TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4840/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso (C.F.: ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Chiaia, 216,
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Zinzi, CP_2 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino, via Piave, 59, C.F._3
( ; Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
645/2022 del Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 19/05/2022, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 5060/2018, con la quale veniva accolta la domanda di restituzione proposta dall'attore.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia il Tribunale: In totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello, Voglia: 1) In via principale ed assorbente: Accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'ente
e, per l'effetto, dell'odierna (incorporante Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, rigettando integralmente le domande. In ogni caso: 2) Accertare la parziale carenza di
[...] legittimazione passiva della in relazione commissioni intermediario, agente ed assicurative, CP_5 rigettando le domande dell'attore a carico della 3) Rigettare nel merito tutte le domande CP_5 dell'attore perché generiche, non provate, infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi tempestivamente, chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità del RM e, per l'effetto, Persona_1
l'estromissione dal giudizio.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 28 Maggio 2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ L'appellata ha eccepito, con l'unico motivo di impugnazione, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità del de cuius , Persona_1 attore nel giudizio di primo grado, nei confronti del quale è stata resa la sentenza.
Invero, alcuna nullità consegue all'omessa dichiarazione dell'evento morte nel processo di primo grado, atteso che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ. n. 20964/2018).
L'appellata ha provveduto a depositare, nel fascicolo telematico, atto della propria rinuncia all'eredità del RM , datato 21.02.2023, a fronte del decesso di avvenuto Persona_1 Persona_1 nell'anno 2019.
Occorre sul punto premettere come la rinuncia, il cui effetto principale è la perdita della qualità di erede, può essere effettuata entro dieci anni dalla morte del de cuius ed ha un'efficacia retroattiva, con pagina 2 di 4 la conseguenza che chi rinuncia all'eredità viene retroattivamente considerato come se non fosse mai stato chiamato;
questo principio è esplicitamente sancito dall'articolo 521c.c..
Tale effetto retroattivo implica che il rinunciante non acquisisca né beni né debiti dell'eredità e le sue quote non rientreranno nell'asse ereditario.
Il principio della retroattività dell'atto di rinuncia è stato, altresì, affermato dalla giurisprudenza, in tema di debiti tributari, ritenendo che gli stessi, in ragione della intervenuta rinuncia, non si trasmettono al rinunciante. Si veda sul punto: “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (Sez. 5 - , Sentenza n. 37064 del 19/12/2022 e Sez. 5 - , Sentenza n. 11832 del 12/04/2022).
La retroattività della rinuncia è parimenti principio consolidato in giurisprudenza: “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (articolo 486 del Cc), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità”(Tribunale Palermo sez. III,
10/01/2022, n.58) e “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di
pagina 3 di 4 appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado)” ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, può ritenersi operante, nel caso di specie, l'efficacia retroattiva dell'atto di rinuncia all'eredità depositata.
Ne discende la carenza di legittimazione passiva dell'appellata . CP_2
La circostanza che l'appellata abbia accettato la notifica dell'atto di appello non è, infatti, condizione idonea a provare la qualità di erede della stessa, atteso che, come si evince dalle massime sopra richiamate, è ammessa la possibilità per il convenuto, evocato in giudizio, di costituirsi ed eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
si veda in termini, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1330 del
12/01/2024: “In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda
l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio
l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”..
Altresì l'istituto bancario non ha provveduto a formulare specifica domanda di declaratoria di inefficacia della rinunzia né ha fornito alcuna prova dei presupposti dell'art. 485 c.c., (si veda sul punto
Cass. 10525/2010), che avrebbe determinato l'inefficacia della rinuncia.
Per le ragioni esposte, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ed il CP_2 processo va rimesso sul ruolo per il prosieguo.
§ La rinuncia dell'eredità intervenuta successivamente all'instaurarsi del giudizio di appello è ragione idonea per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- compensa le spese;
- RIMETTE LA CAUSA SUL RUOLO come da separata ordinanza.
