CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2024, n. 35001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35001 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ GR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto l'inamhnissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35001 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IE NO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrlafe indicata, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribinale di Siracusa il 08/01/2024 ai sensi dell'alt 321, comma 1, cod. proc. pen., di un lotto di terreno sito in contrada Spatinelli di proprietà della ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, fattispecie che punisce il reato di discarica abusiva. L' ìpotesi accusatoria è che sul terreno di proprietà della ricorrente vi fosse una discarica abusiva di rifliuti, speciali e non, provenienti da scarti di demolizione, di sbancamento di rocce e terre da scavo, RAEE, recipienti in plastica, arredi da ufficio, ritagli in legno. 2. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Al riguardo rappresenta che in data 04/01/2024 gli agenti di polizia municipale avevano effettuato un controllo a seguito della segnalazione di un incendio. Nell'occasione gli operanti, nel constatare che il fumo proveniva dal terreno di proprietà della ricorrente, iriscontravano che il cancello di accesso era aperto e che il fondo era accessibile. Nella médesima giornata, a seguito di una seconda segnalazione di incendio, gli agenti intervenivano nuovamente e anche in quell'occasione accertavano la sussistenza di fumi da combustione, provÌenienti dal fondo di proprietà della ricorrente e verificavano la combustione di rifiuti di vada natura. Il giorno seguente, in data 05/01/2024 gli operanti effettuavano un ulteriore controllo, dando atto stavolta che il cancello di accesso al terreno era chiuso. Da tale circostanza il giudice ha erroneamente inferito che il fondo fosse recintato e custodito e che l'attività di discarica abusiva di rifiuti fosse riconducibile alla proprietaria del terreno e al di lei figlio, LE NG. Tuttavia, rappresenta la ricorrente, a seguito della segnalazione dell'incendio, uno dei suoi figli aveva provveduto a chiudere il cancello, solitamente lasciato aperto, su richiesta degli operanti che provvedevano al sequestro del terreno. Evidenzia, pertanto, che la propriétà privata, sebbene recintata, prima dell'intervento del figlio che provvedeva a chiudere il canCello di accesso, era liberamente accessibile a chiunque ed incustodita. In sostanza, la ricorrente contesta i gravi indizi di colpevolezza, affermando che il deposito non autorizzato di rifiuti è da ricondurre all'attività di terzi, posto che il fondo era liberamente accessibile a chiunque. La ricorrente, in particolare, deduce di non avere alcuna consapevolezza dell'esistenza sul proprio terreno di una discarica abusiva e di non aver mai posto in essere condotte di acquiescenza nè di agevolazione di comportamenti illeciti posti in essere da a Itri. Né può ritenersi che il proprietario del terreno rivesta una responsabilità discendente da una posizione di garanzia e un dovere di controllo sul fondo. Anche in ordine al periculum in mora, la ricorrente contesta l'adeguatez0 delle motivazioni del Tribunale, che si è limitato ad affermare l'asservimento del bene rispetto al reato senza altro aggiungere. 1 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. scritta, ha chiesto CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325 ; comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la méncanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi Comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di lègge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, cpmma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionéli (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di cOmpletezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudiee di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti Minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pettanto dai difetti logici della motivazione. 1.1. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisym, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, icoerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridici seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle con4clerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che sussiste la gravità indiziaria dl reato di discarica abusiva, in quanto sul terreno di proprietà della ricorrente, che si presen ava chiuso con un cancello in ferro, una catena metallica e relativo lucchetto ed adeguatame te recintato ai lati, era accumulato un gran numero di rifiuti di varia natura, alcuni dei quali in sato di combustione, tra cui anche rifiuti speciali. Sicché la prospettazione, in fatto e in diritto, di urha attività criminosa 2 orientata e persistente dell' utilizzazione del terreno a discarica abusiva giustificazione del sequestro preventivo, non essendo richiesto un acce rappresenta valida amento pieno della penale responsabilità, ma la verifica di gravi indizi e della pericolosità della c ndotta. Si richiama, in proposito, Sez.3, n. 1668, del 15/07/1993, Rv. 196161, con riferimento al caso in cui l'indagato aveva dedotto inesistenza del reato a suo carico, essendo stata a discarica abusiva, oggetto di sequestro, opera di ignoti. La Corte ha osservato che le doglianz circa l'attribuibilità dell'attività vietata non all'indagato ma ad ignoti attiene al merito delle indagini e non influisce sulla legittimità del provvedimento cautelare che si fonda sulla corrispondenza dell'ipotesi concreta del reato alla sua configurazione astratta, nelle more del completamento delle indagini volte ad accertare gli autori del fatto e le responsabilità e sia chiarita la posizione dell'indagato, figura questa correttamente assegnata "prima facie" allo stesso, legale rappresentante della persona giuridica che, in quanto proprietario e possessore, ha la disponibilità della "res". Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in diSamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga d asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qùalunque supporto argonnentativo a sostegno del decisum: ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. Anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, risolvendosi in censure alla motivazione del provvedimento impugnato. In ordine al periculum in mora, infatti, il Tributiale ha evidenziato che la polizia giudiziaria ha descritto lo svolgimento di un'attività di deposito continua ed ancora in corso e che nell'arco della stessa giornata, durante il sopralluogo, erano stati accertati ben due incendi di rifiuti, rendendo così evidente il pericolo che il terreno possa essere oggetto di nuovi depositi illeciti, con il rischio di combustioni potenzialmente dannose. Trattasi di motivazione che non può certamente considerarsi apparente nemmeno qualora volesse ritenersi che essa non sia immune da censure, sul terreno della ra4ionalità, potendosi, al più, essere ravvisati vizi di logicità, irrilevanti in sede di legittimità, secondo quanto poc'anzi evidenziato, e non di assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltabto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto genèriche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa, determ meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (S 27/11/2008): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina. nando così il venir z. U, n. 3287 del 3 i il Consigliere estensore 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della SS LE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SS delle ammende. Così deciso all'udienza del 29 maggio 2024
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto l'inamhnissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35001 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IE NO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrlafe indicata, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribinale di Siracusa il 08/01/2024 ai sensi dell'alt 321, comma 1, cod. proc. pen., di un lotto di terreno sito in contrada Spatinelli di proprietà della ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, fattispecie che punisce il reato di discarica abusiva. L' ìpotesi accusatoria è che sul terreno di proprietà della ricorrente vi fosse una discarica abusiva di rifliuti, speciali e non, provenienti da scarti di demolizione, di sbancamento di rocce e terre da scavo, RAEE, recipienti in plastica, arredi da ufficio, ritagli in legno. 2. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Al riguardo rappresenta che in data 04/01/2024 gli agenti di polizia municipale avevano effettuato un controllo a seguito della segnalazione di un incendio. Nell'occasione gli operanti, nel constatare che il fumo proveniva dal terreno di proprietà della ricorrente, iriscontravano che il cancello di accesso era aperto e che il fondo era accessibile. Nella médesima giornata, a seguito di una seconda segnalazione di incendio, gli agenti intervenivano nuovamente e anche in quell'occasione accertavano la sussistenza di fumi da combustione, provÌenienti dal fondo di proprietà della ricorrente e verificavano la combustione di rifiuti di vada natura. Il giorno seguente, in data 05/01/2024 gli operanti effettuavano un ulteriore controllo, dando atto stavolta che il cancello di accesso al terreno era chiuso. Da tale circostanza il giudice ha erroneamente inferito che il fondo fosse recintato e custodito e che l'attività di discarica abusiva di rifiuti fosse riconducibile alla proprietaria del terreno e al di lei figlio, LE NG. Tuttavia, rappresenta la ricorrente, a seguito della segnalazione dell'incendio, uno dei suoi figli aveva provveduto a chiudere il cancello, solitamente lasciato aperto, su richiesta degli operanti che provvedevano al sequestro del terreno. Evidenzia, pertanto, che la propriétà privata, sebbene recintata, prima dell'intervento del figlio che provvedeva a chiudere il canCello di accesso, era liberamente accessibile a chiunque ed incustodita. In sostanza, la ricorrente contesta i gravi indizi di colpevolezza, affermando che il deposito non autorizzato di rifiuti è da ricondurre all'attività di terzi, posto che il fondo era liberamente accessibile a chiunque. La ricorrente, in particolare, deduce di non avere alcuna consapevolezza dell'esistenza sul proprio terreno di una discarica abusiva e di non aver mai posto in essere condotte di acquiescenza nè di agevolazione di comportamenti illeciti posti in essere da a Itri. Né può ritenersi che il proprietario del terreno rivesta una responsabilità discendente da una posizione di garanzia e un dovere di controllo sul fondo. Anche in ordine al periculum in mora, la ricorrente contesta l'adeguatez0 delle motivazioni del Tribunale, che si è limitato ad affermare l'asservimento del bene rispetto al reato senza altro aggiungere. 