Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio
Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio