Art. 12.
Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , e successive modificazioni ed integrazioni.