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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA PALMINTERI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO GRANDINETTI
, nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si redigono e depositano le presenti Parte_1 note di trattazione scritta, con le quali si insiste in tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito in seno all'atto introduttivo del 11.11.2023, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con decreto del 2.7.2024, reso nell'ambito del presente giudizio, il Giudice ha rilevato l'assenza nel fascicolo della prova di avvenuta consegna della notifica del ricorso e della schermata INI-PEC attestante gli indirizzi utilizzati per la notifica stessa.
Pertanto, si procede al deposito di tali ricevute, attestanti la regolare notifica effettuata nei confronti di: E
- , all'indirizzo PEC;
Controparte_3 Email_1
E
- agli indirizzi PEC e CP_2 Email_3
t. Email_4
Si segnala che l' non risulta presente all'interno del registro INI-PEC, in quanto non è un CP_2 soggetto iscritto né al Registro delle Imprese né all'Albo degli Ordini Professionali, unici soggetti per i quali la legge prevede l'inserimento in tale elenco. Gli indirizzi PEC dell' e delle sue sedi territoriali sono reperibili attraverso il sito ufficiale CP_2 dell'Ente e tramite pubblici registri della Pubblica Amministrazione, in particolare l'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), che alla data della notifica indicava come PEC primaria E
e come PEC della sede territoriale Email_4
Direzione Provinciale di Agrigento il seguente indirizzo:
t. Email_3
Si evidenzia, inoltre, che sul registro IPA è espressamente indicato che i suddetti indirizzi PEC costituiscono domicili digitali dell sin dal 12.04.2019 ed invero le notifiche sono state effettuate CP_2 in data 14.12.2023.
Ne consegue che la notifica è stata regolarmente effettuata agli indirizzi PEC istituzionali dell' CP_2 risultanti dal registro IPA alla data della notifica, come comprovato dalla schermata allegata.
Premesso quanto sopra, con le presente note ci si riporta alle difese e conclusioni rassegnate in atti
e scritti, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte.
***
Tutto ciò premesso, il sig. , come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che Parte_1
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
- ritenere e dichiarare illegittima, nulla o, comunque, priva di effetti con qualunque statuizione ritenuta opportuna, l'intimazione di pagamento relativamente agli avvisi di addebito impugnati;
- ritenere e dichiarare illegittime, nulle o, comunque, prive di effetto con qualunque statuizione ritenuta opportuna, tutti gli avvisi di addebito impugnati per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex DM
55/14, CPA e IVA, maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.” vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“evidenzia che alla data dell'odierno deposito non risulta in fascicolo allegazione da parte del
Ricorrente inerente la notificazione degli atti per chiamata in giudizio nei confronti di Ove CP_2 detta chiamata dovesse risultare non realizzata ovvero illegittima, si chiede disporsi improcedibilità dell'azione.
In ogni caso, l' richiama le proprie Memorie Difensive per costituzione, ivi da intendersi CP_4 integralmente ripetute e trascritte, unitamente agli allegati in quella sede depositati e conferma le proprie conclusioni così come in detta Memorie Difensive per costituzione rassegnate: VOGLIA L'ILL.MA AUTORITA' ADITA respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via principale
- rigettare le domande avanzate dal ricorrente e confermare attuale validità ed efficacia dell'Intimazione n.291 2023 9001 109 463 3000 e dei prodromici seguenti Avvisi di Addebito, con i crediti relativi vantati: Avviso di addebito n. 591 2017 000 107 3918; Avviso di addebito n.591 2018
000 059 282 6000; Avviso di addebito n.591 2018 000 236 841 9000; Avviso di addebito n.591 2019
000 084 320 2000; Avviso di addebito n.591 2019 000 213 671 0000; Avviso di addebito n.591 2021
000 112 691 5000; in subordine
- in caso di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, ritenere e dichiarare comunque valida
l'intimazione n.291 2023 9001 109 463 3000, regolarmente notificata il 05.10.2023, come pacificamente ammesso dal ricorrente, con riguardo:
a) ai prodromici atti non dedotti nel presente procedimento (le sei cartelle di pagamento)
b) ai prodromici avvisi di accertamento dedotti nel presente giudizio che risulteranno validi ed efficaci, per l'effetto dichiarando la piena validità ed efficacia degli stessi e dei crediti ivi consacrati, unitamente all'intimazione opposta. in ulteriore subordine
- nell'eventualità dell'accoglimento delle domande del Sig. , ut supra, per l'emergere, Parte_1 nel corso del giudizio, eventuali invalidità di atti o procedimenti estranei e diversi a quello della riscossione, accertare e dichiarare, espressamente, per i motivi esposti, l'estraneità dell' e, CP_4 conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità, mantenendola indenne da ogni onere derivante dal presente Giudizio, da porre a carico dell'Ente creditore, anch'esso convenuto in
Giudizio, in ragione delle responsabilità eventualmente emerse, che pertanto, manleverà l'
[...]
