Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2024, proposto da CO CO, IE CO IE, ES CO, RA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Suardi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Nicolo' Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Adavastro in Milano, via San Damiano n.4;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Suardi n. 4 del 10.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Suardi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UC IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori CO CO, CO RÈ, CO IE e AR RA, con istanza del 22.1.2026, depositata in giudizio in data 27.1.2026, hanno dichiarato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite atteso l’accordo raggiunto sul punto con la parte resistente.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non è stata formulata nel rispetto della procedura prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a., in quanto la rinuncia non è stata notificata alla controparte “almeno dieci giorni prima dell'udienza”.
Tuttavia, il Collegio ritiene che l’atto di rinuncia prodotto in giudizio costituisce argomento di prova della “sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., in quanto tramite la rinuncia al ricorso la parte sostanziale ha comunque manifesto la volontà, alla luce del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, di non aver più interesse alla decisione.
Il Collegio, nel prendere atto della manifestazione di volontà del ricorrente, accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., e per l’effetto dichiara improcedibile il ricorso.
In considerazione dell’accordo raggiunto sulle spese con parte resistente, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IG, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IE | AN IG |
IL SEGRETARIO