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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6744/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] alla VIA CAPRARELLE 1, C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MAROTTA GIUSEPPINA, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata il 28/06/1994 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), residente in [...] alla VIA MAZZINI 30 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DEL GAISO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi mediante modalità cartolare il 26.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.11.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 13.37.2017 in Brusciano (NA), dal quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(09.08.2017), chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge, di disporre l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, cui affidare la casa coniugale e regolamentare il diritto di vista paterno.
si costituiva e, pur associandosi alla domanda di separazione personale, Controparte_1 chiedeva di riconoscere l'addebito al marito e di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, adottando i provvedimenti consequenziali. Domandava altresì di riconoscere un assegno di mantenimento in proprio favore.
Premesso che con sentenza n. 912/2024, pubblicata il 20.03.2024 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e rimessa la causa sul ruolo per le ulteriori domande, le parti con accordo sottoscritto da entrambe rappresentavano di essere addivenute ad un accordo. Rinviata l'udienza del 22.01.2025 per carico di ruolo ed assegnato termine per note con scadenza al 26.02.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia dei difensori.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2. Essendo già stata pronunciata sentenza in merito alla domanda di stato con sentenza n.
912/2024, il thema decidendum del presente giudizio verte sulle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti in ordine alle ulteriori domande, che testualmente riportano:
“
1. La premessa vale patto;
2
2. I costituiti coniugi e dichiarano di voler trasformare la separazione Controparte_1 Parte_1 giudiziale in consensuale e, a tal fine:
a) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare, così come con la sottoscrizione della presente scrittura effettivamente rinunciano, alla domanda di addebito della separazione proposta reciprocamente nei loro confronti nell'ambito del presente giudizio, nel ricorso introduttivo dal e nella comparsa di costituzione dalla Parte_1 CP_1 rispettivamente accettata da ambo le parti.
3. Le costituite parti dichiarano di volersi separare ai seguenti patti e condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
b. la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la Per_1 potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia li, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
c. la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla madre insieme alla figlia minore;
d. entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
e. la permanenza dei figli minori presso il padre sarà stabilità nei termini del seguente calendario di incontri: - il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana, da individuarsi d'accordo tra le parti
e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dal termine di eventuali campi estivi oppure dalle ore 15,30 alle ore 21,30 nei periodi di non frequenza scolastica e nei periodi di frequenza scolastica dall'uscita da scuola fino alle ore 19,30; nonché, fino al mese di settembre 2022, l'intera giornata del sabato dalle 10,00 alle 21,30 alternata con la domenica stessi orari (cioè una giornata il sabato, l'altra la domenica) e, a decorrere dal mese di settembre 2022, in luogo dei sabati/domeniche alternate, per due fine settimana al mese con pernotto dal sabato alle ore 10,30 alla domenica alle ore 21,00; per il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia per 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore alternativamente e ad anni alterni dal 24 dicembre 18,00 alla sera del 26 dicembre e dal 31 dicembre ore 18,00 al 2 gennaio un altro anno, 6 gennaio ad anni alterni;
Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
gesta del papà con il padre;
compleanno della minore preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro o, in mancanza, ad anni alterni con ciascun genitore;
Il tutto facendo salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore in difetto dei quali opererà il calendario come indicato.
f. il sig.re – privo di occupazione stabile – contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 corrispondendo un assegno mensile di € 250,00 euro da versare alla madre a mezzo bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà adeguato in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3 g. gli assegni familiari – ora assegno unico – saranno percepiti dalla madre, domiciliataria Controparte_1 prevalente della prole;
h. le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
i. i coniugi si danno reciproco assenso sin d'ora al rilascio dei rispettivi passaporti personali e/o documenti di riconoscimento validi per espatrio.
l. all'atto della sottoscrizione del presente atto il sig.re corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di euro 3.000,00 (tremilaeuro),a tacitazione di ogni dovuto sinora maturato come arretrato per il mantenimento, dichiarandosi interamente soddisfatta e di non aver null'altro a pretendere dal Parte_1 relativamente a mancati versamenti di quota parte degli assegni di mantenimento per sé e/o per la figlia minore. La sottoscrizione della presente vale come attestazione di ricevuta della somma indicata.
m. Le spese di lite sono interamente compensate”.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Per_1
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti e precedentemente richiamate.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore, considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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