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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2025 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rocco Patriarca e Massimo Patriarca l'uno, e dall'Avv.to Luigi Tozzi l'altra, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, ed elett.te domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 16.04.2025 Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento e il mantenimento della prole minore nata fuori dal
1 matrimonio con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
In particolare, essi hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dalla fine del 2017 - inizi 2018, dapprima convivendo presso l'abitazione dei genitori della seconda, poi in affitto ed infine presso l'abitazione dei genitori del Sig. al piano Parte_1 terra di una abitazione composta di due piani indipendenti e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...], di quasi 6 anni e convivente con la madre in Ceccano, Via Per_1
Fontana Del Gatto n. 6; che essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, essi hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore che chiedono al Tribunale di voler recepire con sentenza, e segnatamente:
“ 1. La figlia minor viene affidata in regime di affido condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e personale ed a curare il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocamento prevalente della bambina presso l'abitazione della madre, dove attualmente ha la residenza anagrafica.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, previo accordo con la madre e, comunque, avendo riguardo agli impegni lavorativi reciproci nonché agli impegni scolastici e di vita della minore, almeno due volte alla settimana dalle 16:00 alle 21:00 - il lunedì ed il mercoledì – o il giovedì; nonché due fine settimana alternati al mese dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica, con pernotto, avendo cura di farla cenare;
3. Durante l'assenza del padre per motivi di lavoro, la bambina potrà stare con i nonni paterni o con la zia, sempre nei medesimi giorni di cui al punto 2 e sempre, previo accordo con la madre ed avendo riguardo agli impegni della bambina, nonché della ricorrente e dei parenti del padre;
4. La minore, per il periodo natalizio, trascorrerà rispettivamente con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre ed il giorno di capodanno, nonché ad anni alterni anche il giorno della epifania;
5. Durante il periodo pasquale la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo;
6. La minore per il periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni distribuiti nei mesi di luglio ed agosto in periodi da concordarsi, entro il mese di maggio di ogni anno, tra i genitori nel rispetto dei reciproci eventuali impegni lavorativi;
7. durante le ferie ciascun genitore fornirà all'altro recapito telefonico estivo ed indirizzo di dimora;
8. Il Sig , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore verserà alla Parte_1
Sig.ra entro il 27 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_2
2 (trecento), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
con IBAN IT 66 Z 36 0810 5138 2674 9756 7499;
[...]
9. Le spese straordinarie, così come disciplinate nel Protocollo dell'Adito Tribunale, sostenute nell'interesse della figlia, tra cui quelle mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche e ricreative saranno poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori (a meno di motivi di urgenza) saranno rimborsate, mese per mese, al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi fiscali e tempestiva comunicazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
10. Le spese straordinarie anticipate dal padre e non rimborsate dalla madre nella misura dovuta del 50% verranno scalate automaticamente sulla somma dovuta a titolo di mantenimento dal padre per € 350,00 il mese successivo a quello dell'esborso delle spese straordinarie;
11. i ricorrenti s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
12. L'assegno unico erogato dall'INPS per i genitori, continuerà ad essere incassato integralmente dalla Sig.r Parte_2
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, il tutto salvo diversi accordi tra le parti”.
Disposta la trattazione in forma scritta del procedimento, acquisita dai ricorrenti dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale in udienza e di conferma della volontà di ottenere regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole minore corrispondentemente alle condizioni congiuntamente sottoscritte;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 11.06.2025, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del
Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalla certificazione anagrafica versata in atti la prole minore, e segnatamente la figlia nata a [...] il [...] risiede in Ceccano (FR); Persona_2
3 Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, la regolamentazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole è conforme e proporzionato in rapporto ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
- la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse della minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4 4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2189/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1
avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e Parte_2 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai Parte_1 Parte_2 loro rapporti economici verso la prole minore quindi che la Persona_2 regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
16.04.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 01.07.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2025 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rocco Patriarca e Massimo Patriarca l'uno, e dall'Avv.to Luigi Tozzi l'altra, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, ed elett.te domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 16.04.2025 Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento e il mantenimento della prole minore nata fuori dal
1 matrimonio con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
In particolare, essi hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dalla fine del 2017 - inizi 2018, dapprima convivendo presso l'abitazione dei genitori della seconda, poi in affitto ed infine presso l'abitazione dei genitori del Sig. al piano Parte_1 terra di una abitazione composta di due piani indipendenti e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...], di quasi 6 anni e convivente con la madre in Ceccano, Via Per_1
Fontana Del Gatto n. 6; che essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, essi hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore che chiedono al Tribunale di voler recepire con sentenza, e segnatamente:
“ 1. La figlia minor viene affidata in regime di affido condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e personale ed a curare il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocamento prevalente della bambina presso l'abitazione della madre, dove attualmente ha la residenza anagrafica.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, previo accordo con la madre e, comunque, avendo riguardo agli impegni lavorativi reciproci nonché agli impegni scolastici e di vita della minore, almeno due volte alla settimana dalle 16:00 alle 21:00 - il lunedì ed il mercoledì – o il giovedì; nonché due fine settimana alternati al mese dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica, con pernotto, avendo cura di farla cenare;
3. Durante l'assenza del padre per motivi di lavoro, la bambina potrà stare con i nonni paterni o con la zia, sempre nei medesimi giorni di cui al punto 2 e sempre, previo accordo con la madre ed avendo riguardo agli impegni della bambina, nonché della ricorrente e dei parenti del padre;
4. La minore, per il periodo natalizio, trascorrerà rispettivamente con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre ed il giorno di capodanno, nonché ad anni alterni anche il giorno della epifania;
5. Durante il periodo pasquale la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo;
6. La minore per il periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni distribuiti nei mesi di luglio ed agosto in periodi da concordarsi, entro il mese di maggio di ogni anno, tra i genitori nel rispetto dei reciproci eventuali impegni lavorativi;
7. durante le ferie ciascun genitore fornirà all'altro recapito telefonico estivo ed indirizzo di dimora;
8. Il Sig , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore verserà alla Parte_1
Sig.ra entro il 27 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_2
2 (trecento), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
con IBAN IT 66 Z 36 0810 5138 2674 9756 7499;
[...]
9. Le spese straordinarie, così come disciplinate nel Protocollo dell'Adito Tribunale, sostenute nell'interesse della figlia, tra cui quelle mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche e ricreative saranno poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori (a meno di motivi di urgenza) saranno rimborsate, mese per mese, al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi fiscali e tempestiva comunicazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
10. Le spese straordinarie anticipate dal padre e non rimborsate dalla madre nella misura dovuta del 50% verranno scalate automaticamente sulla somma dovuta a titolo di mantenimento dal padre per € 350,00 il mese successivo a quello dell'esborso delle spese straordinarie;
11. i ricorrenti s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
12. L'assegno unico erogato dall'INPS per i genitori, continuerà ad essere incassato integralmente dalla Sig.r Parte_2
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, il tutto salvo diversi accordi tra le parti”.
Disposta la trattazione in forma scritta del procedimento, acquisita dai ricorrenti dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale in udienza e di conferma della volontà di ottenere regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole minore corrispondentemente alle condizioni congiuntamente sottoscritte;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 11.06.2025, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del
Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalla certificazione anagrafica versata in atti la prole minore, e segnatamente la figlia nata a [...] il [...] risiede in Ceccano (FR); Persona_2
3 Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, la regolamentazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole è conforme e proporzionato in rapporto ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
- la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse della minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4 4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2189/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1
avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e Parte_2 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai Parte_1 Parte_2 loro rapporti economici verso la prole minore quindi che la Persona_2 regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
16.04.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 01.07.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
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