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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1932/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1932/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LORINI MILANI SABRINA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BROGGINI KATIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/02/2004 in Angera dai Signori e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Angera al n. 4, anno 2004, parte II, seria A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Angera a mezzo della comunicazione da parte della Cancelleria di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_ amministrazione.
3. Disporre che avrà collocazione abitativa prevalente presso la madre.
4. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18.00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di Natale dal 24.12.al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre ( Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo Pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Nel periodo estivo (giugnoagosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando alla madre in via Persona_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario, l'importo di Euro 400,00 mensili che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI a decorrere da maggio 2026. 6. Disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio studente, non economicamente autosufficiente, con Per_2 il medesimo convivente;
7. Disporre a carico esclusivo del padre, signor tutte le spese straordinarie per i Parte_2 due figli, e come di seguito specificate: • spese mediche (da documentare, anche successivamente Persona_1 Per_2 all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali (e/o lenti a contatto) non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private di sostegno allo studio;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente;
• spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) viaggi e vacanze;
d) patente sia del ciclomotore che della vettura;
7. L'assegno unico per la figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Persona_1 Pt_1
8. Disporre che il signor a titolo di assegno divorzile, verserà alla signora ,
[...] Parte_2 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario, l'importo di Euro 550,00 che sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI a decorrere dal mese di maggio 2026. 9. Le parti si danno reciprocamente atto che rimangono salvi i reciproci diritti di credito/ debito connessi alle questioni patrimoniali relative a finanziamenti contratti durante la convivenza e alle questioni societarie che andranno separatamente definite. 10. Dichiarare la compensazione delle spese di lite. ***** Quanto sopra premesso e richiamato, i signori Pt_1
e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, DICHIARANO ALTRESI' di volersi
[...] Parte_2 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati al comma 2° dell'art. 473 bis.51, c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, le parti hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che hanno contratto matrimonio concordatario il 14/02/2004 in Comune ad Angera ove è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, anno 2004, parte II, serie A (doc 1 e che dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli: , Parte_3 maggiorenne (nato ad [...] il [...] – C.F.: ) e CodiceFiscale_3 Parte_4
, minorenne (nata ad [...] il [...] – C.F.: ), entrambi ancora
[...] CodiceFiscale_4 non economicamente autosufficienti.
Quindi, con sentenza n. 541/2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e con sentenza n. Per_ 712/2024 sono state stabilite le seguenti condizioni “1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle Per_ decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il Per_ padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Per_ ISTAT costo vita FOI;
5. dispone che le spese straordinarie per i due figli, ed , come di Per_2 seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
6. dispone che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 550,00 con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
7. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024; 8. dà atto che, a fronte di detta previsione, il sig. dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per Pt_2 finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig.
9. dispone la compensazione delle spese di lite”. Pt_2
***
Con note depositate nei termini, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate. Con ordinanza del 27/11/2025, depositata in data 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 541/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio di dover omologare le condizioni di divorzio così come declinate dalle parti, trattandosi di condizioni compatibili con il benessere della prole e conformi al loro interesse e al diritto alla bigenitorialità.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
14/02/2004 in Comune ad Angera ove è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, anno 2004;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio, di cui sopra, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
4) prende atto degli accordi intercorrenti tra le parti;
5) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1932/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LORINI MILANI SABRINA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BROGGINI KATIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/02/2004 in Angera dai Signori e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Angera al n. 4, anno 2004, parte II, seria A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Angera a mezzo della comunicazione da parte della Cancelleria di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_ amministrazione.
3. Disporre che avrà collocazione abitativa prevalente presso la madre.
4. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18.00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di Natale dal 24.12.al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre ( Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo Pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Nel periodo estivo (giugnoagosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando alla madre in via Persona_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario, l'importo di Euro 400,00 mensili che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI a decorrere da maggio 2026. 6. Disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio studente, non economicamente autosufficiente, con Per_2 il medesimo convivente;
7. Disporre a carico esclusivo del padre, signor tutte le spese straordinarie per i Parte_2 due figli, e come di seguito specificate: • spese mediche (da documentare, anche successivamente Persona_1 Per_2 all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali (e/o lenti a contatto) non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private di sostegno allo studio;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente;
• spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) viaggi e vacanze;
d) patente sia del ciclomotore che della vettura;
7. L'assegno unico per la figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Persona_1 Pt_1
8. Disporre che il signor a titolo di assegno divorzile, verserà alla signora ,
[...] Parte_2 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario, l'importo di Euro 550,00 che sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI a decorrere dal mese di maggio 2026. 9. Le parti si danno reciprocamente atto che rimangono salvi i reciproci diritti di credito/ debito connessi alle questioni patrimoniali relative a finanziamenti contratti durante la convivenza e alle questioni societarie che andranno separatamente definite. 10. Dichiarare la compensazione delle spese di lite. ***** Quanto sopra premesso e richiamato, i signori Pt_1
e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, DICHIARANO ALTRESI' di volersi
[...] Parte_2 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati al comma 2° dell'art. 473 bis.51, c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, le parti hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che hanno contratto matrimonio concordatario il 14/02/2004 in Comune ad Angera ove è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, anno 2004, parte II, serie A (doc 1 e che dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli: , Parte_3 maggiorenne (nato ad [...] il [...] – C.F.: ) e CodiceFiscale_3 Parte_4
, minorenne (nata ad [...] il [...] – C.F.: ), entrambi ancora
[...] CodiceFiscale_4 non economicamente autosufficienti.
Quindi, con sentenza n. 541/2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e con sentenza n. Per_ 712/2024 sono state stabilite le seguenti condizioni “1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle Per_ decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il Per_ padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Per_ ISTAT costo vita FOI;
5. dispone che le spese straordinarie per i due figli, ed , come di Per_2 seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
6. dispone che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 550,00 con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
7. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024; 8. dà atto che, a fronte di detta previsione, il sig. dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per Pt_2 finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig.
9. dispone la compensazione delle spese di lite”. Pt_2
***
Con note depositate nei termini, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate. Con ordinanza del 27/11/2025, depositata in data 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 541/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio di dover omologare le condizioni di divorzio così come declinate dalle parti, trattandosi di condizioni compatibili con il benessere della prole e conformi al loro interesse e al diritto alla bigenitorialità.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
14/02/2004 in Comune ad Angera ove è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, anno 2004;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio, di cui sopra, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
4) prende atto degli accordi intercorrenti tra le parti;
5) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO