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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4942/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202400013944907000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 06/06/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.293202400013944907000, notificata in data 20/04/2024, con la quale l'Agenzia Entrate di Catania, a seguito del controllo formale del Mod. 730/2020 (redditi anno
2019) chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.136,56 per Irpef, Add. Reg. e Com., sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per carenza di presupposto impositivo e violazione dell'art.53 cost. - illegittimo disconoscimento della detrazione d'imposta per mero errore materiale nella presentazione della dichiarazione - sussistenza degli elementi genetici del diritto al riporto e alla detrazione.
Allega documentazione comprovante le spese effettuate esposte in dichiarazione.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nel comunicare di riservarsi il riesame della documentazione già prodotta dalla ricorrente e di darne riscontro circa l'istruttoria compiuta con successive memorie, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Con successiva memoria, la ricorrente insiste per l'annullamento della cartella di pagamento per manifesta infondatezza della pretesa impositiva in quanto, in violazione del principio di capacità contributiva, disconosce detrazioni d'imposta normativamente spettanti e legittimamente esposte in dichiarazione. Fa, altresì, presente che essendo definitivamente spirato il perentorio termine di cui all'art.32 comma 1 del D.Lgs. 546/92 ogni eventuale produzione documentale da parte dell'Ufficio resistente dovrà essere dichiarata inammissibile e disattesa ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la ricorrente ha regolarmente dato piena prova documentale di aver effettivamente sostenuto le spese di recupero edilizio e di efficientamento energetico dalle quali le detrazioni derivano.
Ne consegue che la cartella di pagamento deve essere certamente annullata per manifesta infondatezza della pretesa impositiva in quanto, in violazione del principio di capacità contributiva, disconosce detrazioni d'imposta normativamente spettanti alla contribuente e legittimamente esposte in dichiarazione anno 2019.
L'esito della controversia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4942/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202400013944907000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 06/06/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.293202400013944907000, notificata in data 20/04/2024, con la quale l'Agenzia Entrate di Catania, a seguito del controllo formale del Mod. 730/2020 (redditi anno
2019) chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.136,56 per Irpef, Add. Reg. e Com., sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per carenza di presupposto impositivo e violazione dell'art.53 cost. - illegittimo disconoscimento della detrazione d'imposta per mero errore materiale nella presentazione della dichiarazione - sussistenza degli elementi genetici del diritto al riporto e alla detrazione.
Allega documentazione comprovante le spese effettuate esposte in dichiarazione.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nel comunicare di riservarsi il riesame della documentazione già prodotta dalla ricorrente e di darne riscontro circa l'istruttoria compiuta con successive memorie, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Con successiva memoria, la ricorrente insiste per l'annullamento della cartella di pagamento per manifesta infondatezza della pretesa impositiva in quanto, in violazione del principio di capacità contributiva, disconosce detrazioni d'imposta normativamente spettanti e legittimamente esposte in dichiarazione. Fa, altresì, presente che essendo definitivamente spirato il perentorio termine di cui all'art.32 comma 1 del D.Lgs. 546/92 ogni eventuale produzione documentale da parte dell'Ufficio resistente dovrà essere dichiarata inammissibile e disattesa ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la ricorrente ha regolarmente dato piena prova documentale di aver effettivamente sostenuto le spese di recupero edilizio e di efficientamento energetico dalle quali le detrazioni derivano.
Ne consegue che la cartella di pagamento deve essere certamente annullata per manifesta infondatezza della pretesa impositiva in quanto, in violazione del principio di capacità contributiva, disconosce detrazioni d'imposta normativamente spettanti alla contribuente e legittimamente esposte in dichiarazione anno 2019.
L'esito della controversia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè