSG e 71 d.P.R. n.131 in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, come spiegato dalla Consulta (n.73/2005).
Infine, il ricorrente lamenta difetto totale di motivazione dell'atto e sproporzione;
, sostiene che
“l'atto oggi impugnato difetta di qualunque motivazione anche in ordine all'importo dovuto con riferimento all'imponibile, alle sanzioni ed agli interessi, di guisa che non è consentito al contribuente verificare la correttezza dell'importo calcolato rispetto ai dettami legislativi ..”. Rileva la Corte, in composizione monocratica, che ai sensi dall'art.71 del d.P.R. n.131/1986 l'Amministrazione, con la cit.circolare n.1/DF del 21/09/2011, ha definito il quadro sanzionatorio per ritardato od omesso pagamento del contributo unificato, introducendo una graduazione delle sanzioni in relazione ai giorni di ritardo, garantendo in tal modo certezza ed equità nell'applicazione della sanzione. Il ricorrente già con l'invito al pagamento, correttamente notificato, è venuto a conoscenza di come sarebbe stata calcolata la sanzione se non avesse effettuato il pagamento entro un mese dalla notifica dell'invito: “Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, con atto separato, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, da quantificarsi in relazione ai giorni di ritardo (33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato”. Nell'atto di applicazione della sanzione contestato è stato rilevato l'omesso pagamento del c.u.t richiesto con l'invito e di conseguenza è stata applicata la sanzione del 200%. Nell'atto sono inoltre riportati i riferimenti normativi e vi è anche allegato l'invito al pagamento. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55 e della ripetitività delle questioni.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in € 300,00, otre accessori di legge, in favore dell'Ufficio resistente.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma - Via Giambattista Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Giambattista Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240003199793 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- sul ricorso n. 250/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma - Via Bodoni 2/a 43121 Parma PR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5071 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Fatto e Motivi della Decisione
In data 16/02/2024, il direttore della segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria intimava a Ricorrente_1 di pagare la somma di € 680,00, più € 8,75 per spese, così da regolarizzare il versamento del contributo unificato dovuto per un ricorso iscritto per via telematica, in data 26/01/2024, avverso l'avviso di intimazione n. 07820229003006690/00, emesso dall'Agenzia Entrate Riscossione, per un importo complessivo pari ad € 76.719,90 e delle cartelle/avvisi ivi contenuti, che veniva rubricato al numero RGR 35/2024; l'atto veniva notificato al difensore.
Il contribuente, con ricorso depositato il 16/04/2024 impugnava l'atto di intimazione sopra indicato, nonché ogni atto presupposto e successivo, ricorso rubricato al numero RGR 196/2024.
In data 22.11.2023 il direttore della segreteria di questa Corte G. Trib. aveva intimato al Ricorrente_1 di pagare € 370, più € 8,75 per spese, così da regolarizzare il versamento del contributo unificato dovuto per un ricorso iscritto per via telematica, in data 15/11/2023 - RGR 257/2023 – avverso le comunicazioni delle somme dovute per l'estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022; non avendo provveduto nel termine di 90 giorni, l'ufficio di segreteria aveva irrogato la sanzione di € 740; entrambi gli atti venivano notificati al difensore.
Il contribuente, con ricorso depositato il 21/05/2024 impugnava l'atto di applicazione della sanzione sopra indicato, nonché ogni atto presupposto e successivo, ricorso rubricato al numero RGR 250/2024.
Radicatosi il contraddittorio, in ciascun procedimento, mediante la costituzione dell'Amministrazione intimata, alle udienze del 21 maggio e del 18 giugno 2024 la Corte in composizione monocratica respingeva le istanze di sospensione della esecutorietà del provvedimento e, all'odierna udienza, riuniti i procedimenti attesa l'identità del ricorrente e la comunanza delle questioni da trattare, la causa è stata trattenuta in decisione
Va premesso che, ai fini del contributo unificato tributario – nel procedimento RGR 35/2024 - il ricorrente dichiarava: “Il valore del presente procedimento, al lordo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione è di € 76.719,90” ma, per l'Ufficio di segreteria, ometteva di versare il contributo unificato tributario (CUT), dovuto per legge per un valore di € 500, coerentemente con quanto dichiarato nel ricorso, nel quale aveva concluso 'accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle di pagamento ivi contenute per i motivi esposti .. con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtati dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata”.
