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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI RI DO Presidente dott. RIcolomba LI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIANNI SILVIA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
< In via preliminare di merito:
- in via principale dichiarare la nullità e/o inefficacia delle scritture private 22 luglio 2005 e 20 giugno 2007 ex adverso: o per carenza della presupposizione oggettiva della ripartizione territoriale delle aree di operatività professionale e rectius carenza di causa e/o altro vizio invalidante che il Giudice riterrà di individuare anche d'ufficio;
o per carenza della forma pattizia della scrittura privata autenticata determinata per relationem dai patti di scioglimento dell'associazione professionale meglio richiamati in narrativa;
o per nullità virtuale ex art. 1418, comma 1 cc fondata sulla violazione da parte dell'appellato della norma imperativa di cui all'art.1337 c.c. e/o altro vizio invalidante che il Giudice riterrà di individuare anche d'ufficio;
pagina 1 di 20 o rinuncia tacita del credito, stante la mancata insinuazione al passivo secondo le regole previste dalla LF;
o prescrizione del presunto credito dedotto da controparte in assenza di condotte idonee ad esprimere inequivocabilmente l'esercizio e la tutela del proprio diritto;
- in via subordinata dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per:
Nel merito in via principale:
- riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza RG 1655/2019 – Dr.ssa Iacquinti, in quanto ingiusta e giuridicamente errata per le ragioni meglio evidenziate supra nei motivi di appello del presente atto e respingere in toto le richieste ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto in ogni caso non provate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle declaratorie preliminari di nullità e/o inefficacia oltre che delle eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità:
• accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura privata inter partes in data 22 luglio 2005, in quanto superata dalla successiva scrittura privata 20 giugno 2007, ove non ritenuta anch'essa prescritta;
• accertare la prevalenza della seconda scrittura sulla prima, in ogni caso l'integrazione della disposizione contrattuale anteriore da parte della scrittura privata successiva;
• accogliere l'eccezione di compensazione e per l'effetto accertare e dichiarare compensate le mancate controprestazioni a carico dell'Avv. e a favore dell'Avv. con quelle CP_1 Pt_1 dell'Avv. a favore dell'Avv. Pt_1 CP_1
• accogliere l'eccezione di:
• -cessione del credito a terzi preclusiva della richieste dell'appellato;
- inadempimento ex art. 1460 c.c. degli accordi inter partes da parte dell'attore, essendosi l'Avv. reso gravemente inadempiente per almeno i seguenti obblighi CP_1 contrattuali: (a) patto di limitazione territoriale e/o non concorrenza sul Foro di Piacenza;
(b) rinuncia alle pratiche CELASCHI S.p.A. successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. (c) condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei compensi Pt_1 Pt_1 riconosciuti in relazione alla pratica Ing. ; Persona_1
• -exceptio doli generalis per le condotte gravemente scorrette di controparte richiamate supra sub (a) (b) e (c) integranti gli estremi dell'esercizio abusivo di diritto;
• -in ogni caso, rigettare la richiesta dell'attore in quanto la procedura fallimentare è ancora in corso e quindi prima del riparto finale non è possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto ossia quantificare la somma finale di competenza dell'Avv. – detratte le spese legali e fiscali, Parte_1 le spettanze del Dott. e di altri tre professionisti – da cui discende la Persona_2 richiesta giudiziale odierna, non essendo stato pattuito tra le parti alcun obbligo di riparto parziale ma solo sul compenso finale riconosciuto;
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondate le domande attore, ridurre la somma richiesta dall'attore, a pagina 2 di 20 titolo di compensi professionali, alla minor somma pari alla metà di 1/5 della somma versata a titolo di riparto parziale dal Fallimento Centro Storico S.r.l. all'Avv. Parte_1
detratti oltre i 4/5 di competenza del Dott. e degli altri tre
[...] Persona_2 professionisti in conformità all'ultimo accordo inter partes del 20 giugno 2007 che non prevede obblighi informativi di sorta a favore dell'attore anche in via equitativa le spese legali e fiscali sostenute dal convenuto per la tutela del credito fallimentare ai fini dell'ammissione al passivo. Intendendosi esclusi invece da tale ripartizione tra ex soci i compensi ceduti dall'Avv. a terzi creditori estranei alla vicenda Parte_1 controversa quindi ripartizione limitata solo alle somme non cedute a terzi dall'appellante e precisamente: o 17.979,00 pari alla metà di 1/5 della somma di € 179.790,12 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018;
- Nella denegata ipotesi in cui non si accogliesse l'opponibilità della cessione all'appellato per contestare il pagamento all'Avv. la ripartizione dovrebbe CP_1 riguardare tutte le somme distribuite dal Fallimento pari alla metà di 1/5 della quota spettante all'Avv. e precisamente: o 17.979,00 pari alla metà di 1/5 della somma di € Pt_1 179.790,12 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018; 8.499,325 pari alla metà di 1/5 della somma di € 84.993,25 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al secondo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 1 ottobre 2020;
Oltre alla metà di 1/5 di ogni ulteriore somma liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al piano di riparto finale a chiusura della procedura fallimentare, ove ritenuta ammissibile, ma non si vede come si potrebbe, la condanna al pagamento pro futuro di una somma non ancora certa, liquida ed esigibile. In via istruttoria:
- si chiede di voler ordinare in conformità a quanto già richiesto in primo grado senza esito: a) all'attore e/o alla Società EL S.p.A. l'esibizione delle fatture emesse dall'Avv. nei confronti della predetta società e da questa pagate relativamente CP_1 al periodo 1° gennaio 2006 sino ad oggi;
b) all'attore e/o all'Ing. l'esibizione Per_3 delle fatture emesse dall'Avv. nei confronti del predetto soggetto e/o nei CP_1 confronti di Società ad esso collegate in relazione alla posizione Baia del Re e da questi pagate, relativamente al periodo 22 luglio 2005 sino ad oggi. Ci si oppone, sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da parte attrice e, in caso di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con i mezzi di prova che ci si riserva di indicare.
- condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata a fronte di azione pretestuosa e in mala fede – sostanziale e processuale – della condotta petulante dell'Avv. CP_1 nei confronti del'ex socio e di terzi soggetti estranei alla vicenda controversa
[...] (fratello, figlio e Curatore del Fall.to Centro Storico) contattati reiteratamente per espressa ammissione del senza alcun titolo, con valore confessorio ex art. 115 CP_1 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e successive spese occorrende del presente appello oltre che del primo grado>>.
pagina 3 di 20 Per l'appellato:
<in via preliminare di merito:
1) dichiarare inammissibili le domande di declaratoria di nullità e/o inefficacia delle scritture private del 22 luglio 2005 e 20 giugno 2007;
2) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per carenza di presupposizione oggettiva;
3) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per carenza di forma pattizia;
4) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per violazione della norma di cui all'art. 1337 C. C.;
5) rigettare, in quanto infondata, la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per rinuncia tacita del credito;
6) rigettare, in quanto infondata, la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per prescrizione del credito;
nel merito in via principale:
7) rigettare, in quanto infondate, tutte le domande e le eccezioni formulate dall'appellante;
8) a conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della scrittura privata inter partes in data 22 luglio 2005, così come confermata dalla scrittura privata in data 20 giugno 2007;
9) a conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Avv. nei confronti dell'appellante, in riferimento alle somme CP_1 liquidate dal Fallimento Centro Storico S.r.l. all'Avv. con i piani di riparto Parte_1 resi esecutivi in data 30 gennaio 2018 e 1 ottobre 2020, nella misura del 50% indicata nelle predette scritture private;
10) a conferma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma capitale complessiva di € 132.391,69, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, così formata:
- € 89.895,06, pari al 50% della somma di € 179.790,12 liquidata all'Avv. dal Pt_1 Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018;
- € 42.496,63, pari al 50% della somma di € 84.993,25 liquidata all'Avv. dal Pt_1 Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al secondo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 1 ottobre 2020;
11) a conferma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento del danno di cui all'art. 96 C.p.c., stante la grave malafede della condotta – sostanziale e processuale – da quest'ultimo tenuta, sia in qualità di debitore dell'Avv. sia in CP_1 qualità di membro del Comitato dei Creditori del Fallimento Centro Storico S.r.l., nella misura di € 1.554,00 o in quella diversa misura rimessa all'apprezzamento della Corte;
in via istruttoria:
12) ammettersi l'interrogatorio formale dell'appellante sui capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria in data 3 gennaio 2020, da intendersi qui di seguito integralmente trascritti;
13) non ammettere i mezzi istruttori indicati dall'appellante nella memoria istruttoria in data 31 dicembre 2019, con particolare riferimento alle richieste di esibizione ivi formulate, riportandosi ai motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183, 6° comma C.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti.
pagina 4 di 20 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio>>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.143/24 il Tribunale di Piacenza, al quale era stato Pt_2
riassunto il giudizio inizialmente proposto il 28.9.2018 a Milano-, in accoglimento della domanda di , condannava Controparte_1 [...]
a pagare all'attore euro 132.391,69, al netto della ritenuta di legge, Pt_1
oltre interessi, spese processuali, ed euro 1.554,00 ex art. 96 c3 cpc.
Il credito oggetto di causa traeva origine dagli accordi di cui alle scritture private in data 22.7.2005 e 20.6.2007 con le quali le parti, entrambi avvocati associati nello , avevano convenuto lo Controparte_2
scioglimento fra loro del rapporto associativo, stabilendo, fra l'altro, i criteri di suddivisione dei compensi relativi ad alcune pratiche in corso, fra cui quella denominata “Centro Storico”, per la quale veniva pattuita la suddivisione al 50%; tale pratica aveva riguardato gli aspetti legali, commerciali e fiscali dell'acquisizione di un grande immobile da parte della
Centro Storico S.r.l., dichiarata fallita il 15.4.2004. L'importo di cui alla condanna pronunciata dal primo giudice corrispondeva al 50% della somma liquidata, in virtù di due riparti parziali, dal Parte_3
a titolo di compenso per prestazioni professionali in esito all'accoglimento della opposizione allo stato passivo da questi proposta.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per ottenere il rigetto della Pt_1
domanda del CP_1
Costituitosi l'appellato per resistere all'impugnazione, respinta l'istanza ex art. 283 cpc, gli atti venivano trasmessi al collegio in esito all'udienza del
7.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per <errato omesso rilievo d'ufficio della violazione della presupposizione in senso oggettivo del pagina 5 di 20 patto di non concorrenza o della ripartizione del territorio di esercizio dell'attività̀ professionale tra Piacenza e Milano>>; con il quinto, per
<omessa valutazione delle gravi violazioni degli obblighi contrattuali dell'avvocato errata interpretazione dell'eccezione inadimplenti CP_1
non est adimplendum>>; con il sesto, per <interpretazione del contratto, regola e di buona fede in senso oggettivo e abuso del diritto>>; con il settimo, per <imprescrittibilità delle eccezioni difensive: quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum>>.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, fanno riferimento a quanto motivato dal primo giudice (pp. 10 e 11) nel senso che <il convenuto soltanto in occasione della seconda memoria istruttoria ha eccepito la violazione ad opera della controparte del patto di non concorrenza – che, per sua tesi, costituirebbe una “presupposizione oggettiva” rispetto agli accordi relativi allo scioglimento dello
[...]
, ed ha contestato ulteriori inadempimenti Controparte_3
consistenti nella violazione da parte dell'avv. dell'obbligo di CP_1
“rinuncia alle pratiche CELASCHI successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. e di “condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei Pt_1 Pt_1
compensi riconosciuti in relazione alla pratica Ing. del Re. Persona_1
Ritiene il Tribunale che trattasi di questioni sollevate tardivamente in quanto configuranti l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c. c., la quale, come noto, non è rilevabile d'ufficio ed è dunque sottoposta al regime decadenziale previsto dall'art. 167 cpc. Sul punto si rammenta infatti che, quanto alla presunta violazione del patto di non concorrenza, l'avv. Pt_1
nella propria comparsa di costituzione si era limitato unicamente ad accennare che si sarebbe riservato di intentare un autonomo giudizio per il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'inosservanza della controparte al citato divieto (v pagina 19 comparsa di costituzione). In ogni caso, anche
pagina 6 di 20 sotto il profilo del merito, la doglianza appare infondata in quanto non vi è prova in atti del fatto che le parti abbiano previsto in una apposita pattuizione scritta il divieto di concorrenza>>.
La tesi esposta nel primo motivo di gravame è che la scrittura del 22.7.2005 avrebbe previsto l'<impegno inespresso ma presupposto>> del - CP_1
da lui poi non rispettato- a non aprire uno studio in Piacenza, circostanza integrante <presupposizione oggettiva>> rilevante per l'individuazione della causa concreta dell'accordo. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non tempestivamente introdotto il tema della presupposizione, invero già dedotto nella comparsa di risposta, e, in ogni caso, nel non considerarne la rilevabilità anche d'ufficio.
Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante,
il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del negozio ravvisando, già al momento della conclusione dello stesso, il difetto di una premessa implicita del consenso, qual è la presupposizione, che non sia stata non allegata in quanto tale dalle parti, a cui soltanto spetta invece l'onere di eccepirla, poiché configura fatto impeditivo o costitutivo del diritto controverso (Cass.
2108/00).
L'appellante, non impugnata l'affermazione della tardività dell'eccezione perché avanzata solo nella seconda memoria istruttoria, ha affermato di avere introdotto il tema della presupposizione già nella comparsa di risposta di primo grado, ma senza ulteriori specificazioni;
questa Corte rileva che, tuttavia, il tema della presupposizione non risulta trattato nell'atto.
In ogni caso, non pare affatto pertinente il richiamo alla presupposizione, atteso che, secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass.
17615/20), si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, e certo -
pagina 7 di 20 sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. Nel caso di specie, la situazione “presupposta” consisterebbe nell'assunzione da parte del di un “obbligo inespresso” di non svolgere più la propria attività CP_1
professionale in Piacenza, ove si sarebbe posta in concorrenza con quella del in tesi, solo tale inespresso obbligo di non concorrenza avrebbe Pt_1
giustificato l'assunzione, da parte del delle obbligazioni nascenti dalle Pt_1
scritture, e, in particolare, quelle di ripartizione dei compensi per le pratiche in corso.
Osserva la Corte che, in tutta evidenza, quello rappresentato dal non Pt_1
integra un fatto oggettivo esterno e certo, indipendente dalla volontà dei contraenti, la cui mancata verificazione possa portare alla caducazione, in tutto o in parte, del contratto, e dunque non rileva agli effetti della presupposizione. Piuttosto, come rilevato dal Tribunale, potrebbe astrattamente ricondursi l'eccezione a quella ex art. 1460 cc, nel senso che l'inadempimento del all'obbligazione di pagamento dell'importo Pt_1
relativo alla suddivisione dei compensi sarebbe giustificato dall'inadempimento del all'obbligo di non svolgere la sua attività CP_1
professionale in Piacenza.
Rileva la Corte che, come ritenuto dal primo giudice e contrariamente a quanto affermato dall'appellante, anche quella di inadempimento è un'eccezione in senso stretto (v. da ultimo Cass. 19753/25), che il convenuto avrebbe dovuto proporre nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, al chiaro fine di paralizzare la pretesa di controparte. Di tale eccezione non vi è traccia nella comparsa di risposta nella quale, anzi, come sottolineato dal primo giudice, il menzionava la violazione del supposto Pt_1
pagina 8 di 20 patto di non concorrenza solo per dichiarare di volere agire separatamente per il relativo risarcimento del danno.
In ogni caso, tale eccezione rimarrebbe superata dal fatto il non ha Pt_1
impugnato l'affermazione del Tribunale della mancanza di prova dell'esistenza di siffatta pattuizione di un patto di non concorrenza, tanto meno, osserva la Corte, presentante i requisiti di cui all'art. 2596 cc.
D'altronde un patto reciproco di non concorrenza non potrebbe certo ravvisarsi nel fatto che, secondo gli accordi, il lasciando lo Studio CP_1
associato, sarebbe rimasto unico titolare dell'unità operativa di Milano, via
LO da Cannobio, ed il mantenendo lo (sic), sarebbe Pt_1 Controparte_3
stato unico titolare dell'unità operativa di Piacenza, Piazza Cavalli;
da siffatto accordo non discende in alcun modo l'assunzione da parte del dell'obbligo di non svolgere attività professionale in Piacenza, né CP_1
del di non svolgerla in Milano. Pt_1
Il rigetto del quinto motivo di appello rende superfluo l'esame del settimo, volto a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata con CP_1
riguardo all'eccezione di concorrenza sleale dedotta dal Pt_1
Il sesto motivo si articola in una serie di considerazioni generali sugli istituti della exceptio doli generalis, della nullità virtuale del contratto e della obbligazione accessoria della buona fede;
non si allega tuttavia in quali condotte del si sarebbero manifestati, come si assume, la CP_1
violazione della buona fede, l'abuso del diritto, e il dolo in sede di formazione del contratto.
Si legge solo (p. 22 e s.) che < In buona sostanza la condotta di mala fede in senso oggettivo – recte scorretta - può ravvisarsi nelle seguenti condotte di controparte visto che già in fase di formazione delle scritture private e in ogni caso successivamente veniva meno alle seguenti obbligazioni: (a) patto di limitazione territoriale e/o non concorrenza sul Foro di Piacenza;
(b)
pagina 9 di 20 rinuncia alle pratiche CELASCHI S.p.A. successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. (c) condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei Pt_1 Pt_1
compensi riconosciuti in relazione alla pratica Ing. del Re. Persona_1
Se le parole hanno un senso il mancato richiamo da parte del EM del foro di Piacenza corrisponde a inequivoca pattuizione di limitazione convenzionale dell'attività professionale su Milano. Così emerge da interpretazione in buona fede della pattuizione contestata da controparte>>.
L'argomentazione, non ben comprensibile, risulta poggiare sull'assunto, invero privo di fondamento, che allo scioglimento di un'associazione professionale debba seguire necessariamente un patto di non concorrenza nella stessa città.
Come si è visto non vi è appello sul fondato rilievo di tardività dell'eccezione ex art. 1460 cpc operato dal Tribunale anche con riferimento alle questioni relative alle partiche EL e . Anche solo per tale Per_3
ragione non va dato ingresso alle istanze di esibizione di cui alle conclusioni istruttorie del Pt_1
3)Con il secondo motivo di appello si lamenta << carenza di simmetria formale tra accordo di scioglimento del rapporto associativo e patti relativi alla distribuzione degli utili>>.
Secondo l'appellante l'accordo sulla ripartizione dei compensi relativi alle pratiche in corso, trattandosi di patto integrativo della modifica del riparto di utili e perdite di cui alle scritture private autenticate del 21.10.2025 e del
20.12.2005, avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità ex art. 1352 cc rilevabile d'ufficio, con tale medesima forma.
Il motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'art. 1352 cc prevede che debba intendersi richiesta a pena di nullità la forma convenzionale convenuta dalle parti per la futura conclusione di un contratto.
pagina 10 di 20 E' allora del tutto evidente che, nel caso di specie, manca una previsione scritta di una forma convenzionale per un determinato contratto, e tanto più per un contratto futuro, volendosi trarre del tutto illogicamente l'obbligo di una forma convenzionale per un accordo (quello del 22.6.2005), dal fatto che una forma diversa sia stata adottata da accordi a quello successivi (scritture private del 21.10.2005 e 20.12.2005).
La scrittura del 20.6.2007 è poi semplicemente una transazione volta a dirimere contrasti sorti nella “interpretazione e contabilità” dei precedenti accordi relativi allo scioglimento dello Studio associato, quindi come tale soggetta solo alla forma scritta ad probationem, non avendo essa nella specie ad oggetto alcuno dei rapporti giuridici di cui all'art. 1350 nn. da 1) a 11) cc.
4)Il terzo motivo attiene alla <errata interpretazione dell'eccezione preliminare di merito di rinuncia tacita per mancata insinuazione al passivo
e prescrizione del credito vantato dall'attore>>.
Il motivo si articola in sostanza nelle seguenti deduzioni: < Il credito professionale asserito dall'Avv. non può che essere rinunciato CP_1
tacitamente e in ogni caso prescritto: (i) per mancata rituale insinuazione al passivo condotta acquiescente alla tutela del credito esclusivo dell'Avv. Pt_1
inequivocamente espressiva della rinuncia alle forme prescritte dalla LF per la relativa tutela;
(ii) in subordine, ove non si ritenesse applicabile la prescrizione per mancata osservanza della ritualità tempestiva prevista dalla
LF, credito prescritto ai sensi dell'art. 2964 c.c. in quanto tutta la ricostruzione operata da controparte depone a favore di un rapporto di consulenza interno a favore dell'Avv. non avendo mai controparte – Pt_1
MAI – interagito con la Società CENTRO STORICO Cliente dell'Avv. Pt_1
l'Avv. non ha minimamente descritto la sua “INESISTENTE” CP_1
attività̀ consulenziale e la sua “INESISTENTE” partecipazione all'iter di trattativa… Nemmeno corrisponde al vero che gli accordi … prevedessero
pagina 11 di 20 che fosse lo ad incassare i corrispettivi e, Controparte_4
successivamente, a girare la quota di competenza all'Avv. Lo CP_1
nulla ha MAI avuto a che vedere con il credito in Controparte_5
contestazione: credito esclusivo dell'Avv. che si è, infatti, insinuato al Pt_1
passivo personalmente ed è stato chiamato a far parte del Comitato dei creditori>>.
Premesso che il nostro ordinamento non conosce l'istituto della rinuncia tacita ad un diritto, ma solo quello della prescrizione, osserva la Corte che, come rilevato dal primo giudice, il non ha mai posto a CP_1
fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, un rapporto collaborazione professionale con il in relazione alla pratica Centro Storico a Pt_1
quest'ultimo affidata dalla cliente in via esclusiva, ma unicamente il contenuto degli accordi di cui alla scrittura del 22.7.2005 e della transazione del 20.6.2007; il non era dunque tenuto a provare alcun rapporto CP_1
di collaborazione alla pratica Centro Storico, né il giudice ad accertarlo.
Per la stessa ragione è irrilevante che il rapporto professionale con la Centro
Storico avesse riguardato il solo avv. e non lo Pt_1 Controparte_6
come superfluo è ogni riferimento ai criteri di ripartizione degli
[...]
utili all'interno dell'associazione professionale: i due legali, nell'ambito delle più ampie intese volte a definire i loro rapporti al momento dello scioglimento dell'associazione, hanno concluso un accordo transattivo globale, del quale l'appellante non ha mai dedotto l'invalidità sotto alcun profilo.
Non comprensibile il richiamo all'art. 2964 cc, che dispone l'inapplicabilità alle decadenze della disciplina della prescrizione, è irrilevante, come osservato dal Tribunale, che il non si sia insinuato al passivo del CP_1
Fallimento, come, d'altronde, non gli sarebbe stato possibile essendo il compenso professionale dovuto dalla Centro Storico al solo Pt_1
pagina 12 di 20 Le suindicate considerazioni del Tribunale non sono state oggetto di alcuno specifico rilievo da parte dell'appellante. Questi del tutto inutilmente invoca quindi un pacificamente inesistente (anche per lui) rapporto di collaborazione professionale, al solo fine di vedervi applicata la prescrizione presuntiva di tre anni di cui all'art. 2956 n2) cc. Solo per completezza, allora, si ricorda anche che avendo in giudizio il negato di dovere alcunché al Pt_1 CP_1
oltre a negare, in subordine, di dovere per intero l'importo domandato,
l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata ai sensi dell'art. 2959 cc.
Alla domanda di adempimento agli accordi transattivi rimane dunque applicabile la sola prescrizione ordinaria decennale, a proposito della quale il
Tribunale ha correttamente osservato che essa iniziò a decorrere solo da quando il ebbe notizia dell'esecuzione dei riparti la quale, in ogni CP_1
caso, ebbe luogo l'1.10.2020 e 18.5.2022.
5) Con il quarto motivo si lamenta preliminare di improcedibilità della domanda in ragione dell'inesigibilità del credito vantato dall'attore prima del riparto finale e della chiusura del fallimento>>.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: < L'avv. ha poi eccepito che il Pt_1
credito azionato dalla controparte sarebbe inesigibile sino alla chiusura del
Fallimento in quanto negli accordi del luglio 2005 e del giugno 2007 non si menzionava alcun diritto di credito sui riparti parziali. L'assunto non ha pregio in quanto nei predetti accordi non è stata prevista alcuna condizione di esigibilità del credito dell'Avv. correlata alla chiusura della CP_1
procedura fallimentare. Al contrario la previsione contrattuale di cui all'art.
3 della scrittura 20 giugno 2007, facendo riferimento agli importi
“riconosciuti all'Avv. va interpretata nel senso che trattasi delle Pt_1
pagina 13 di 20 somme che il Fallimento Centro storico srl ha effettivamente erogato al convenuto, anche a titolo di riparto parziale>>.
Nel motivo di appello il si limita ad affermare che solo al momento Pt_1
della chiusura del fallimento il avrebbe avuto diritto al pagamento CP_1
del compenso riconosciuto al senza tuttavia addurre alcuna ragione che Pt_1
avvalori tale tesi.
Al contrario, dal punto di vista testuale, si rileva che nell'accordo del
22.7.2005, titolato << pratiche particolari>> si legge unicamente un elenco di 6 clienti e una frazione di suddivisione dei compensi, e, in particolare, al punto 4. <Centro Storico (competenze ½ e ½)>>; nella scrittura del
20.6.2007 (doc. 1 , si legge che per la pratica Centro Storico restavano Pt_1
<validi gli accordi pregressi e cioè la condivisione al 50% dell'importo che verrà riconosciuto all'avvocato Tosi>>.
Tenuto conto dello scopo dell'accordo e del criterio interpretativo della buona fede, non è ravvisabile alcuna ragione per la quale il ricevute, Pt_1
con l'approvazione dei riparti parziali, somme spettante per la pratica Centro
Storico, fosse legittimato a trattenere fino alla chiusura del fallimento o fino ad un qualsiasi altro termine, non previsto negli accordi, la parte di tali importi spettante al in virtù dell'accordo interno in tal senso CP_1
raggiunto.
6)L'ottavo motivo attiene alla << Errata interpretazione della scrittura del
2007 e conseguente errata quantificazione del credito>>.
L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la scrittura del 20.6.2007 avrebbe modificato quella del 22.7.200.
Il all'interno di una serie di affastellate affermazioni difficilmente Pt_1
comprensibili o riferibili alle ragioni della decisione del Tribunale, sostiene che, per effetto della seconda scrittura, al spetterebbe solo un CP_1
decimo, e non la metà delle somme liquidate dal Fallimento, in tesi da pagina 14 di 20 suddividere in cinque parti uguali fra lo il Controparte_7 Pt_1
ed altri tre professionisti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per quanto di interesse, con la transazione del 20.6.2007 le parti (art. 3) convenivano di non avere alcuna reciproca ragione di credito <ad eccezione del credito a valere sulla pratica Centro Storico, per la quale resteranno validi gli accordi pregressi e cioè la condivisione al 50% dell'importo che verrà riconosciuto all'avv. al netto delle condivisioni con lo Parte_1
oltre ad altri tre professionisti>>. Controparte_8
Dalla comunicazione del Curatore del Fallimento risulta che, in esecuzione dei due riparti parziali, il ha ricevuto complessivamente euro Pt_1
529.566,74 (dapprima euro 359.580,24 e poi euro 169.986,50), e che il credito ammesso riguardava, per il 50%, quello di altra persona fisica, da individuarsi pacificamente in in rappresentanza dello Studio Persona_2
dei commercialisti e CP_7 Pt_1
Coerentemente con l'attestazione del Curatore, il Tribunale ha dunque riconosciuto al solo un quarto delle somme complessivamente CP_1
liquidate al ossia la metà dei compensi liquidati al per le Pt_1 Pt_1
prestazioni professionali in favore della Centro Storico, al netto di quanto spettante allo Controparte_8
Non vi è alcuna prova che il successivamente alla scrittura del Pt_1
20.6.2007, si fosse insinuato al passivo rappresentando come propri o dello
Studio Associato crediti di “altri tre professionisti”, e nulla fa ritenere che vi fossero dei collaboratori del in relazione alla pratica Centro Storico da Pt_1
retribuire prima della divisione dei compensi con il Il non ha CP_1 Pt_1
indicato il nome di tali professionisti né ha allegato la natura e la misura dei loro supposti crediti, limitandosi ad affermare che essi sarebbero stati <tre
pagina 15 di 20 importanti e decisivi intermediari …a vario titolo intervenuti nell'operazione
…>>.
Nulla consente infine di escludere che i “tre professionisti” si fossero autonomamente insinuati al passivo, o che siano stati compensati dallo
Controparte_7
Il tenore della scrittura del 20.7.2007 non consente dunque di presumere che le somme liquidate dal Fallimento dovessero essere divise in cinque parti uguali, di euro 105.913,34 ciascuna, di cui una soltanto dovesse andare al
Pt_1
In tale situazione, non era certo il a dover dimostrare alcunché a CP_1
proposito del nome e dei ruoli dei “tre professionisti”; essendo tenuto a pagare al il 50% di quanto riconosciuto per la pratica Centro CP_1
Storico, era il a dover provare che solo in parte le somme liquidate dal Pt_1
Fallimento erano destinate ai suoi compensi.
Come affermato dal Tribunale, si osserva infine che non vi è prova che il abbia sostenuto alcuna spesa, mai neppure quantificata, per Pt_1
l'insinuazione al passivo e il relativo giudizio di opposizione, né che le somme oggetto dei riparti parziali prodotti dal Curatore ricomprendessero tali supposte spese.
7)Il decimo motivo attiene alla violazione del <divieto di produzioni documentali tardive in memoria art 183 comma sei numero 3 c pc>>.
Con tale motivo, il lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato Pt_1
l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dal con CP_1
la memoria ex art. 183 c6 n) cpc.
Nel motivo non si indica neppure di quali documenti si tratterebbe e quale effetto sulla decisione del Tribunale potrebbe derivare dalla inutilizzabilità di dette produzioni. Il motivo di appello è dunque inammissibile ex art. 342 cpc per mancanza di specificità.
pagina 16 di 20 Peraltro esso è inammissibile anche per difetto di interesse, atteso che le produzioni in questione, costituite da richieste del EM dirette al Pt_1
per richiedere aggiornamenti sulla causa relativa al compenso vantato verso la Centro Storico, in nessun modo sono idonee a condizionare l'accoglibilità della domanda dell'attuale appellato. Non occorre quindi stabilire se le produzioni in questione riguardassero la prova diretta o, come dedotto dal la prova contraria e fossero dunque ammissibili o la prova CP_1
diretta.
8)L'undicesimo motivo riguarda la <opponibilità della cessione del credito>>.
Sulla questione il Tribunale ha osservato: <inammissibile è la domanda (del
con cui viene chiesto dichiararsi la non opponibilità nei CP_1
confronti dell'attore della cessione del credito operata in corso di causa dal convenuto non solo per assoluta novità -essendo fondata su un petitum e su una causa petendi diverse-, ma altresì per l'ulteriore ragione per cui la difesa non ha mai eccepito di non poter adempiere all'obbligazione di Pt_1
pagamento in favore dell'attore stante l'avvenuta cessione del proprio credito al terzo>>.
Il deduce che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli Pt_1
aveva eccepito di non potere adempiere per avere ceduto a terzi il proprio credito verso il Fallimento;
l'eccezione del di inopponibilità della CP_1
cessione era infondata oltre che tardiva, poiché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è manifestamente infondato.
Esso contiene unicamente delle considerazioni generali in merito alla disciplina della cessione del credito, e nessun riferimento alla fattispecie concreta;
le medesime generiche considerazioni erano contenute nella comparsa conclusionale di primo grado.
pagina 17 di 20 Si osserva comunque che dalla dichiarazione depositata il 18.5.2022 dal
Curatore del Fallimento unitamente ai piani di riparto oggetto di istanza ex art. 210 cpc, risulta che l'8.1.2019, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, il ha ceduto ad un terzo, con atto notificato il 15.1.2019, parte del Pt_1
credito verso il Fallimento.
Come rilevato dal primo giudice, tale cessione è emersa solo con il deposito della nota del Curatore, ed il non aveva mai, fino a quel momento, fatto Pt_1
valere l'atto quale causa impeditiva o estintiva della sua obbligazione verso il
CP_1
D'altronde, e ancor prima, non si vede come egli avrebbe potuto farla valere: non solo non risulta a quanto ammonti il credito ceduto, ma in ogni caso, se pure la cessione avesse avuto ad oggetto un importo eccedente la quota spettante al ed avesse avuto quindi ad oggetto anche la quota Pt_1
spettante al essa non avrebbe potuto spiegare alcun effetto CP_1
liberatorio del dall'obbligazione di riversare all'ex collega di studio il Pt_1
50% di quanto dovuto dal Fallimento, obbligazione del tutto indipendente dal fatto che il possa aver sostituito un terzo a sé nel diritto a ricevere il Pt_1
pagamento da parte del Curatore.
9)Va respinto il nono motivo di appello, riguardante la condanna pronunciata ex art. 96 c3 cpc.
Il Tribunale ha fondato la condanna sulla <inconsistenza delle argomentazioni difensive del convenuto, per la manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate in ordine alla pretesa improcedibilità della domanda/prescrizione del credito, ma soprattutto per la condotta processuale ed extra complessivamente dallo stesso tenuta– il quale, lo si ricorda, non ha informato il collega attore sugli sviluppi procedurali del
Fallimento Centro Storico, con particolare riferimento alla mancata comunicazione relativa all'esecuzione dei pagamenti di cui ai piani di
pagina 18 di 20 riparto, non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita formulato dall'attore allo scopo di prevenire la presente controversia, non è comparso all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione senza addurre alcun impedimento o giustificazione, non ha ottemperato all'ordine anche a lui rivolto di esibire in giudizio i piani di riparto parziali resi esecutivi dal
Fallimento Centro Storico- l'unico scopo perseguito dall'Avv. sembra Pt_1
essere stato quello di allungare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale che già sapeva essere
a sé sfavorevole>>.
A fondamento del motivo di gravame, il si è limitato a dedure che non Pt_1
sarebbe stato necessario che egli fornisse informazioni in ordine ai piani di riparto avendovi provveduto tempestivamente il Curatore del Fallimento,
“soggetto preposto”, al quale erano state richieste ex art. 210 cpc.
Tale unica considerazione è in tutta evidenza inidonea a superare le molteplici argomentazioni del primo giudice, che questa Corte ritiene non solo del tutto condivisibili, ma valevoli per pronunciare, d'ufficio, analoga condanna ex art. 96 c3 cpc con riguardo al presente giudizio. Secondo
l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/18) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave. Tale stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, inaccoglibili per manifesta inconsistenza pagina 19 di 20 giuridica, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
Appare equo liquidare l'importo della condanna in importo pari ad un quinto delle spese processuali del grado.
10)Rigettandosi l'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo d'ufficio in difetto di nota seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 143/24 Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Piacenza;
condanna ex art. 96 c3 cpc il a pagare al euro 2.000,00; Pt_1 CP_1
condanna ex art. 96 c4 cpc il a pagare alla cassa delle ammende euro Pt_1
2.000,00.
Condanna il a rifondere all'appellato le spese di lite del grado che Pt_1
liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere est.
RIcolomba LI
Il Presidente
RI RI DO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI RI DO Presidente dott. RIcolomba LI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIANNI SILVIA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
< In via preliminare di merito:
- in via principale dichiarare la nullità e/o inefficacia delle scritture private 22 luglio 2005 e 20 giugno 2007 ex adverso: o per carenza della presupposizione oggettiva della ripartizione territoriale delle aree di operatività professionale e rectius carenza di causa e/o altro vizio invalidante che il Giudice riterrà di individuare anche d'ufficio;
o per carenza della forma pattizia della scrittura privata autenticata determinata per relationem dai patti di scioglimento dell'associazione professionale meglio richiamati in narrativa;
o per nullità virtuale ex art. 1418, comma 1 cc fondata sulla violazione da parte dell'appellato della norma imperativa di cui all'art.1337 c.c. e/o altro vizio invalidante che il Giudice riterrà di individuare anche d'ufficio;
pagina 1 di 20 o rinuncia tacita del credito, stante la mancata insinuazione al passivo secondo le regole previste dalla LF;
o prescrizione del presunto credito dedotto da controparte in assenza di condotte idonee ad esprimere inequivocabilmente l'esercizio e la tutela del proprio diritto;
- in via subordinata dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per:
Nel merito in via principale:
- riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza RG 1655/2019 – Dr.ssa Iacquinti, in quanto ingiusta e giuridicamente errata per le ragioni meglio evidenziate supra nei motivi di appello del presente atto e respingere in toto le richieste ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto in ogni caso non provate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle declaratorie preliminari di nullità e/o inefficacia oltre che delle eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità:
• accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura privata inter partes in data 22 luglio 2005, in quanto superata dalla successiva scrittura privata 20 giugno 2007, ove non ritenuta anch'essa prescritta;
• accertare la prevalenza della seconda scrittura sulla prima, in ogni caso l'integrazione della disposizione contrattuale anteriore da parte della scrittura privata successiva;
• accogliere l'eccezione di compensazione e per l'effetto accertare e dichiarare compensate le mancate controprestazioni a carico dell'Avv. e a favore dell'Avv. con quelle CP_1 Pt_1 dell'Avv. a favore dell'Avv. Pt_1 CP_1
• accogliere l'eccezione di:
• -cessione del credito a terzi preclusiva della richieste dell'appellato;
- inadempimento ex art. 1460 c.c. degli accordi inter partes da parte dell'attore, essendosi l'Avv. reso gravemente inadempiente per almeno i seguenti obblighi CP_1 contrattuali: (a) patto di limitazione territoriale e/o non concorrenza sul Foro di Piacenza;
(b) rinuncia alle pratiche CELASCHI S.p.A. successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. (c) condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei compensi Pt_1 Pt_1 riconosciuti in relazione alla pratica Ing. ; Persona_1
• -exceptio doli generalis per le condotte gravemente scorrette di controparte richiamate supra sub (a) (b) e (c) integranti gli estremi dell'esercizio abusivo di diritto;
• -in ogni caso, rigettare la richiesta dell'attore in quanto la procedura fallimentare è ancora in corso e quindi prima del riparto finale non è possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto ossia quantificare la somma finale di competenza dell'Avv. – detratte le spese legali e fiscali, Parte_1 le spettanze del Dott. e di altri tre professionisti – da cui discende la Persona_2 richiesta giudiziale odierna, non essendo stato pattuito tra le parti alcun obbligo di riparto parziale ma solo sul compenso finale riconosciuto;
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondate le domande attore, ridurre la somma richiesta dall'attore, a pagina 2 di 20 titolo di compensi professionali, alla minor somma pari alla metà di 1/5 della somma versata a titolo di riparto parziale dal Fallimento Centro Storico S.r.l. all'Avv. Parte_1
detratti oltre i 4/5 di competenza del Dott. e degli altri tre
[...] Persona_2 professionisti in conformità all'ultimo accordo inter partes del 20 giugno 2007 che non prevede obblighi informativi di sorta a favore dell'attore anche in via equitativa le spese legali e fiscali sostenute dal convenuto per la tutela del credito fallimentare ai fini dell'ammissione al passivo. Intendendosi esclusi invece da tale ripartizione tra ex soci i compensi ceduti dall'Avv. a terzi creditori estranei alla vicenda Parte_1 controversa quindi ripartizione limitata solo alle somme non cedute a terzi dall'appellante e precisamente: o 17.979,00 pari alla metà di 1/5 della somma di € 179.790,12 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018;
- Nella denegata ipotesi in cui non si accogliesse l'opponibilità della cessione all'appellato per contestare il pagamento all'Avv. la ripartizione dovrebbe CP_1 riguardare tutte le somme distribuite dal Fallimento pari alla metà di 1/5 della quota spettante all'Avv. e precisamente: o 17.979,00 pari alla metà di 1/5 della somma di € Pt_1 179.790,12 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018; 8.499,325 pari alla metà di 1/5 della somma di € 84.993,25 liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al secondo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 1 ottobre 2020;
Oltre alla metà di 1/5 di ogni ulteriore somma liquidata al convenuto dal Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al piano di riparto finale a chiusura della procedura fallimentare, ove ritenuta ammissibile, ma non si vede come si potrebbe, la condanna al pagamento pro futuro di una somma non ancora certa, liquida ed esigibile. In via istruttoria:
- si chiede di voler ordinare in conformità a quanto già richiesto in primo grado senza esito: a) all'attore e/o alla Società EL S.p.A. l'esibizione delle fatture emesse dall'Avv. nei confronti della predetta società e da questa pagate relativamente CP_1 al periodo 1° gennaio 2006 sino ad oggi;
b) all'attore e/o all'Ing. l'esibizione Per_3 delle fatture emesse dall'Avv. nei confronti del predetto soggetto e/o nei CP_1 confronti di Società ad esso collegate in relazione alla posizione Baia del Re e da questi pagate, relativamente al periodo 22 luglio 2005 sino ad oggi. Ci si oppone, sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da parte attrice e, in caso di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con i mezzi di prova che ci si riserva di indicare.
- condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata a fronte di azione pretestuosa e in mala fede – sostanziale e processuale – della condotta petulante dell'Avv. CP_1 nei confronti del'ex socio e di terzi soggetti estranei alla vicenda controversa
[...] (fratello, figlio e Curatore del Fall.to Centro Storico) contattati reiteratamente per espressa ammissione del senza alcun titolo, con valore confessorio ex art. 115 CP_1 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e successive spese occorrende del presente appello oltre che del primo grado>>.
pagina 3 di 20 Per l'appellato:
<in via preliminare di merito:
1) dichiarare inammissibili le domande di declaratoria di nullità e/o inefficacia delle scritture private del 22 luglio 2005 e 20 giugno 2007;
2) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per carenza di presupposizione oggettiva;
3) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per carenza di forma pattizia;
4) rigettare, in quanto infondata, la domanda di nullità per violazione della norma di cui all'art. 1337 C. C.;
5) rigettare, in quanto infondata, la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per rinuncia tacita del credito;
6) rigettare, in quanto infondata, la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per prescrizione del credito;
nel merito in via principale:
7) rigettare, in quanto infondate, tutte le domande e le eccezioni formulate dall'appellante;
8) a conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della scrittura privata inter partes in data 22 luglio 2005, così come confermata dalla scrittura privata in data 20 giugno 2007;
9) a conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Avv. nei confronti dell'appellante, in riferimento alle somme CP_1 liquidate dal Fallimento Centro Storico S.r.l. all'Avv. con i piani di riparto Parte_1 resi esecutivi in data 30 gennaio 2018 e 1 ottobre 2020, nella misura del 50% indicata nelle predette scritture private;
10) a conferma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma capitale complessiva di € 132.391,69, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, così formata:
- € 89.895,06, pari al 50% della somma di € 179.790,12 liquidata all'Avv. dal Pt_1 Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al primo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 30 gennaio 2018;
- € 42.496,63, pari al 50% della somma di € 84.993,25 liquidata all'Avv. dal Pt_1 Fallimento Centro Storico S.r.l. in base al secondo piano di riparto parziale reso esecutivo in data 1 ottobre 2020;
11) a conferma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento del danno di cui all'art. 96 C.p.c., stante la grave malafede della condotta – sostanziale e processuale – da quest'ultimo tenuta, sia in qualità di debitore dell'Avv. sia in CP_1 qualità di membro del Comitato dei Creditori del Fallimento Centro Storico S.r.l., nella misura di € 1.554,00 o in quella diversa misura rimessa all'apprezzamento della Corte;
in via istruttoria:
12) ammettersi l'interrogatorio formale dell'appellante sui capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria in data 3 gennaio 2020, da intendersi qui di seguito integralmente trascritti;
13) non ammettere i mezzi istruttori indicati dall'appellante nella memoria istruttoria in data 31 dicembre 2019, con particolare riferimento alle richieste di esibizione ivi formulate, riportandosi ai motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183, 6° comma C.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti.
pagina 4 di 20 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio>>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.143/24 il Tribunale di Piacenza, al quale era stato Pt_2
riassunto il giudizio inizialmente proposto il 28.9.2018 a Milano-, in accoglimento della domanda di , condannava Controparte_1 [...]
a pagare all'attore euro 132.391,69, al netto della ritenuta di legge, Pt_1
oltre interessi, spese processuali, ed euro 1.554,00 ex art. 96 c3 cpc.
Il credito oggetto di causa traeva origine dagli accordi di cui alle scritture private in data 22.7.2005 e 20.6.2007 con le quali le parti, entrambi avvocati associati nello , avevano convenuto lo Controparte_2
scioglimento fra loro del rapporto associativo, stabilendo, fra l'altro, i criteri di suddivisione dei compensi relativi ad alcune pratiche in corso, fra cui quella denominata “Centro Storico”, per la quale veniva pattuita la suddivisione al 50%; tale pratica aveva riguardato gli aspetti legali, commerciali e fiscali dell'acquisizione di un grande immobile da parte della
Centro Storico S.r.l., dichiarata fallita il 15.4.2004. L'importo di cui alla condanna pronunciata dal primo giudice corrispondeva al 50% della somma liquidata, in virtù di due riparti parziali, dal Parte_3
a titolo di compenso per prestazioni professionali in esito all'accoglimento della opposizione allo stato passivo da questi proposta.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per ottenere il rigetto della Pt_1
domanda del CP_1
Costituitosi l'appellato per resistere all'impugnazione, respinta l'istanza ex art. 283 cpc, gli atti venivano trasmessi al collegio in esito all'udienza del
7.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per <errato omesso rilievo d'ufficio della violazione della presupposizione in senso oggettivo del pagina 5 di 20 patto di non concorrenza o della ripartizione del territorio di esercizio dell'attività̀ professionale tra Piacenza e Milano>>; con il quinto, per
<omessa valutazione delle gravi violazioni degli obblighi contrattuali dell'avvocato errata interpretazione dell'eccezione inadimplenti CP_1
non est adimplendum>>; con il sesto, per <interpretazione del contratto, regola e di buona fede in senso oggettivo e abuso del diritto>>; con il settimo, per <imprescrittibilità delle eccezioni difensive: quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum>>.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, fanno riferimento a quanto motivato dal primo giudice (pp. 10 e 11) nel senso che <il convenuto soltanto in occasione della seconda memoria istruttoria ha eccepito la violazione ad opera della controparte del patto di non concorrenza – che, per sua tesi, costituirebbe una “presupposizione oggettiva” rispetto agli accordi relativi allo scioglimento dello
[...]
, ed ha contestato ulteriori inadempimenti Controparte_3
consistenti nella violazione da parte dell'avv. dell'obbligo di CP_1
“rinuncia alle pratiche CELASCHI successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. e di “condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei Pt_1 Pt_1
compensi riconosciuti in relazione alla pratica Ing. del Re. Persona_1
Ritiene il Tribunale che trattasi di questioni sollevate tardivamente in quanto configuranti l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c. c., la quale, come noto, non è rilevabile d'ufficio ed è dunque sottoposta al regime decadenziale previsto dall'art. 167 cpc. Sul punto si rammenta infatti che, quanto alla presunta violazione del patto di non concorrenza, l'avv. Pt_1
nella propria comparsa di costituzione si era limitato unicamente ad accennare che si sarebbe riservato di intentare un autonomo giudizio per il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'inosservanza della controparte al citato divieto (v pagina 19 comparsa di costituzione). In ogni caso, anche
pagina 6 di 20 sotto il profilo del merito, la doglianza appare infondata in quanto non vi è prova in atti del fatto che le parti abbiano previsto in una apposita pattuizione scritta il divieto di concorrenza>>.
La tesi esposta nel primo motivo di gravame è che la scrittura del 22.7.2005 avrebbe previsto l'<impegno inespresso ma presupposto>> del - CP_1
da lui poi non rispettato- a non aprire uno studio in Piacenza, circostanza integrante <presupposizione oggettiva>> rilevante per l'individuazione della causa concreta dell'accordo. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non tempestivamente introdotto il tema della presupposizione, invero già dedotto nella comparsa di risposta, e, in ogni caso, nel non considerarne la rilevabilità anche d'ufficio.
Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante,
il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del negozio ravvisando, già al momento della conclusione dello stesso, il difetto di una premessa implicita del consenso, qual è la presupposizione, che non sia stata non allegata in quanto tale dalle parti, a cui soltanto spetta invece l'onere di eccepirla, poiché configura fatto impeditivo o costitutivo del diritto controverso (Cass.
2108/00).
L'appellante, non impugnata l'affermazione della tardività dell'eccezione perché avanzata solo nella seconda memoria istruttoria, ha affermato di avere introdotto il tema della presupposizione già nella comparsa di risposta di primo grado, ma senza ulteriori specificazioni;
questa Corte rileva che, tuttavia, il tema della presupposizione non risulta trattato nell'atto.
In ogni caso, non pare affatto pertinente il richiamo alla presupposizione, atteso che, secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass.
17615/20), si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, e certo -
pagina 7 di 20 sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. Nel caso di specie, la situazione “presupposta” consisterebbe nell'assunzione da parte del di un “obbligo inespresso” di non svolgere più la propria attività CP_1
professionale in Piacenza, ove si sarebbe posta in concorrenza con quella del in tesi, solo tale inespresso obbligo di non concorrenza avrebbe Pt_1
giustificato l'assunzione, da parte del delle obbligazioni nascenti dalle Pt_1
scritture, e, in particolare, quelle di ripartizione dei compensi per le pratiche in corso.
Osserva la Corte che, in tutta evidenza, quello rappresentato dal non Pt_1
integra un fatto oggettivo esterno e certo, indipendente dalla volontà dei contraenti, la cui mancata verificazione possa portare alla caducazione, in tutto o in parte, del contratto, e dunque non rileva agli effetti della presupposizione. Piuttosto, come rilevato dal Tribunale, potrebbe astrattamente ricondursi l'eccezione a quella ex art. 1460 cc, nel senso che l'inadempimento del all'obbligazione di pagamento dell'importo Pt_1
relativo alla suddivisione dei compensi sarebbe giustificato dall'inadempimento del all'obbligo di non svolgere la sua attività CP_1
professionale in Piacenza.
Rileva la Corte che, come ritenuto dal primo giudice e contrariamente a quanto affermato dall'appellante, anche quella di inadempimento è un'eccezione in senso stretto (v. da ultimo Cass. 19753/25), che il convenuto avrebbe dovuto proporre nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, al chiaro fine di paralizzare la pretesa di controparte. Di tale eccezione non vi è traccia nella comparsa di risposta nella quale, anzi, come sottolineato dal primo giudice, il menzionava la violazione del supposto Pt_1
pagina 8 di 20 patto di non concorrenza solo per dichiarare di volere agire separatamente per il relativo risarcimento del danno.
In ogni caso, tale eccezione rimarrebbe superata dal fatto il non ha Pt_1
impugnato l'affermazione del Tribunale della mancanza di prova dell'esistenza di siffatta pattuizione di un patto di non concorrenza, tanto meno, osserva la Corte, presentante i requisiti di cui all'art. 2596 cc.
D'altronde un patto reciproco di non concorrenza non potrebbe certo ravvisarsi nel fatto che, secondo gli accordi, il lasciando lo Studio CP_1
associato, sarebbe rimasto unico titolare dell'unità operativa di Milano, via
LO da Cannobio, ed il mantenendo lo (sic), sarebbe Pt_1 Controparte_3
stato unico titolare dell'unità operativa di Piacenza, Piazza Cavalli;
da siffatto accordo non discende in alcun modo l'assunzione da parte del dell'obbligo di non svolgere attività professionale in Piacenza, né CP_1
del di non svolgerla in Milano. Pt_1
Il rigetto del quinto motivo di appello rende superfluo l'esame del settimo, volto a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata con CP_1
riguardo all'eccezione di concorrenza sleale dedotta dal Pt_1
Il sesto motivo si articola in una serie di considerazioni generali sugli istituti della exceptio doli generalis, della nullità virtuale del contratto e della obbligazione accessoria della buona fede;
non si allega tuttavia in quali condotte del si sarebbero manifestati, come si assume, la CP_1
violazione della buona fede, l'abuso del diritto, e il dolo in sede di formazione del contratto.
Si legge solo (p. 22 e s.) che < In buona sostanza la condotta di mala fede in senso oggettivo – recte scorretta - può ravvisarsi nelle seguenti condotte di controparte visto che già in fase di formazione delle scritture private e in ogni caso successivamente veniva meno alle seguenti obbligazioni: (a) patto di limitazione territoriale e/o non concorrenza sul Foro di Piacenza;
(b)
pagina 9 di 20 rinuncia alle pratiche CELASCHI S.p.A. successive al 1° gennaio 2006 a favore dell'Avv. (c) condivisione del 50% a favore dell'Avv. dei Pt_1 Pt_1
compensi riconosciuti in relazione alla pratica Ing. del Re. Persona_1
Se le parole hanno un senso il mancato richiamo da parte del EM del foro di Piacenza corrisponde a inequivoca pattuizione di limitazione convenzionale dell'attività professionale su Milano. Così emerge da interpretazione in buona fede della pattuizione contestata da controparte>>.
L'argomentazione, non ben comprensibile, risulta poggiare sull'assunto, invero privo di fondamento, che allo scioglimento di un'associazione professionale debba seguire necessariamente un patto di non concorrenza nella stessa città.
Come si è visto non vi è appello sul fondato rilievo di tardività dell'eccezione ex art. 1460 cpc operato dal Tribunale anche con riferimento alle questioni relative alle partiche EL e . Anche solo per tale Per_3
ragione non va dato ingresso alle istanze di esibizione di cui alle conclusioni istruttorie del Pt_1
3)Con il secondo motivo di appello si lamenta << carenza di simmetria formale tra accordo di scioglimento del rapporto associativo e patti relativi alla distribuzione degli utili>>.
Secondo l'appellante l'accordo sulla ripartizione dei compensi relativi alle pratiche in corso, trattandosi di patto integrativo della modifica del riparto di utili e perdite di cui alle scritture private autenticate del 21.10.2025 e del
20.12.2005, avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità ex art. 1352 cc rilevabile d'ufficio, con tale medesima forma.
Il motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'art. 1352 cc prevede che debba intendersi richiesta a pena di nullità la forma convenzionale convenuta dalle parti per la futura conclusione di un contratto.
pagina 10 di 20 E' allora del tutto evidente che, nel caso di specie, manca una previsione scritta di una forma convenzionale per un determinato contratto, e tanto più per un contratto futuro, volendosi trarre del tutto illogicamente l'obbligo di una forma convenzionale per un accordo (quello del 22.6.2005), dal fatto che una forma diversa sia stata adottata da accordi a quello successivi (scritture private del 21.10.2005 e 20.12.2005).
La scrittura del 20.6.2007 è poi semplicemente una transazione volta a dirimere contrasti sorti nella “interpretazione e contabilità” dei precedenti accordi relativi allo scioglimento dello Studio associato, quindi come tale soggetta solo alla forma scritta ad probationem, non avendo essa nella specie ad oggetto alcuno dei rapporti giuridici di cui all'art. 1350 nn. da 1) a 11) cc.
4)Il terzo motivo attiene alla <errata interpretazione dell'eccezione preliminare di merito di rinuncia tacita per mancata insinuazione al passivo
e prescrizione del credito vantato dall'attore>>.
Il motivo si articola in sostanza nelle seguenti deduzioni: < Il credito professionale asserito dall'Avv. non può che essere rinunciato CP_1
tacitamente e in ogni caso prescritto: (i) per mancata rituale insinuazione al passivo condotta acquiescente alla tutela del credito esclusivo dell'Avv. Pt_1
inequivocamente espressiva della rinuncia alle forme prescritte dalla LF per la relativa tutela;
(ii) in subordine, ove non si ritenesse applicabile la prescrizione per mancata osservanza della ritualità tempestiva prevista dalla
LF, credito prescritto ai sensi dell'art. 2964 c.c. in quanto tutta la ricostruzione operata da controparte depone a favore di un rapporto di consulenza interno a favore dell'Avv. non avendo mai controparte – Pt_1
MAI – interagito con la Società CENTRO STORICO Cliente dell'Avv. Pt_1
l'Avv. non ha minimamente descritto la sua “INESISTENTE” CP_1
attività̀ consulenziale e la sua “INESISTENTE” partecipazione all'iter di trattativa… Nemmeno corrisponde al vero che gli accordi … prevedessero
pagina 11 di 20 che fosse lo ad incassare i corrispettivi e, Controparte_4
successivamente, a girare la quota di competenza all'Avv. Lo CP_1
nulla ha MAI avuto a che vedere con il credito in Controparte_5
contestazione: credito esclusivo dell'Avv. che si è, infatti, insinuato al Pt_1
passivo personalmente ed è stato chiamato a far parte del Comitato dei creditori>>.
Premesso che il nostro ordinamento non conosce l'istituto della rinuncia tacita ad un diritto, ma solo quello della prescrizione, osserva la Corte che, come rilevato dal primo giudice, il non ha mai posto a CP_1
fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, un rapporto collaborazione professionale con il in relazione alla pratica Centro Storico a Pt_1
quest'ultimo affidata dalla cliente in via esclusiva, ma unicamente il contenuto degli accordi di cui alla scrittura del 22.7.2005 e della transazione del 20.6.2007; il non era dunque tenuto a provare alcun rapporto CP_1
di collaborazione alla pratica Centro Storico, né il giudice ad accertarlo.
Per la stessa ragione è irrilevante che il rapporto professionale con la Centro
Storico avesse riguardato il solo avv. e non lo Pt_1 Controparte_6
come superfluo è ogni riferimento ai criteri di ripartizione degli
[...]
utili all'interno dell'associazione professionale: i due legali, nell'ambito delle più ampie intese volte a definire i loro rapporti al momento dello scioglimento dell'associazione, hanno concluso un accordo transattivo globale, del quale l'appellante non ha mai dedotto l'invalidità sotto alcun profilo.
Non comprensibile il richiamo all'art. 2964 cc, che dispone l'inapplicabilità alle decadenze della disciplina della prescrizione, è irrilevante, come osservato dal Tribunale, che il non si sia insinuato al passivo del CP_1
Fallimento, come, d'altronde, non gli sarebbe stato possibile essendo il compenso professionale dovuto dalla Centro Storico al solo Pt_1
pagina 12 di 20 Le suindicate considerazioni del Tribunale non sono state oggetto di alcuno specifico rilievo da parte dell'appellante. Questi del tutto inutilmente invoca quindi un pacificamente inesistente (anche per lui) rapporto di collaborazione professionale, al solo fine di vedervi applicata la prescrizione presuntiva di tre anni di cui all'art. 2956 n2) cc. Solo per completezza, allora, si ricorda anche che avendo in giudizio il negato di dovere alcunché al Pt_1 CP_1
oltre a negare, in subordine, di dovere per intero l'importo domandato,
l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata ai sensi dell'art. 2959 cc.
Alla domanda di adempimento agli accordi transattivi rimane dunque applicabile la sola prescrizione ordinaria decennale, a proposito della quale il
Tribunale ha correttamente osservato che essa iniziò a decorrere solo da quando il ebbe notizia dell'esecuzione dei riparti la quale, in ogni CP_1
caso, ebbe luogo l'1.10.2020 e 18.5.2022.
5) Con il quarto motivo si lamenta preliminare di improcedibilità della domanda in ragione dell'inesigibilità del credito vantato dall'attore prima del riparto finale e della chiusura del fallimento>>.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: < L'avv. ha poi eccepito che il Pt_1
credito azionato dalla controparte sarebbe inesigibile sino alla chiusura del
Fallimento in quanto negli accordi del luglio 2005 e del giugno 2007 non si menzionava alcun diritto di credito sui riparti parziali. L'assunto non ha pregio in quanto nei predetti accordi non è stata prevista alcuna condizione di esigibilità del credito dell'Avv. correlata alla chiusura della CP_1
procedura fallimentare. Al contrario la previsione contrattuale di cui all'art.
3 della scrittura 20 giugno 2007, facendo riferimento agli importi
“riconosciuti all'Avv. va interpretata nel senso che trattasi delle Pt_1
pagina 13 di 20 somme che il Fallimento Centro storico srl ha effettivamente erogato al convenuto, anche a titolo di riparto parziale>>.
Nel motivo di appello il si limita ad affermare che solo al momento Pt_1
della chiusura del fallimento il avrebbe avuto diritto al pagamento CP_1
del compenso riconosciuto al senza tuttavia addurre alcuna ragione che Pt_1
avvalori tale tesi.
Al contrario, dal punto di vista testuale, si rileva che nell'accordo del
22.7.2005, titolato << pratiche particolari>> si legge unicamente un elenco di 6 clienti e una frazione di suddivisione dei compensi, e, in particolare, al punto 4. <Centro Storico (competenze ½ e ½)>>; nella scrittura del
20.6.2007 (doc. 1 , si legge che per la pratica Centro Storico restavano Pt_1
<validi gli accordi pregressi e cioè la condivisione al 50% dell'importo che verrà riconosciuto all'avvocato Tosi>>.
Tenuto conto dello scopo dell'accordo e del criterio interpretativo della buona fede, non è ravvisabile alcuna ragione per la quale il ricevute, Pt_1
con l'approvazione dei riparti parziali, somme spettante per la pratica Centro
Storico, fosse legittimato a trattenere fino alla chiusura del fallimento o fino ad un qualsiasi altro termine, non previsto negli accordi, la parte di tali importi spettante al in virtù dell'accordo interno in tal senso CP_1
raggiunto.
