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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4779/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 12/09/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 3297/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità del paziente non potessero determinare la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta.
Il ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa. Spese e compensi integralmente rifusi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2
amministrativa e il rigetto del ricorso, ritenendo che il sig. non fosse in possesso dei Pt_1
requisiti costitutivi del diritto preteso.
Con note del 10/01/2024 e del 19/09/2024, il ricorrente rappresentava un aggravamento delle sue condizioni sanitarie, allegando documentazione medica.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
1.Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che le affermazioni dell'ausiliare non fossero supportate da alcuna seppur minima considerazione medico legale, tanto da dover ritenere la Consulenza come apertamente lesiva del diritto di difesa.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel periziando
[...]
“cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso farmacologico ed emodinamico - artrosi polidistrettuale a lieve incidenza funzionale – tendinosi del sovra spinato destro a lieve incidenza funzionale - stato ansioso reattivo – ipoacusia neurosensoriale bilaterale – segni rx di bronchite cronica”, ritenendo che il ricorrente sarebbe comunque “idoneo alla mansione specifica con delle limitazioni di impiego (ad esempio una limitazione sulla movimentazione manuale dei carichi – limitazione nei lavori in altezza), oltre l'obbligo di legge di utilizzo dei
DPI (dispositivi di protezione individuale)”. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta e visitato il ricorrente in data 03/09/2024, riscontrando in considerazione delle patologie riscontrate, come l'interessato fosse affetto da “cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica ed aortica in Il° classe NYHA;
artrosi polidistrettuale a lieve incidenza funzionale;
tendinosi del sovraspinato destro;
stato ansioso reattivo;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
bronchite cronica”.
Il Ctu riteneva che le suddette malattie sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative, ritenendo sussistente il requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da luglio 2024.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo i requisiti Pt_1
medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi considerato il riconoscimento della prestazione in data successiva alla domanda amministrativa e al presente ricorso per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a i presupposti sanitari per il riconoscimento Parte_1
del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da luglio 2024;
- compensa le spese di lite,
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 17/01/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando