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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1573 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Patrizia Longo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola
(Cs) alla via G. Falcone e P. Borsellino n. 6, come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 5.11.2018; opponente
E
(IÀ , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 Controparte_1 legale in ZI Mestre alla via Terraglio n. 63, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di ZI RO , REA n. 420580, partita iva , e per essa, P.IVA_1 P.IVA_2 quale mandataria, giusta procura speciale conferita con atto notarile del 9.12.2020, rep. 42351- racc. 15678, in persona del procuratore , come da Controparte_2 Controparte_3 procura conferita con atto del 21.12.2020, rep. 42416 – racc. 15733, con sede legale in ZI
Mestre alla via Terraglio n. 63, IÀ cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro CP_4 delle Imprese di ZI RO , REA n. 432072, partita iva , P.IVA_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da procura generale alle liti conferita con atto notarile rep. 44583 – racc. 16958, ed elettivamente presso il suo studio sito in Verona al v. lo S.
Bernardino 5A, come indicato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
23.02.2023; opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 5.11.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2018, emesso dal Tribunale di Paola in data 11.09.2018 e notificato il 19.09.2018, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 7.526,33, oltre Controparte_1 interessi come richiesti e spese procedurali, liquidate nel complessivo importo di euro 685,50, oltre accessori come per legge. Premessa l'afferenza del credito ingiunto ad una presunta esposizione debitoria maturata a suo carico in conseguenza di un finanziamento stipulato nell'anno 2002 con la società Linea s.p.a. collegato ad una carta di credito “Cattolica Card”,
l'opponente ha rilevato: - la prescrizione della pretesa creditoria azionata, stante il decorso dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente pattuita (ovvero dal 20.06.2003) del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (a nulla rilevando, in ogni caso, ai fini dell'interruzione del medesimo termine prescrizionale, una missiva risalente al 2016, in quanto, seppur a lui indirizzata, ricevuta da una persona sconosciuta e non avente con lo stesso alcun legame); - la nullità del contratto per carenza di forma scritta, atteso il disconoscimento della conformità all'originale della copia prodotta;
- la non congrua indicazione, anche alla luce della documentazione prodotta in sede monitoria, degli oneri applicati ai fini del calcolo del credito ingiunto;
- la nullità del contratto stante la sottoscrizione su un foglio separato di clausole vessatorie, con la conseguente violazione dell'art. 1341 c.c. per l'assenza di una specifica approvazione per iscritto delle medesime clausole.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare la mancata debenza a suo carico di alcuna Parte_1 somma, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato e/o, in subordine, della nullità del contratto ovvero delle clausole vessatorie in esso indicate o, comunque, in via gradata, di determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti, anche eventualmente ponendo in compensazione le somme indebitamente percepite dalla società emittente con quelle da lui ancora dovute, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa depositata il 10.01.2020 si è costituita in giudizio la (la cui Controparte_1 denominazione è mutata in corso di causa, ovvero dall'1.01.2021, in . La Controparte_1 stessa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato: - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, decorrendo, nel caso (come nella specie) di una linea di fido ad uso rotativo collegata a una carta di credito, di durata illimitata, il relativo termine decennale (comunque utilmente interrotto con l'invio di plurime missive) dall'ultimo pagamento eseguito dal debitore, avvenuto in data 10.05.2010 (come risultante dall'estratto conto integrale ed analitico IÀ depositato in sede monitoria e in alcun modo contestato); - l'inammissibilità e genericità del disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento depositata nel procedimento monitorio;
- la congrua prova del credito ingiunto, tenuto conto della documentazione IÀ prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e della specifica indicazione nel contratto di finanziamento stipulato con l'opponente degli oneri legittimamente
2 pattuiti ed applicati;
- la genericità delle avverse contestazioni, costituenti mere clausole di stile senza alcun specifico riferimento al caso concreto;
- la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. di presunte clausole vessatorie (a fronte, in ogni caso, dell'assenza di qualsivoglia prova offerta dall'opponente circa l'idoneità delle medesime clausole a determinare un significativo squilibrio tra le parti degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto); - l'inammissibilità dell'avversa richiesta di compensazione, in quanto del tutto generica e, comunque, non proponibile nei confronti della medesima società, quale mera cessionaria del credito ingiunto e non del relativo contratto. Pertanto, la ha chiesto, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in via principale, il rigetto dell'avversa opposizione con la conferma del decreto opposto o, comunque, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 7.526,33, oltre interessi e spese della procedura monitoria, o di quella diversa ritenuta dovuta, in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione delle parti (tenuta il 14.01.2020) è stata disattesa l'istanza della società opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato ex art. 648 c.p.c..
Nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Stante l'esito negativo delle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti, è stata fissata l'udienza del 14.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da non è suscettibile di Parte_1 accoglimento.
Considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, va rilevato che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per
3 ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.. L'oggetto del giudizio di opposizione, dunque, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno al momento della decisione della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza, nel caso di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione assunta dalla controparte deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza) (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui
è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto ad esso sotteso e della relativa documentazione contabile;
mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili (cfr. al riguardo, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Così come, visto l'estratto conto certificato IÀ prodotto dalla società opposta in sede monitoria
(unitamente al contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 6.06.2002), occorre rilevare che, secondo quanto di recente osservato in sede giurisprudenziale, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se
l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. civ. sez. III del 10.05.2024 n. 12818).
Tanto premesso, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, va rilevato che, nei rapporti obbligatori derivanti da contratti di finanziamento, mutuo o prestito, il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata contrattualmente prevista ovvero, nei casi in cui il contratto preveda una linea di credito a tempo indeterminato, come avviene per le carte di credito cd. revolving, dal momento dell'ultima manifestazione di volontà negoziale da parte del debitore, da intendersi quale ultimo pagamento eseguito in favore dell'ente
4 creditore. Tale ultima attività, infatti, integra gli estremi del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con l'effetto interruttivo della prescrizione e la conseguente decorrenza ex novo del termine prescrizionale decennale dalla data del medesimo pagamento. Dunque, posto che con il contratto sotteso al credito ingiunto è stato concesso un fido ad uso rotativo mediante l'utilizzo di una carta di credito, il dies a quo del termine decennale di prescrizione deve essere individuato nella data dell'ultima manifestazione di volontà negoziale riferibile al debitore, ovvero dell'ultimo pagamento da lui eseguito. Ebbene, dall'estratto conto analitico depositato in atti risulta che l'ultimo pagamento effettuato risale al 10.05.2010, sicché, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta in data 19.09.2018), non era certamente spirato il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27944, secondo cui “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”). Peraltro, posto che alcuna specifica contestazione è stata mossa in ordine alle operazioni annotate nell'estratto conto certificato prodotto in atti (e, quindi, anche alla data dell'anzidetto ultimo pagamento eseguito), è indubbio che, pur a fronte del periodo di utilizzo della carta di credito collegata al fido indicato nel contratto, il rapporto è, in ogni caso, proseguito con un ultimo versamento eseguito, come detto, nel maggio 2010. Quanto osservato, tra l'altro, esime dalla compiuta delibazione delle contestazioni mosse dall'opponente circa l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale della raccomandata a/r del 7.06.2016 prodotta in atti (infatti, anche a prescindere da tale missiva, comunque, il decennio di cui all'art. 2946 c.c. è stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto). Ciò, comunque, non senza evidenziare che, a fronte della spedizione e ricezione in data 9.08.2016 dell'anzidetta missiva (valida anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, come in essa espressamente indicato) presso l'indirizzo dell'opponente (ovvero lo stesso presso cui ha ricevuto la notifica del decreto monitorio impugnato), alcuna specifica allegazione e prova è stata dallo stesso offerta al fine di superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (come evidenziato anche dalla società opposta). L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va, dunque, disattesa.
Parimenti, prive di plauso sono le asserzioni con cui ha disconosciuto la Parte_1 conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento posto a base del credito ingiunto ex adverso prodotta.
È, infatti, noto che, in forza dell'art. 2719 c.c., l'onere di disconoscimento riguarda (oltre quello di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.) anche la negazione di conformità all'originale della copia
(fotografica o fotostatica) prodotta in giudizio dall'altra parte (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'8.08.2000 n. 10423). Invero, se è prodotta in giudizio la copia di un documento
5 ritenuta non conforme all'originale, la parte, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve negare tale conformità e, poi, nel caso di deposito in giudizio dell'originale, eventualmente disconoscerlo.
Tuttavia, mentre il disconoscimento formale della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. è superabile solo attraverso l'esperimento della procedura di verificazione prevista dall'art. 216 c.p.c., quello derivante dall'art. 2719 c.c. per le copie delle scritture non esclude la possibilità di desumere aliunde la loro conformità agli originali attraverso il ricorso ad altri mezzi di prova e, se del caso, anche a presunzioni semplici (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. civ. del 15.10.2009 n. 21914), nonché, comunque, nel caso di disconoscimento ex art. 2719 c.c., la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI ord. n. 29993 del
13.12.2017 e Cass. civ. sez. III n. 7775 del 3.04.2014). Ebbene, non può che rilevarsi (come eccepito anche dalla società opposta) l'estrema genericità delle asserzioni con cui l'opponente ha inteso contestare la conformità all'originale della copia del contratto depositata in atti, nulla avendo argomentato in ordine sia agli aspetti di presunta difformità del medesimo documento, sia alle sottese ragioni. Di qui, l'inefficacia dell'eccezione in esame.