1 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. scritta, ha chiesto CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325 ; comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la méncanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi Comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di lègge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, cpmma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionéli (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di cOmpletezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudiee di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti Minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pettanto dai difetti logici della motivazione. 1.1. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisym, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, icoerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridici seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle con4clerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che sussiste la gravità indiziaria dl reato di discarica abusiva, in quanto sul terreno di proprietà della ricorrente, che si presen ava chiuso con un cancello in ferro, una catena metallica e relativo lucchetto ed adeguatame te recintato ai lati, era accumulato un gran numero di rifiuti di varia natura, alcuni dei quali in sato di combustione, tra cui anche rifiuti speciali. Sicché la prospettazione, in fatto e in diritto, di urha attività criminosa 2 orientata e persistente dell' utilizzazione del terreno a discarica abusiva giustificazione del sequestro preventivo, non essendo richiesto un acce rappresenta valida amento pieno della penale responsabilità, ma la verifica di gravi indizi e della pericolosità della c ndotta. Si richiama, in proposito, Sez.3, n. 1668, del 15/07/1993, Rv. 196161, con riferimento al caso in cui l'indagato aveva dedotto inesistenza del reato a suo carico, essendo stata a discarica abusiva, oggetto di sequestro, opera di ignoti. La Corte ha osservato che le doglianz circa l'attribuibilità dell'attività vietata non all'indagato ma ad ignoti attiene al merito delle indagini e non influisce sulla legittimità del provvedimento cautelare che si fonda sulla corrispondenza dell'ipotesi concreta del reato alla sua configurazione astratta, nelle more del completamento delle indagini volte ad accertare gli autori del fatto e le responsabilità e sia chiarita la posizione dell'indagato, figura questa correttamente assegnata "prima facie" allo stesso, legale rappresentante della persona giuridica che, in quanto proprietario e possessore, ha la disponibilità della "res". Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in diSamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga d asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qùalunque supporto argonnentativo a sostegno del decisum: ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. Anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, risolvendosi in censure alla motivazione del provvedimento impugnato. In ordine al periculum in mora, infatti, il Tributiale ha evidenziato che la polizia giudiziaria ha descritto lo svolgimento di un'attività di deposito continua ed ancora in corso e che nell'arco della stessa giornata, durante il sopralluogo, erano stati accertati ben due incendi di rifiuti, rendendo così evidente il pericolo che il terreno possa essere oggetto di nuovi depositi illeciti, con il rischio di combustioni potenzialmente dannose. Trattasi di motivazione che non può certamente considerarsi apparente nemmeno qualora volesse ritenersi che essa non sia immune da censure, sul terreno della ra4ionalità, potendosi, al più, essere ravvisati vizi di logicità, irrilevanti in sede di legittimità, secondo quanto poc'anzi evidenziato, e non di assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltabto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto genèriche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa, determ meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (S 27/11/2008): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina. nando così il venir z. U, n. 3287 del 3 i il Consigliere estensore 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della SS LE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SS delle ammende. Così deciso all'udienza del 29 maggio 2024