da ogni onere. Controparte_5
Condannare, Parte Ricorrente al pagamento delle spese del presente Giudizio.” oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120239001094633000, notificata il 5.10.2023 per i seguenti avvisi: CP_ 1) avviso di addebito n. 59120170001073918000 formato per ruolo emesso da sede di Sciacca e assunto come notificato il 11.10.2017, per l'importo di € 1.319,31, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2016 e 2017; CP_ 2) avviso di addebito n. 59120180000592826000 formato per ruolo emesso da sede di Sciacca e assunto come notificato il 20.6.2018, per l'importo di € 3.872,24, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2017 e 2018;
3) avviso di addebito n. 59120180002368419000, assunto come notificato il 24.12.2018, per l'importo di € 2.523,19, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2017 e 2018;
4) avviso di addebito n. 59120190000843202000, assunto come notificato il 12.10.2019, per l'importo di € 2.471,70, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2018 e 2019;
5) avviso di addebito n. 59120190002136710000, assunto come notificato il 25.01.2020, per l'importo di € 2.392,45, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2018 e 2019;
6) avviso di addebito n. 59120210001126915000, assunto come notificato il 08.12.2021, per l'importo di € 3.723,00, relativo a contributi IVS e accessori degli anni 2019 e 2021.
Ha riferito che l'intimazione di pagamento n. 29120239001094633000 notificata al sig. il Pt_1
5.10.2023 è il primo e unico atto ricevuto e ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e
10, Legge 335/1995.
Ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi:
I) nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica ex artt. 25 e 26 d.p.r. n. 602/73,
30 d.l. 78/2010 ed artt. 137 e ss. c.p.c. -illegittimità della pretesa sanzionatoria.
II) nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti per inesistenza dei titoli effetto dell'omessa sottoscrizione dei ruoli.
III) nullità degli atti impugnati per violazione degli artt. 7 comma 1 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della l. 241/1990 per mancata indicazione della data di consegna dei ruoli ed omessa e/o errata indicazione degli importi dovuti a titolo di interessi applicati dagli enti impositori, nonché per interessi moratori e compensi di riscossione
NEL MERITO. inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione, inesigibilità del credito e/o decadenza dalla potestà sanzionatoria
Ha chiesto la sospensione del ruolo.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_4
Preliminarmente ha evidenziato che l'Intimazione opposta è stata realizzata da per CP_4 inadempimenti inerenti:
- sei prodromiche cartelle di pagamento;
- sei prodromici Avvisi di Addebito ed ha evidenziato che il ricorrente ha impugnato in Giudizio soltanto i sei prodromici Avvisi di Addebito. I. Sulla mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'Intimazione di pagamento impugnata ha dedotto l'assoluta carenza di legittimazione passiva della odierna resistente.
II. Sull'invocata prescrizione asseritamente maturata tra la data di notifica degli Avvisi di addebito e l'Intimazione di Pagamento opposta l'Intimazione di pagamento impugnata è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ed ha richiamato la normativa COVID.
III. Sulla nullità per inesistenza dei titoli e degli avvisi di addebito opposti – difetto di sottoscrizione dei ruoli
Anche con riguardo alla censura in questione è priva di legittimazione passiva, essendo la CP_4 stessa relativa ad un atto proprio dell'Ente Impositore.
IV. Sulla mancata indicazione della data di consegna dei ruoli ed omessa indicazione degli importi dovuti a titoli di interessi applicati dagli Enti impositori e dei compensi di riscossione
Anche tale motivo di ricorso è infondato: l'Intimazione di pagamento è una diffida ad adempiere un debito, le cui ragioni del credito sono già state portate a conoscenza del debitore a mezzo i prodromici atti impositivi.
L'intimazione impugnata reca, comunque, chiaramente il creditore, le ragioni del credito, l'atto impositivo, il periodo d'imposta, il credito vantato in tutte le sue componenti e partite, ivi compresi gli interessi applicati dall'Ente impositore, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, contrariamente a quanto sostenuto, occorre sottolineare come univoca è la Giurisprudenza nel ritenere la non necessità di una particolare esposizione dei calcoli adottati per la determinazione delle componenti accessorie richieste, rispetto al tributo accertato e non versato, sebbene dovuto. (Cass. Civ. 8149/2019).
Ha insistito nell'affermare che l'eventuale accoglimento del motivo di cui si discute non potrebbe comportare l'invalidità complessiva dell'atto opposto, bensì, soltanto il loro ricalcolo, ovvero, rimarrebbe comunque, la validità ed efficacia dell'atto in relazione ai tributi accertati ed ancora dovuti.
L' sebbene regolarmente vocato non si è costituito. CP_2
La causa, omessa ogni attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, assegnata all'odierno decidente è stata discussa all'udienza del 23 aprile 2025 con la modalità della trattazione scritta.
