CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC RA - Presidente - Sent. n. 61/2026 TT NZ UP – 14/01/2026 NO CO - Relatore - R.G.N. 23161/2025 EL AI NI GI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NO CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, senza rinvio per sopravvenuta prescrizione, in relazione ai capi C), A1), B1), e con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione in relazione ai capi A2), A3), B2) per nuovo esame della questione relativa all’attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; di rigettare il ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore, avv. Marco Rocchi, che insiste per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, si associa alle richieste del Sostituto Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2935 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 14/01/2026 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Firenze e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NO AR alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, come contestati ai capi A1), A2), A3), B1), B2) e C1). 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, non essendosi la Corte di merito confrontata con le dichiarazioni dei testi TO e IR circa l’effettività delle lavorazioni descritte nei documenti contabili, anche considerando che tutte le fatture sono state regolarmente pagate mediante bonifici bancari;
2.2. il vizio di motivazione e la violazione di legge l’applicazione dell’art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, stante l’accertata estinzione del debito erariale prima del termine dell’istruttoria dibattimentale;
2.3. il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata concessione dei benefici di legge, stante l’avvenuta estinzione del debito tributario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo. 2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 2.1. Invero, con una motivazione immune da vizi logici – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , la Corte d’appello ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture oggetto di contestazione sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali, puntualmente indicati, ossia: 1) la circostanza che le ditte emittenti le fatture - la NZ e la MC impianti - avevano iniziato la loro attività pochissimi giorni prima dell’emissione di dette fatture, per di più per importi consistenti;
2) la genericità 3 delle operazioni indicate nelle fatture e nelle mail di autorizzazione, peraltro non coincidente con l’oggetto delle imprese in questione;
3) la mancanza, per la NZ, di dipendenti e di un indirizzo mail o di fax;
4) l’assenza, per quanto riguarda la Tecm Soft, di qualsiasi rapporto con le società emittenti. 2.2. A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non è implausibile sul piano logico, il ricorrente oppone una diversa ricostruzione della vicenda sulla base di una differente e più favorevole valutazione delle prove, ciò che fuoriesce dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo. 3.1. La Corte di appello ha negato i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che l’integrale pagamento del debito tributario è avvenuto dopo l’apertura del dibattimento. 3.2. Si rileva, tuttavia, che, dopo la sentenza impugnata, l'art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024; la nuova norma così recita: «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto». La modifica normativa è certamente più favorevole per l'imputato, perché, rispetto alla formulazione previgente, il termine ultimo entro il quale estinguere il debito tributario, rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante speciale, è individuato non più nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come stabiliva la precedente formulazione della norma, applicata dalla Corte di appello, ma nella chiusura del dibattimento di primo grado. Nella specie, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte di merito per escludere l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non è allineata al dato normativo vigente. 3.3. Posto che, dalla sentenza impugnata, risulta che il debito tributario è stato estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado, si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell’applicazione della circostanza attenuante in esame con riferimento ai delitti di cui agli artt. A2), A3) e B2) e al complessivo trattamento punitivo, anche in relazione all’eventuale applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 4 4. Si osserva, inoltre, che fondatezza del motivo consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266) con riferimento ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1), posto che il termine decennale (decorrente, rispettivamente dal 25 settembre 2015, dal 2 gennaio 2015 e dal 27 febbraio 2015), anche considerando i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), alla data odierna è ampiamente decorso. 5. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1) perché estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1) perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e al complessivo trattamento punitivo con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 14/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO UC RA
udita la relazione svolta dal consigliere NO CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, senza rinvio per sopravvenuta prescrizione, in relazione ai capi C), A1), B1), e con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione in relazione ai capi A2), A3), B2) per nuovo esame della questione relativa all’attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; di rigettare il ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore, avv. Marco Rocchi, che insiste per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, si associa alle richieste del Sostituto Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2935 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 14/01/2026 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Firenze e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NO AR alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, come contestati ai capi A1), A2), A3), B1), B2) e C1). 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, non essendosi la Corte di merito confrontata con le dichiarazioni dei testi TO e IR circa l’effettività delle lavorazioni descritte nei documenti contabili, anche considerando che tutte le fatture sono state regolarmente pagate mediante bonifici bancari;
2.2. il vizio di motivazione e la violazione di legge l’applicazione dell’art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, stante l’accertata estinzione del debito erariale prima del termine dell’istruttoria dibattimentale;
2.3. il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata concessione dei benefici di legge, stante l’avvenuta estinzione del debito tributario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo. 2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 2.1. Invero, con una motivazione immune da vizi logici – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , la Corte d’appello ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture oggetto di contestazione sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali, puntualmente indicati, ossia: 1) la circostanza che le ditte emittenti le fatture - la NZ e la MC impianti - avevano iniziato la loro attività pochissimi giorni prima dell’emissione di dette fatture, per di più per importi consistenti;
2) la genericità 3 delle operazioni indicate nelle fatture e nelle mail di autorizzazione, peraltro non coincidente con l’oggetto delle imprese in questione;
3) la mancanza, per la NZ, di dipendenti e di un indirizzo mail o di fax;
4) l’assenza, per quanto riguarda la Tecm Soft, di qualsiasi rapporto con le società emittenti. 2.2. A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non è implausibile sul piano logico, il ricorrente oppone una diversa ricostruzione della vicenda sulla base di una differente e più favorevole valutazione delle prove, ciò che fuoriesce dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo. 3.1. La Corte di appello ha negato i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che l’integrale pagamento del debito tributario è avvenuto dopo l’apertura del dibattimento. 3.2. Si rileva, tuttavia, che, dopo la sentenza impugnata, l'art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024; la nuova norma così recita: «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto». La modifica normativa è certamente più favorevole per l'imputato, perché, rispetto alla formulazione previgente, il termine ultimo entro il quale estinguere il debito tributario, rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante speciale, è individuato non più nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come stabiliva la precedente formulazione della norma, applicata dalla Corte di appello, ma nella chiusura del dibattimento di primo grado. Nella specie, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte di merito per escludere l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non è allineata al dato normativo vigente. 3.3. Posto che, dalla sentenza impugnata, risulta che il debito tributario è stato estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado, si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell’applicazione della circostanza attenuante in esame con riferimento ai delitti di cui agli artt. A2), A3) e B2) e al complessivo trattamento punitivo, anche in relazione all’eventuale applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 4 4. Si osserva, inoltre, che fondatezza del motivo consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266) con riferimento ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1), posto che il termine decennale (decorrente, rispettivamente dal 25 settembre 2015, dal 2 gennaio 2015 e dal 27 febbraio 2015), anche considerando i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), alla data odierna è ampiamente decorso. 5. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1) perché estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A1), B1) e C1) perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e al complessivo trattamento punitivo con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 14/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO UC RA