Nel procedimento RGR 257/2023, il ricorrente dichiarava: “il valore della presente controversia è pari ad euro € 50.934,89” ma per l'Ufficio di segreteria ometteva di versare il contributo unificato tributario dovuto per legge pari ad € 370,00, calcolato in base al valore dei singoli atti impugnati.
Questione di fondo è, dunque, l'individuazione dell'ammontare del C.u.t. in ipotesi di ricorso cumulativo.
Com'è noto, “il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art.248 del d.P.R. n.115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art.19 del d.lgs. n.546 del 1992” (cfr. CASS.Ss.Uu. 3/04/2025 n.8810).
Relativamente alla sua quantificazione, questo Giudice tributario condivide l'insegnamento di legittimità in forza del quale, nel processo tributario, “.. il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art.12, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art.14, comma 3-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente..” (cfr. CASS.Sez.trib., ord. 25/09/2024 n.25607)
Ne discende che, correttamente, l'Ufficio di segreteria ha rideterminato il C.u.t. tenendo conto degli atti, complessivamente, oggetto delle impugnazioni nei citt.procedimenti RGR nn.257/23 e 35/24, atteso che in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento a ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi” (così ad es. Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro, sez.I, 7/01/2025 n.14).
Per completezza la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla asserita incostituzionalità dell'art.14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 è manifestamente infondata. Nel caso di ricorso cumulativo sulla presunta illegittimità della cit.norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione si è pronunciata la Corte costituzionale con le ordinanze n. 78/2016 e n. 248/2017, ritenendo inammissibile la questione (sulla questione si è altresì in seguito pronunciata la S.Corte, con le ordinanze nn. 16283 e 16284 dell'anno 2021).
Ciò chiarito, riguardo all'eccepito difetto di motivazione, a ben guardare in ciascun invito al pagamento, sono indicati tutti i riferimenti normativi, da cui trae origine l'obbligazione tributaria chiarendo l'oggetto: “Omesso Pagamento in relazione al valore dell'atto/atti impugnati con il ricorso. Sulla base di quanto richiesto nel ricorso è stato rideterminato il numero degli atti impugnati”; in altri termini il CUT dovuto non era quello determinato dal ricorrente, assumendo che l'atto impugnato fosse la sola intimazione, ma era pari al totale risultante dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
I dati riportati nell'atto impugnato sono i medesimi che le norme prevedono come obbligatori e necessariamente da inserire, in particolare la verifica dell'omesso versamento del contributo unificato relativamente al ricorso RGR 35/2024, le indicazioni per il pagamento e per l'eventuale richiesta di chiarimenti nonché per l'opposizione all'atto; si aggiunga che quest'ultimo non aveva alcun contenuto innovativo, rispetto a quanto previsto e già conosciuto dalla parte (il ricorso RGR 35/2024 da cui trae origine il contributo unificato con i relativi atti impugnati sono stati, infatti, depositati dal ricorrente nel fascicolo processuale), ma solo un contenuto riproduttivo di calcoli aritmetici, aventi la loro fonte nella norma.
Venendo, ora, ai motivi comuni ai ricorsi, in entrambi lamenta una comunicazioni>, in quanto l'atto non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né indicazione del sottoscrittore e della autorità per la emissione della intimazione, né dichiarazione di conformità all'originale, né esatta indicazione della delega attributiva al funzionario ed ulteriori criticità.
L'art.247 d.P.R. n. 115/2002 al primo comma, sancisce che l'ufficio incaricato “della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato”, vale a dire “l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario” (art.3, primo comma, lett.g), cit. d.P.R.).
Riguardo, poi, all'attività di verifica del corretto adempimento dell'obbligo di dichiarazione del valore della lite e del versamento del contributo unificato dovuto, lo stesso d.P.R., all'art.15 dispone “Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica, inoltre, se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa”.
