Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2935
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità

    La Corte d'appello ha ritenuto provata la fittizietà delle operazioni sulla base di molteplici elementi fattuali, tra cui la scarsa attività delle ditte emittenti, la genericità delle operazioni e la mancanza di rapporti con le società emittenti.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione di legge sull'applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte di appello ha negato l'attenuante perché il pagamento è avvenuto dopo l'apertura del dibattimento. Tuttavia, la normativa è stata modificata, estendendo il termine per l'estinzione del debito alla chiusura del dibattimento di primo grado, termine entro il quale il debito risulta estinto.

  • Altro
    Vizio di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge

    La fondatezza del motivo relativo all'attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 comporta l'assorbimento del terzo motivo.

  • Accolto
    Sopravvenuta prescrizione dei reati

    Il termine decennale di prescrizione, considerando anche i periodi di sospensione, è ampiamente decorso alla data odierna per i reati di cui ai capi A1), B1) e C1).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2935
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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