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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di MA in data 20/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.7407/2023R.g. Tra n.04/09/1965 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Esposito Luisa
RICORRENTE E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Funari Alessandro RESISTENTE OGGETTO: assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 23/12/2023, depositato in data 23/12/2023, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare: sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente;
2) Nel merito: a) dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa e per aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo, la nullità e illegittimità della revoca/decadenza dal RDC e del conseguente avviso bonario emesso , sede di Nola, impugnato con il presente ricorso, CP_2 CP_1 con cui si è richiesto la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di RDC;
b) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria è CP_3 CP_1 illegittima e infondata e che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
a titolo di restituzione del Reddito di Controparte_4
Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di €9000,00 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
per i motivi innanzi illustrati;
c) l , in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle Controparte_5 CP_1 spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva. Il Giudice scrivente – designato alla trattazione del giudizio ai sensi del D.L.
1 117/2025, con decreto Presidenziale °143/2025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 16.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice deduce che in data 24.11.2023, l' , sede di Nola, inviava richiesta di restituzione della CP_1 somma di €9000,00, in quanto percepita indebitamente dalla signora
[...]
a titolo di RDC da ottobre 2021 ad aprile 2023 per accertata non Pt_1 veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013; deduce, dunque, l'illegittimità della revoca e della conseguente ripetizione di quanto erogato, sostenendo la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione. Sul punto giova preliminarmente rilevare che la L. n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033c.c.; pertanto, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato (ipotesi, quest'ultima, che nella specie, sussiste). La Corte di cassazione si è recentemente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088) ed ha sottolineato come, proprio in materia d'indebito assistenziale, "non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale". Il Supremo Collegio, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Secondo la Corte di legittimità "In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base
Pag. 2 di 4 alla mera omissione di comunicazione di dati che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere". Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i dati rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale. Per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi CP_1
l'Istituto già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso Istituto ("Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008)”. Giova rilevare che, in particolare, viene in rilievo l'art. 2, d.P.C.M. n. 159/2013, secondo il quale l'ISEE costituisce lo strumento indefettibile di cui la P.A. deve avvalersi al fine di valutare, attraverso centri unificati, la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate; nonché l'art.3, in base al quale si evince che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo (1°comma) e che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge (2°comma). Nel caso di specie non è documentalmente provato l'inserimento di entrambi i residenti nel
Pag. 3 di 4 nucleo familiare dei rispettivi coniugi (per quanto concerne alcuna puntuale Parte_2 allegazione ed alcuna documentazione è versata in atti) né è provata l'avvenuta identificazione di comune accordo la residenza familiare. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Nola, 20 dicembre 2025
Il Giudice
TI Di MA
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