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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24077/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249053399179000 IRPEF-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016649928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070427039000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158702420000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230013576408000 IMP SOSTITUTIVA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038100811000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230063645984000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230104463583000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123345823000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20869/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento limitatamente alle cartelle di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto mai notificati gli atti prodromici. In via subordinata chiedeva fosse annullato limitatamente ai soli diritti camerali , alle sanzioni ed agli interessi perchè soggetti a prescrizione quinquennale.
Si costituivano gli enti impositori che ribadendo la correttezza dle prorpio operato chiedevano il rigetto del ricorso. Si costituiva l'Agente della riscossione dando prova della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione e rilevava che nessuna prescrizione , neppure quinquennale si era verificata.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa era decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. L'Agenzia della SS ha dato prova (cfr. doc. all.) di aver notificato regolarmente tutti gli atti prodromici al medesimo indirizzo pec in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato :
1) La cartella numero 07120190016649928000 notificata il 22/01/2019 avente ad oggetto “Diritto annuale
Camera di Commercio anno 2015” e la cartella numero 07120210070427039000 c notificata il 21/06/2022 avente ad oggetto “Diritto annuale Camera di Commercio anno 2016” sono state oggetto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202390086414350000 notificata il 01/06/2023 a mezzo pec (cfr all 13 ) pertanto nessuna prescrizione quinquennale si è verificata.
Tutte le altre cartelle sono state notificate tra il 12/12/2022 ed il 18/10/2023 pertanto nessuna prescrizione quinquennale è mai maturata ne per i diritti camerali ne per le sanzioni eo gli interessi.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della sola Agenzia delle Entrate liquidate direttamente in dispositivo. Attesa la natura della controversia sussistono giustificati motivi per dichiarare comnpensate le spese nei confronti delle altre parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio nei soli confronti di ADER che liquida in euro 1489 per onorari, oltre accessori come per legge . Compensa nei confronti delle alltre parti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24077/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249053399179000 IRPEF-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016649928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070427039000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158702420000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230013576408000 IMP SOSTITUTIVA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038100811000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230063645984000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230104463583000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123345823000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20869/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento limitatamente alle cartelle di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto mai notificati gli atti prodromici. In via subordinata chiedeva fosse annullato limitatamente ai soli diritti camerali , alle sanzioni ed agli interessi perchè soggetti a prescrizione quinquennale.
Si costituivano gli enti impositori che ribadendo la correttezza dle prorpio operato chiedevano il rigetto del ricorso. Si costituiva l'Agente della riscossione dando prova della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione e rilevava che nessuna prescrizione , neppure quinquennale si era verificata.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa era decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. L'Agenzia della SS ha dato prova (cfr. doc. all.) di aver notificato regolarmente tutti gli atti prodromici al medesimo indirizzo pec in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato :
1) La cartella numero 07120190016649928000 notificata il 22/01/2019 avente ad oggetto “Diritto annuale
Camera di Commercio anno 2015” e la cartella numero 07120210070427039000 c notificata il 21/06/2022 avente ad oggetto “Diritto annuale Camera di Commercio anno 2016” sono state oggetto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202390086414350000 notificata il 01/06/2023 a mezzo pec (cfr all 13 ) pertanto nessuna prescrizione quinquennale si è verificata.
Tutte le altre cartelle sono state notificate tra il 12/12/2022 ed il 18/10/2023 pertanto nessuna prescrizione quinquennale è mai maturata ne per i diritti camerali ne per le sanzioni eo gli interessi.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della sola Agenzia delle Entrate liquidate direttamente in dispositivo. Attesa la natura della controversia sussistono giustificati motivi per dichiarare comnpensate le spese nei confronti delle altre parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio nei soli confronti di ADER che liquida in euro 1489 per onorari, oltre accessori come per legge . Compensa nei confronti delle alltre parti.