Parimenti, vanno disattese le censure prospettate dall'opponente in ordine alla presunta vessatorietà di talune clausole contrattuali (neppure specificamente indicate) e alla loro invalidità, in quanto non correttamente approvate in modo specifico per iscritto. Come noto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole che, per la loro natura, determinano uno squilibrio contrattuale in favore della parte predisponente (come, ad esempio, quelle relative alla decadenza, alla mora, alla facoltà di recesso o sospensione della prestazione) devono essere specificamente approvate per iscritto dall'altra parte mediante una sottoscrizione separata, in quanto in tal modo si intende garantire la piena consapevolezza del medesimo contraente rispetto al contenuto di clausole a lui sfavorevoli. Invero, l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore può dirsi assolto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni del contratto;
tale requisito, infatti,
è finalizzato a richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di una determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
21816/2009, Cass. n. 5733/2008 e Cass. n. 2077/2005). Quindi, devono ritenersi valide le clausole che, seppur vessatorie, siano state oggetto di specifica sottoscrizione, anche se collocate separatamente dal corpo negoziale, essendo necessaria la sola consapevole e distinta approvazione da parte del contraente. Ebbene, nel caso in esame, non solo si evincono elementi tali da comprovare l'esistenza di uno squilibrio contrattuale rilevante ai fini della validità del contratto e/o di alcune clausole in esso inserite (peraltro, si ribadisce, neppure specificamente
6 indicate da parte opponente), né si rinviene alcun profilo di nullità, trattandosi di clausole che, oltre che per la maggior parte riproduttive di previsioni normative (come quelle in tema di mora e decadenza dal beneficio del termine), sono state, in ogni caso, regolarmente e specificamente approvate per iscritto dall'opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c., a nulla rilevando la loro collocazione nel foglio successivo rispetto a quello in cui è stata apposta la relativa sottoscrizione
(cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. I del 4.05.2000 n. 5578, secondo cui “Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., è da ritenersi valida la clausola vessatoria approvata con sottoscrizione distinta da quella del contratto, anche se tale approvazione non segua la letterale enunciazione della clausola ma sia apposta su documento separato, oppure in calce al mero richiamo alla suddetta clausola, individuata con il numero o il titolo”).
Parimenti, non si evincono profili di indeterminatezza delle clausole contrattuali tali da inficiare la validità delle stesse e/o del contratto ex art. 1346 c.c. Risulta, infatti, tra l'altro, specificamente indicato un TAN pari al 15% e un TAEG nella misura del 16,08%, così come, a dispetto di quanto dedotto da parte opponente, nella clausola n. 12 risulta specificamente indicato il tasso di mora, pari a quello degli interessi corrispettivi contrattualmente previsti e, comunque, conforme alle disposizioni del d.l. n. 394/2000. Tanto, peraltro, non senza evidenziare che l'esigenza della forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c. nel caso di interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale, deve ritenersi soddisfatta non solo nel caso di indicazione in cifre nel documento negoziale del tasso di interesse specificamente pattuito, ma anche laddove, in ottemperanza ai principi generali di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso convenzionale.
Infatti, ai fini della validità di tale modalità di determinazione del tasso di interesse (cosiddetta per relationem) è condizione necessaria e sufficiente il riferimento a criteri prestabiliti e elementi fattuali esterni oggettivamente verificabili, così da escludere che il parametro previsto consenta, in sostanza, il potere di ingerenza di una parte (ovvero dell'istituto di credito) e, quindi, la possibile unilaterale determinazione ad opera della stessa dell'interesse concretamente applicabile
(cfr. in tal senso Cass. civ. del 13.06.2024 n. 16456, secondo cui “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”).
Infine, in ordine al quantum del credito ingiunto, occorre rilevare che, a fronte delle risultanze dell'estratto conto integrale ed analitico depositato dalla società opposta recante un saldo finale corrispondente alla somma oggetto di ingiunzione (cfr. l'allegato n. 10 IÀ prodotto in sede
7 monitoria), l'opponente si è limitato a prospettare contestazioni generiche e non supportate da congrui riscontri probatori (anche in considerazione di quanto indicato nella consulenza tecnica di parte depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio). Né, giova precisare, rileverebbe, ai fini di un ricalcolo degli interessi, un'eventuale applicazione nel corso del rapporto di un TAEG superiore rispetto a quello pattuito, trattandosi, tra l'altro, di un contratto (anche se lo volessimo qualificare come rientrante nel credito al consumo) stipulato prima del 19.09.2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, è intervenuto sul
Titolo VI, Capo II, del Tub novellando il preesistente art. 121 ed inserendo l'art. 125 bis. Invero,
è ormai pacifico che, nel caso di effettiva applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello pattuito in contratto si sarebbe, al più, potuto configurare (stante la mera ratio informativa di tale indice) un inadempimento contrattuale o precontrattuale dell'istituto di credito finanziatore, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria della parte finanziata per il ristoro dell'eventuale danno patito per avere confidato in un costo complessivo del prestito diverso da quello reale (danno, per la precisione, al massimo, consistente nell'eventuale differenza, in termini di maggior costo, del contratto stipulato rispetto ad altre proposte di finanziamento non prese in considerazione poiché apparentemente più onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose). Azione, all'evidenza, diversa rispetto a quella proposta nella fattispecie in esame (cfr. in proposito Cass. civ. n. 39169 del 9.12.2021, con cui è stato rilevato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
L'opposizione proposta da va, quindi, disattesa, con la conferma, per l'effetto, Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 387/2018, emesso dal Tribunale di Paola in data 11.09.2018, di cui va dichiarata l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
La natura delle questioni trattate e la pronuncia in corso di causa di arresti giurisprudenziali con cui sono stati affermati principi dirimenti ai fini della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1573/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 387/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 11.09.2018, di cui va dichiarata l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola, 30.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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