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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2303/2024, promosso con ricorso depositato in data 16.5.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Pozzobon n. 3;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori (C.F.: ) nato a [...] C.F._3
Treviso il 24 settembre 1970 e (C.F.: ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._4
19 luglio 1960 celebrato in Repubblica di San Marino (EE) e registrato presso il comune di Istrana (TV) al numero 4, parte 2° serie C anno 2010; ordinare la trascrizione dell'e mananda sentenza al competente ufficiale di stato civile del comune di Istrana (TV).
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Parte_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 25.2.2010 nella Repubblica di San Marino con la signora Controparte_1
(matrimonio poi trascritto in Italia) e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno, in ragione dell'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, la quale aveva fatto rientro in Brasile facendo perdere le sue tracce.
Per tale ragione, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Parte_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 17.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del Controparte_1
decreto e del ricorso.
Il ricorrente non depositava le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 29.10.2024, il Giudice relatore dichiarava la contumacia della resistente e disponeva un breve rinvio per consentire al ricorrente di comparire personalmente.
Alla successiva udienza del 10.12.2024, il Giudice relatore sentiva il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza n. 2138/2024 pubblicata in data
17.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, e previa riassegnazione a questo Giudice del presente fascicolo, il procuratore di parte ricorrente compariva nuovamente all'udienza del 16.12.2025.
Il Giudice relatore invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge infatti che, a seguito della comparizione davanti al Giudice relatore designato in data
10.12.2024, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Istrana è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese processuali, viste le conclusioni del ricorrente con riguardo al solo status e la mancata opposizione della resistente contumace.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , nato a [...] il Parte_1
24.9.1970, e , nata a [...] il [...], coniugatisi nella Repubblica Controparte_1
di San Marino il 25.2.2010, atto trascritto al n. 4, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Istrana;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2303/2024, promosso con ricorso depositato in data 16.5.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Pozzobon n. 3;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori (C.F.: ) nato a [...] C.F._3
Treviso il 24 settembre 1970 e (C.F.: ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._4
19 luglio 1960 celebrato in Repubblica di San Marino (EE) e registrato presso il comune di Istrana (TV) al numero 4, parte 2° serie C anno 2010; ordinare la trascrizione dell'e mananda sentenza al competente ufficiale di stato civile del comune di Istrana (TV).
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Parte_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 25.2.2010 nella Repubblica di San Marino con la signora Controparte_1
(matrimonio poi trascritto in Italia) e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno, in ragione dell'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, la quale aveva fatto rientro in Brasile facendo perdere le sue tracce.
Per tale ragione, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Parte_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 17.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del Controparte_1
decreto e del ricorso.
Il ricorrente non depositava le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 29.10.2024, il Giudice relatore dichiarava la contumacia della resistente e disponeva un breve rinvio per consentire al ricorrente di comparire personalmente.
Alla successiva udienza del 10.12.2024, il Giudice relatore sentiva il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza n. 2138/2024 pubblicata in data
17.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, e previa riassegnazione a questo Giudice del presente fascicolo, il procuratore di parte ricorrente compariva nuovamente all'udienza del 16.12.2025.
Il Giudice relatore invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge infatti che, a seguito della comparizione davanti al Giudice relatore designato in data
10.12.2024, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Istrana è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese processuali, viste le conclusioni del ricorrente con riguardo al solo status e la mancata opposizione della resistente contumace.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , nato a [...] il Parte_1
24.9.1970, e , nata a [...] il [...], coniugatisi nella Repubblica Controparte_1
di San Marino il 25.2.2010, atto trascritto al n. 4, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Istrana;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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