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In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziale. Preliminarmente si da atto della mancata costituzione dell' sebbene regolarmente vocata in CP_2 giudizio.
In apertura di motivazione si deve rilevare a Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' avendo parte ricorrente eccepito vizi riferibili unicamente al merito CP_4 della pretesa contributiva (cfr. SS.UU. 7514 del 8.3.2022).
Parte ricorrente ha contestato la ricezione dei seguenti avvisi e conseguentemente la loro prescrizione:
1) Avviso di addebito n. 591 2017 000 107 3918 notificato il 11.10.2017 per contributi IVS e accessori
– anni 2016/2017,
2) Avviso di addebito n.591 2018 000 059 282 6000 notificato il 20.06.2018 per contributi IVS e accessori – anni 2017/2018,
3) Avviso di addebito n.591 2018 000 236 841 9000 notificato il 24.12.2018 per contributi IVS e accessori – anni 2017/2018,
4) Avviso di addebito n.591 2019 000 084 320 2000 notificato il 12.10.2019 per contributi IVS e accessori – anni 2018/2019,
5) Avviso di addebito n.591 2019 000 213 671 0000 notificato il 25.01.2020 per contributi IVS e accessori – anni 2018/2019,
6) Avviso di addebito n.591 2021 000 112 691 5000 notificato il 08.12.2021 per contributi IVS e accessori – anni 2019/2021.
La mancata costituzione dell' non consente di verificare l'effettiva notifica degli avvisi suddetti, CP_2 va anzitutto rilevato che eventuali vizi di notifica dell'avviso di addebito non determinano affatto l'illegittimità dello stesso, né tantomeno implicano la cancellazione dei crediti, che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva.
La notifica della cartella serve a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.
Pertanto l'eventuale nullità della notifica così come l'omessa notifica non potrebbero mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza del termine perentorio di impugnazione.
Va anche aggiunto che la successiva intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale, che consiste nel portare a conoscenza del contribuente la pretesa contributiva per la prima volta, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta da regolare notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito.
Ne consegue che, nell'ipotesi di nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, che, nel caso in esame, è l'intimazione di pagamento, rispetto alla quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (sul punto si richiama Cass.
24506/2016).
Ciò posto, l'opponente non ha contestato in alcun modo la debenza degli omessi obblighi contributivi, ma si è limitato ad eccepire l'inesistenza/nullità della notifica del titolo originario, inesistenza e/o nullità che, come già detto in precedenza, non hanno l'effetto di determinare l'inesigibilità del credito previdenziale.
L'atto di intimazione, è stato redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall' sicché lo stesso non è annullabile perché, per la natura vincolata che lo Controparte_5 caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato
(ex plurimis si richiama Cassazione ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022, nella quale si rappresenta che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa).
Occorre esaminare l'eventuale maturata prescrizione quinquennale tra l'esigibilità dei contributi e la notifica dell'intimazione di pagamento, qualificabile come primo atto interruttivo della prescrizione stessa, rappresentato dall'intimazione di pagamento qui opposta (5.10.2023).
La Suprema Corte coglie l'occasione per ribadire il proprio costante orientamento in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata . CP_2
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.
1557/2020).
Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997).
Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997).
Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass.
22336/2022; Cass. 21816/2022).
Nel caso di specie, ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, per richiedere il preteso contributo previdenziale relativo all'anno 2018, va individuato nella scadenza prevista per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte, ossia il 2 luglio 2018 anziché il 16 giugno, prorogata dal D.P.C.M. 10 agosto 2018 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 14-08-2018.
Pertanto, è da tale termine che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l' può far CP_2 valere i propri diritti e dal quale iniziano a decorrere i termini di prescrizione quinquennale andava a scadere il 2 luglio 2023, pertanto alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuto in data 5 ottobre
2023 il termine di prescrizione era maturato per i seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 591 2017 000 107 3918 per contributi IVS e accessori – anni 2016/2017,
2) Avviso di addebito n.591 2018 000 059 282 6000 per contributi IVS e accessori – anni 2017/2018,
3) Avviso di addebito n.591 2018 000 236 841 9000 per contributi IVS e accessori – anni 2017/2018.
Mentre per gli altri avvisi facenti riferimento a contributi IVS 2018/2019 quando è stata notificata l'intimazione di pagamento, (5.10.2023) non era ancora maturata l'eccepita prescrizione.
Vanno rigettati gli altri motivi come ben precisato dall' l'intimazione di pagamento è una diffida CP_4
a pagare quanto in essa specificatamente indicato.
Ciò detto il ricorso va accolto solo per quanto riguarda dichiara prescritto gli avvisi di addebito n.59120170001073918000, n. 59120180000592826000 e n.591 2018 000 236 841 9000, va rigettato per gli altri avvisi.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese legali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi oggetto degli avvisi di addebito n.59120170001073918000, n. 59120180000592826000 e n.591 2018 000 236 841 9000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese
Sciacca, 4 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini