CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nel procedimento iscritto a carico di: 1)3uros RO, nato il [...]; 2) LU LA, nato il [...]; 3) VI DI, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 18/09/2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5371 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia di disporre la distruzione delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, che erano state eseguite nell'ambito del procedimento penale contro ignoti archiviato con provvedimento del 16 marzo 2001. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull'assunto che l'istanza del pubblico ministero goriziano era connotata da genericità, non risultando indicate né a quali intercettazioni ci si riferisse, né le ragioni della ritenuta inutilità del materiale di cui si chiedeva la distruzione;
tali ragioni, a loro volta, dovevano essere valutate sia in riferimento al reato per il quale si procedeva, sia in riferimento alla potenziale utilità del materiale acquisito in altri procedimenti penali, sia pure nei limiti di utilizzabilità scanditi dall'art. 270 cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorreva per cassazione, articolando un'unica doglianza, con cui si deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato. Secondo la parte ricorrente, l'abnormità del provvedimento censurato discendeva dalla singolarità del percorso motivazionale seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che lo poneva al di fuori dal sistema organico della legge processuale e, nel precludere qualsivoglia alternativa giurisdizionale alla soluzione adottata, anche nell'impugnabilità non tipizzata, determinava una stasi procedimentale, esclusivamente risolubile con l'invocata rimozione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia è infondato. 2. Occorre premettere che la categoria dell'abnormità nasce dall'elaborazione giurisprudenziale, in correlazione con i principi di tassatività delle ipotesi di nullità processuale e dei mezzi di impugnazione attivabili. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, quando l'atto esorbita dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o 2 funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere nel contesto giurisdizionale (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163-01). In altri termini, nella categoria dell'abnormità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza di questa Corte tutti i provvedimenti giurisdizionali connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi processuali tipici (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.). Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, laddove lo stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17, del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01). All'interno di queste coordinate si pongono anche i principi più recentemente affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui, per affrontare correttamente il tema dell'abnormità funzionale, richiamata dalla parte ricorrente, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sulla non dimostrata inutilità assoluta del materiale intercettivo che si intente distruggere, oltre che sulla genericità della domanda, al pubblico ministero, sia inibito di reiterare la richiesta, specificando meglio il perimetro dell'obiettivo da distruggere e le ragioni della ritenuta non utilità del materiale raccolto, anche alla luce della data remota del fatto di reato (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 272715- 01). 3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, deve osservarsi che, nel caso di specie, non ricorre un'ipotesi di abnormità strutturale, atteso che il provvedimento impugnato non è estraneo al sistema normativo processuale, apparendo al contrario pienamente armonico rispetto alla sequenza procedimentale prefigurata dall'art. 269, comma 2, cod. proc, pen. (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.) Nel caso in esame, inoltre, non ricorre neppure un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto nessuna stasi patologica è segnata dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, rientrando comunque tra i compiti del giudice la verifica dei presupposti legittimanti l'invocata distruzione (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuor(, cit.). Il pubblico ministero, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l'oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell'inutilità delle informazioni 3 contenute nei supporti informatici, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, Liguori, non mass.). 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso l'ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5371 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia di disporre la distruzione delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, che erano state eseguite nell'ambito del procedimento penale contro ignoti archiviato con provvedimento del 16 marzo 2001. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull'assunto che l'istanza del pubblico ministero goriziano era connotata da genericità, non risultando indicate né a quali intercettazioni ci si riferisse, né le ragioni della ritenuta inutilità del materiale di cui si chiedeva la distruzione;
tali ragioni, a loro volta, dovevano essere valutate sia in riferimento al reato per il quale si procedeva, sia in riferimento alla potenziale utilità del materiale acquisito in altri procedimenti penali, sia pure nei limiti di utilizzabilità scanditi dall'art. 270 cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorreva per cassazione, articolando un'unica doglianza, con cui si deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato. Secondo la parte ricorrente, l'abnormità del provvedimento censurato discendeva dalla singolarità del percorso motivazionale seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che lo poneva al di fuori dal sistema organico della legge processuale e, nel precludere qualsivoglia alternativa giurisdizionale alla soluzione adottata, anche nell'impugnabilità non tipizzata, determinava una stasi procedimentale, esclusivamente risolubile con l'invocata rimozione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia è infondato. 2. Occorre premettere che la categoria dell'abnormità nasce dall'elaborazione giurisprudenziale, in correlazione con i principi di tassatività delle ipotesi di nullità processuale e dei mezzi di impugnazione attivabili. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, quando l'atto esorbita dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o 2 funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere nel contesto giurisdizionale (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163-01). In altri termini, nella categoria dell'abnormità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza di questa Corte tutti i provvedimenti giurisdizionali connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi processuali tipici (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.). Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, laddove lo stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17, del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01). All'interno di queste coordinate si pongono anche i principi più recentemente affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui, per affrontare correttamente il tema dell'abnormità funzionale, richiamata dalla parte ricorrente, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sulla non dimostrata inutilità assoluta del materiale intercettivo che si intente distruggere, oltre che sulla genericità della domanda, al pubblico ministero, sia inibito di reiterare la richiesta, specificando meglio il perimetro dell'obiettivo da distruggere e le ragioni della ritenuta non utilità del materiale raccolto, anche alla luce della data remota del fatto di reato (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 272715- 01). 3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, deve osservarsi che, nel caso di specie, non ricorre un'ipotesi di abnormità strutturale, atteso che il provvedimento impugnato non è estraneo al sistema normativo processuale, apparendo al contrario pienamente armonico rispetto alla sequenza procedimentale prefigurata dall'art. 269, comma 2, cod. proc, pen. (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.) Nel caso in esame, inoltre, non ricorre neppure un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto nessuna stasi patologica è segnata dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, rientrando comunque tra i compiti del giudice la verifica dei presupposti legittimanti l'invocata distruzione (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuor(, cit.). Il pubblico ministero, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l'oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell'inutilità delle informazioni 3 contenute nei supporti informatici, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, Liguori, non mass.). 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso l'ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2022.