Infine, l'art.248 disciplina l'attività di recupero, a cura dell'ufficio, del contributo unificato omesso o versato in misura insufficiente, mediante la necessaria notifica dell'invito al pagamento;
all'art.16, rubricato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, l'avvio dell'attività sanzionatoria, a cura dell'ufficio, per omesso o tardivo versamento dell'importo richiesto con l'invito al pagamento.
Ne discende l'individuazione quale “ente impositore”, legittimato ad effettuare le indicate attività di verifica, di recupero e sanzionatoria relative al contributo unificato l'ufficio di segreteria o di cancelleria presso l'organo giudiziario dove è stato depositato l'atto soggetto al pagamento del contributo unificato.
Ciò posto, ai sensi dell'art.11, secondo comma, D.lgs. n.546/1992, così come modificato dal D.lgs. n.156/2015, “stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”, attribuendo ai medesimi uffici di segreteria o di cancelleria la legittimazione passiva a stare in giudizio nei contenziosi tributari di merito in materia di contributo unificato nelle diverse giurisdizioni.
Ne discende che nell'ambito del processo tributario, gli Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti di Giustizia Tributaria risultano competenti per le descritte attività di verifica, di recupero ed atti sanzionatori connessi al c.u.t., in relazione ai ricorsi proposti.
Nelle fattispecie in esame l'atto impugnato risulta firmato digitalmente, riporta l'indicazione del sottoscrittore e dell'autorità che ha emesso l'atto, inoltre descrive le modalità di presentazione del ricorso.
Il ricorrente lamenta ed della Corte “che risulta controparte”; evidenzia, in particolare, la circostanza che i componenti possono “.. risultare dipendenti dal Ministero delle Finanze e/o assistiti da personale amministrativo inquadrato in tale Ministero, e non siano giudici professionali .. profili di criticità alla luce dei principi costituzionali dell'imparzialità e terzietà del giudice ..” (art.111 Cost.).
A sostegno richiama, altresì, l'avvenuta modifica dell'art.8 D.lgs. 545, dedicato alle incompatibilità con la funzione di componente di CGT, dimostrazione già a quel tempo dell'avvertita necessità di applicare anche al giudizio tributario il principio di terzietà ed indipendenza dell'organo giudicante, unitamente all'art.39 d.l. n.98/2011 e, soprattutto, l'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, citando pronunce in materia della Corte EDU che consentirebbero di porre su piani simili il processo tributario e quello penale.
Fermo restando quanto già esposto sulla qualità di ente impositore e sulla legittimazione anche a stare in giudizio dell'Ufficio di segreteria, come ricavabile dalla normativa, riguardo all'organo giudicante non si palesa fondata l'eccezione di “Incompetenza della commissione tributaria che risulta controparte”.
La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, sostanzialmente, le censure sollevate dall'odierno ricorrente, è stata proposta – con ordinanza 31.10.2022 n.408 – dalla Corte G.t. di Venezia, paventando una non piena indipendenza dei giudici tributari dal MEF, Rileva, però, questo giudicante che all'attenzione della Consulta erano state sottoposte norme dell'ordinamento giudiziario tributario come modificate dalla legge n.130/2022 con peculiare (esclusivo) riferimento alla figura dei magistrati professionali, paventando che i giudici tributari, diventeranno – come si legge nell'ordinanza – Mef>: saranno cioè legati all'Amministrazione finanziaria a un rapporto esclusivo.
Al momento presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Parma non è in servizio alcun magistrato tributario professionale. Ciò chiarito, permane per ciascun componente di questa Corte, la terzietà sino ad oggi assicurata dalla natura onoraria (e quindi non esclusiva) del rapporto di servizio e, con essa, l'estraneità (quanto meno psichica) di ciascun giudice tributario rispetto all'Amministrazione nella quale la struttura è incardinata;
alcuno può, dunque, essere definito dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze: a ben guardare il sotteso rapporto giuridico-economico resta circoscritto al calcolo ed alla corresponsione dei compensi derivanti dall'attività di giudice tributario, del tutto esaurendosi al momento della cessazione dal servizio, a differenza dei dipendenti amministrativi, per i quali sono previste varie e molteplici prestazioni assistenziali, assicurative e pensionistiche.
L'indipendenza dei giudici tributari discende, altresì, dalle funzioni delle quali è investito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (relative a trasferimenti, promozioni, sanzioni disciplinari ecc.).
In proposito è significativo, da un lato, quanto sancito dall'art.24 d.lgs.545/1992, primo comma, e dagli artt.15 “vigilanza e sanzioni disciplinari” e 16, “procedimento disciplinare” dello stesso d.lgs.; dall'altro le ipotesi di incompatibilità a ricoprire il ruolo di giudice tributario specificate dall'art.8, sempre del d.lgs.545.
Riguardo, infine, all'asserita violazione dell'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i casi oggetto delle pronunce della Corte EDU richiamate in ricorso non si palesano in termini. La prima era una richiesta di rimborso di imposte che le società ricorrenti assumevano essere state indebitamente versate, nella fattispecie si verte di omesso pagamento. La seconda ineriva la mancata concessione di un'agevolazione fiscale che avrebbe condotto una società all'insolvenza, ma il T.U.S.G. non prevede, almeno formalmente, alcuna agevolazione. La terza concerne un processo penale, non equiparabile certo a quello tributario. Ciò chiarito, per completezza, con la sentenza in data 17.12.2024 n.204 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all'art.3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 14, della legge n.130 del 2022, in combinato disposto con gli artt.13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d'ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico.
“.. L'oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l'Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d'essere ..”. Inoltre, per la Consulta l'attuale quadro normativo non lede l'indipendenza e terzietà del giudice tributario, poiché “.. non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tali da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario”. Eccepisce ancora , sostenendo che “nessun domicilio risulta eletto nel caso di specie” e la notifica gli andava fatta direttamente.
Risulta dalla documentazione allegata dal resistente che nel ricorso in riassunzione ex art. 5 comma 5 D.Lgs 546/92 atto introduttivo del procedimento n.35/24 RGR, il Ricorrente_1 era “rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura congiunta con strumenti informatici all'atto introduttivo del giudizio, espressamente valida per ogni fase e grado, dall'Avv. Difensore_1
.. pec Email_1) e/o dall'Avv.Difensore_5 (Email_3 ..), .. appartenenti allo xxx , (PIVA P.IVA_1), i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134, 135 disp. Att. Cpc”.
Analogamente nel ricorso introduttivo RGR 257/2023.
Orbene, ai sensi dell'art.16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, d.lgs. 546, introdotto dall'art.9, primo comma 1, lett.h), del D.lgs. n.156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
“le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni .. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (primo comma); “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto” (quarto comma).
Si aggiunga che “.. se il contribuente mostra con la proposizione del ricorso di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento» (Cassazione civile, sez. un., 5/10/2004, n. 19854); dunque, poiché è pacifico che il contribuente propose l'impugnazione di cui trattasi entro il termine di legge calcolato dalla notificazione dell'atto al suo difensore, va escluso che egli possa, oggi, eccepire la nullità della notificazione stessa ..” (cfr.Corte di giustizia tributaria di II grado di Firenze, sez.VI, 25/11/2024 n.1389)
Riguardo, poi, alla illegittimità della sanzione automatica del 200%, in caso di insufficiente versamento del CUT, il ricorrente operato un richiamo della normativa ritenuta applicabile, sostiene che “.. la misura della sanzione non solo non è proporzionale ma non risulta in alcun modo motivata, non risultando sussistere alcuna predeterminazione normativa della sanzione che, al contrario, affermata la natura tributaria, risulta soggetta agli obblighi, anche normativi, di cui al D.lgs. 472/1997. Difatti, la fattispecie sanzionatoria inerente l'omesso versamento del contributo unificato è disciplinata dall'art.16, comma 1-bis, del D.p.r. 115/2002 .. Trattandosi di sanzione di natura tributaria (Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840) disciplinata dal D.lgs. 472/1997, sussistendo una forbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall'art.7, comma 1, del D.lgs. 472/1997 che dispone: “
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”. Nel caso di specie il comportamento è inerte non essendo assicurata al contribuente alcuna effettiva conoscenza del procedimento. Non sussiste in ogni caso alcun automatismo nella irrogazione della sanzione che, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore. Tali conclusioni, peraltro, trovano alta conferma nell'art. 23 della Carta Costituzionale ..” (pagg.
5-6 ricorso). Viene, infine richiamata una pronuncia di questa Corte (sez.II, n.202/2023) nella cui motivazione si legge che l'Ufficio si era “.. attenuto a quanto disposto dal paragrafo 9.2 della circolare del Mef n. 1/2011 con conseguente automatica applicazione della sanzione nella misura del 200%. Va peraltro osservato che, a mente dell'art.71 del dpr 131/86 espressamente richiamato dall'art. 16, comma 1-bis del T.U.S.G, la sanzione può variare dal 100% al 200% e che la sua pacifica natura tributaria comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 1 del d.lgs 472/97 in base al quale deve tenersi conto della gravità della violazione.
Ne consegue che, non avendo la predetta circolare valore vincolante per l'autorità giudiziaria, la Corte non può esimersi dal rilevare che il provvedimento impugnato è privo di motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione nel massimo edittale. Con la conseguente che il provvedimento va annullato in parte qua con commisurazione della ripetuta sanzione nel minimo edittale del 100% (in mancanza di recidiva)”.
Questo Giudicante non ritiene di dare seguito a tale pronuncia, atteso il più recente, ed ormai consolidato, insegnamento della S.Corte in materia di contributo unificato tributario, secondo il quale la sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento va irrogata applicando la disciplina speciale ritratta dal combinato disposto dell'art.16, comma 1-bis, del D.P.R. n.115/2002 e 71 D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non alla stregua dei parametri previsti in generale dall'art.7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (secondo cui la gravità della violazione va valutata in base alla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità o condizioni economiche e sociali).
In forza di tale principio la Corte di Cassazione, nel caso di specie, aveva accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e cassato la sentenza della allora C.T.R. per la Toscana per aver erroneamente applicato la normativa in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie;
in particolare, allineandosi ad una precedente pronuncia (ordinanza 22.06.2023, n.19791), ha confermato che la sanzione deve essere modulata secondo il criterio oggettivo dei giorni di ritardo, secondo quanto indicato anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 2011 (cfr.CASS.Sez.5, ord. 8 aprile 2025 n.9266).
Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento ai citt.artt.16, comma 1 bis TUSG e 71 d.P.R. n.131 in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, come spiegato dalla Consulta (n.73/2005).
Infine, il ricorrente lamenta difetto totale di motivazione dell'atto e sproporzione;
, sostiene che
“l'atto oggi impugnato difetta di qualunque motivazione anche in ordine all'importo dovuto con riferimento all'imponibile, alle sanzioni ed agli interessi, di guisa che non è consentito al contribuente verificare la correttezza dell'importo calcolato rispetto ai dettami legislativi ..”. Rileva la Corte, in composizione monocratica, che ai sensi dall'art.71 del d.P.R. n.131/1986 l'Amministrazione, con la cit.circolare n.1/DF del 21/09/2011, ha definito il quadro sanzionatorio per ritardato od omesso pagamento del contributo unificato, introducendo una graduazione delle sanzioni in relazione ai giorni di ritardo, garantendo in tal modo certezza ed equità nell'applicazione della sanzione. Il ricorrente già con l'invito al pagamento, correttamente notificato, è venuto a conoscenza di come sarebbe stata calcolata la sanzione se non avesse effettuato il pagamento entro un mese dalla notifica dell'invito: “Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, con atto separato, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, da quantificarsi in relazione ai giorni di ritardo (33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato”. Nell'atto di applicazione della sanzione contestato è stato rilevato l'omesso pagamento del c.u.t richiesto con l'invito e di conseguenza è stata applicata la sanzione del 200%. Nell'atto sono inoltre riportati i riferimenti normativi e vi è anche allegato l'invito al pagamento. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55 e della ripetitività delle questioni.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in € 300,00, otre accessori di legge, in favore dell'Ufficio resistente.