AVELLINO, 23.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4840/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso (C.F.: ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Chiaia, 216,
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Zinzi, CP_2 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino, via Piave, 59, C.F._3
( ; Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
645/2022 del Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 19/05/2022, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 5060/2018, con la quale veniva accolta la domanda di restituzione proposta dall'attore.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia il Tribunale: In totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello, Voglia: 1) In via principale ed assorbente: Accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'ente
e, per l'effetto, dell'odierna (incorporante Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, rigettando integralmente le domande. In ogni caso: 2) Accertare la parziale carenza di
[...] legittimazione passiva della in relazione commissioni intermediario, agente ed assicurative, CP_5 rigettando le domande dell'attore a carico della 3) Rigettare nel merito tutte le domande CP_5 dell'attore perché generiche, non provate, infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi tempestivamente, chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità del RM e, per l'effetto, Persona_1
l'estromissione dal giudizio.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 28 Maggio 2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ L'appellata ha eccepito, con l'unico motivo di impugnazione, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità del de cuius , Persona_1 attore nel giudizio di primo grado, nei confronti del quale è stata resa la sentenza.
Invero, alcuna nullità consegue all'omessa dichiarazione dell'evento morte nel processo di primo grado, atteso che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ. n. 20964/2018).
L'appellata ha provveduto a depositare, nel fascicolo telematico, atto della propria rinuncia all'eredità del RM , datato 21.02.2023, a fronte del decesso di avvenuto Persona_1 Persona_1 nell'anno 2019.
Occorre sul punto premettere come la rinuncia, il cui effetto principale è la perdita della qualità di erede, può essere effettuata entro dieci anni dalla morte del de cuius ed ha un'efficacia retroattiva, con pagina 2 di 4 la conseguenza che chi rinuncia all'eredità viene retroattivamente considerato come se non fosse mai stato chiamato;
questo principio è esplicitamente sancito dall'articolo 521c.c..
Tale effetto retroattivo implica che il rinunciante non acquisisca né beni né debiti dell'eredità e le sue quote non rientreranno nell'asse ereditario.
Il principio della retroattività dell'atto di rinuncia è stato, altresì, affermato dalla giurisprudenza, in tema di debiti tributari, ritenendo che gli stessi, in ragione della intervenuta rinuncia, non si trasmettono al rinunciante. Si veda sul punto: “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (Sez. 5 - , Sentenza n. 37064 del 19/12/2022 e Sez. 5 - , Sentenza n. 11832 del 12/04/2022).
La retroattività della rinuncia è parimenti principio consolidato in giurisprudenza: “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (articolo 486 del Cc), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità”(Tribunale Palermo sez. III,
10/01/2022, n.58) e “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di
pagina 3 di 4 appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado)” ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, può ritenersi operante, nel caso di specie, l'efficacia retroattiva dell'atto di rinuncia all'eredità depositata.
Ne discende la carenza di legittimazione passiva dell'appellata . CP_2
La circostanza che l'appellata abbia accettato la notifica dell'atto di appello non è, infatti, condizione idonea a provare la qualità di erede della stessa, atteso che, come si evince dalle massime sopra richiamate, è ammessa la possibilità per il convenuto, evocato in giudizio, di costituirsi ed eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
si veda in termini, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1330 del
12/01/2024: “In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda
l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio
l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”..
Altresì l'istituto bancario non ha provveduto a formulare specifica domanda di declaratoria di inefficacia della rinunzia né ha fornito alcuna prova dei presupposti dell'art. 485 c.c., (si veda sul punto
Cass. 10525/2010), che avrebbe determinato l'inefficacia della rinuncia.
Per le ragioni esposte, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ed il CP_2 processo va rimesso sul ruolo per il prosieguo.
§ La rinuncia dell'eredità intervenuta successivamente all'instaurarsi del giudizio di appello è ragione idonea per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- compensa le spese;
- RIMETTE LA CAUSA SUL RUOLO come da separata ordinanza.
AVELLINO, 23.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4