6)L'ottavo motivo attiene alla << Errata interpretazione della scrittura del
2007 e conseguente errata quantificazione del credito>>.
L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la scrittura del 20.6.2007 avrebbe modificato quella del 22.7.200.
Il all'interno di una serie di affastellate affermazioni difficilmente Pt_1
comprensibili o riferibili alle ragioni della decisione del Tribunale, sostiene che, per effetto della seconda scrittura, al spetterebbe solo un CP_1
decimo, e non la metà delle somme liquidate dal Fallimento, in tesi da pagina 14 di 20 suddividere in cinque parti uguali fra lo il Controparte_7 Pt_1
ed altri tre professionisti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per quanto di interesse, con la transazione del 20.6.2007 le parti (art. 3) convenivano di non avere alcuna reciproca ragione di credito <ad eccezione del credito a valere sulla pratica Centro Storico, per la quale resteranno validi gli accordi pregressi e cioè la condivisione al 50% dell'importo che verrà riconosciuto all'avv. al netto delle condivisioni con lo Parte_1
oltre ad altri tre professionisti>>. Controparte_8
Dalla comunicazione del Curatore del Fallimento risulta che, in esecuzione dei due riparti parziali, il ha ricevuto complessivamente euro Pt_1
529.566,74 (dapprima euro 359.580,24 e poi euro 169.986,50), e che il credito ammesso riguardava, per il 50%, quello di altra persona fisica, da individuarsi pacificamente in in rappresentanza dello Studio Persona_2
dei commercialisti e CP_7 Pt_1
Coerentemente con l'attestazione del Curatore, il Tribunale ha dunque riconosciuto al solo un quarto delle somme complessivamente CP_1
liquidate al ossia la metà dei compensi liquidati al per le Pt_1 Pt_1
prestazioni professionali in favore della Centro Storico, al netto di quanto spettante allo Controparte_8
Non vi è alcuna prova che il successivamente alla scrittura del Pt_1
20.6.2007, si fosse insinuato al passivo rappresentando come propri o dello
Studio Associato crediti di “altri tre professionisti”, e nulla fa ritenere che vi fossero dei collaboratori del in relazione alla pratica Centro Storico da Pt_1
retribuire prima della divisione dei compensi con il Il non ha CP_1 Pt_1
indicato il nome di tali professionisti né ha allegato la natura e la misura dei loro supposti crediti, limitandosi ad affermare che essi sarebbero stati <tre
pagina 15 di 20 importanti e decisivi intermediari …a vario titolo intervenuti nell'operazione
…>>.
Nulla consente infine di escludere che i “tre professionisti” si fossero autonomamente insinuati al passivo, o che siano stati compensati dallo
Controparte_7
Il tenore della scrittura del 20.7.2007 non consente dunque di presumere che le somme liquidate dal Fallimento dovessero essere divise in cinque parti uguali, di euro 105.913,34 ciascuna, di cui una soltanto dovesse andare al
Pt_1
In tale situazione, non era certo il a dover dimostrare alcunché a CP_1
proposito del nome e dei ruoli dei “tre professionisti”; essendo tenuto a pagare al il 50% di quanto riconosciuto per la pratica Centro CP_1
Storico, era il a dover provare che solo in parte le somme liquidate dal Pt_1
Fallimento erano destinate ai suoi compensi.
Come affermato dal Tribunale, si osserva infine che non vi è prova che il abbia sostenuto alcuna spesa, mai neppure quantificata, per Pt_1
l'insinuazione al passivo e il relativo giudizio di opposizione, né che le somme oggetto dei riparti parziali prodotti dal Curatore ricomprendessero tali supposte spese.
7)Il decimo motivo attiene alla violazione del <divieto di produzioni documentali tardive in memoria art 183 comma sei numero 3 c pc>>.
Con tale motivo, il lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato Pt_1
l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dal con CP_1
la memoria ex art. 183 c6 n) cpc.
Nel motivo non si indica neppure di quali documenti si tratterebbe e quale effetto sulla decisione del Tribunale potrebbe derivare dalla inutilizzabilità di dette produzioni. Il motivo di appello è dunque inammissibile ex art. 342 cpc per mancanza di specificità.
pagina 16 di 20 Peraltro esso è inammissibile anche per difetto di interesse, atteso che le produzioni in questione, costituite da richieste del EM dirette al Pt_1
per richiedere aggiornamenti sulla causa relativa al compenso vantato verso la Centro Storico, in nessun modo sono idonee a condizionare l'accoglibilità della domanda dell'attuale appellato. Non occorre quindi stabilire se le produzioni in questione riguardassero la prova diretta o, come dedotto dal la prova contraria e fossero dunque ammissibili o la prova CP_1
diretta.
8)L'undicesimo motivo riguarda la <opponibilità della cessione del credito>>.
Sulla questione il Tribunale ha osservato: <inammissibile è la domanda (del
con cui viene chiesto dichiararsi la non opponibilità nei CP_1
confronti dell'attore della cessione del credito operata in corso di causa dal convenuto non solo per assoluta novità -essendo fondata su un petitum e su una causa petendi diverse-, ma altresì per l'ulteriore ragione per cui la difesa non ha mai eccepito di non poter adempiere all'obbligazione di Pt_1
pagamento in favore dell'attore stante l'avvenuta cessione del proprio credito al terzo>>.
Il deduce che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli Pt_1
aveva eccepito di non potere adempiere per avere ceduto a terzi il proprio credito verso il Fallimento;
l'eccezione del di inopponibilità della CP_1
cessione era infondata oltre che tardiva, poiché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è manifestamente infondato.
Esso contiene unicamente delle considerazioni generali in merito alla disciplina della cessione del credito, e nessun riferimento alla fattispecie concreta;
le medesime generiche considerazioni erano contenute nella comparsa conclusionale di primo grado.
pagina 17 di 20 Si osserva comunque che dalla dichiarazione depositata il 18.5.2022 dal
Curatore del Fallimento unitamente ai piani di riparto oggetto di istanza ex art. 210 cpc, risulta che l'8.1.2019, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, il ha ceduto ad un terzo, con atto notificato il 15.1.2019, parte del Pt_1
credito verso il Fallimento.
Come rilevato dal primo giudice, tale cessione è emersa solo con il deposito della nota del Curatore, ed il non aveva mai, fino a quel momento, fatto Pt_1
valere l'atto quale causa impeditiva o estintiva della sua obbligazione verso il
CP_1
D'altronde, e ancor prima, non si vede come egli avrebbe potuto farla valere: non solo non risulta a quanto ammonti il credito ceduto, ma in ogni caso, se pure la cessione avesse avuto ad oggetto un importo eccedente la quota spettante al ed avesse avuto quindi ad oggetto anche la quota Pt_1
spettante al essa non avrebbe potuto spiegare alcun effetto CP_1
liberatorio del dall'obbligazione di riversare all'ex collega di studio il Pt_1
50% di quanto dovuto dal Fallimento, obbligazione del tutto indipendente dal fatto che il possa aver sostituito un terzo a sé nel diritto a ricevere il Pt_1
pagamento da parte del Curatore.
9)Va respinto il nono motivo di appello, riguardante la condanna pronunciata ex art. 96 c3 cpc.
Il Tribunale ha fondato la condanna sulla <inconsistenza delle argomentazioni difensive del convenuto, per la manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate in ordine alla pretesa improcedibilità della domanda/prescrizione del credito, ma soprattutto per la condotta processuale ed extra complessivamente dallo stesso tenuta– il quale, lo si ricorda, non ha informato il collega attore sugli sviluppi procedurali del
Fallimento Centro Storico, con particolare riferimento alla mancata comunicazione relativa all'esecuzione dei pagamenti di cui ai piani di
pagina 18 di 20 riparto, non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita formulato dall'attore allo scopo di prevenire la presente controversia, non è comparso all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione senza addurre alcun impedimento o giustificazione, non ha ottemperato all'ordine anche a lui rivolto di esibire in giudizio i piani di riparto parziali resi esecutivi dal
Fallimento Centro Storico- l'unico scopo perseguito dall'Avv. sembra Pt_1
essere stato quello di allungare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale che già sapeva essere
a sé sfavorevole>>.
A fondamento del motivo di gravame, il si è limitato a dedure che non Pt_1
sarebbe stato necessario che egli fornisse informazioni in ordine ai piani di riparto avendovi provveduto tempestivamente il Curatore del Fallimento,
“soggetto preposto”, al quale erano state richieste ex art. 210 cpc.
Tale unica considerazione è in tutta evidenza inidonea a superare le molteplici argomentazioni del primo giudice, che questa Corte ritiene non solo del tutto condivisibili, ma valevoli per pronunciare, d'ufficio, analoga condanna ex art. 96 c3 cpc con riguardo al presente giudizio. Secondo
l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/18) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave. Tale stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, inaccoglibili per manifesta inconsistenza pagina 19 di 20 giuridica, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
Appare equo liquidare l'importo della condanna in importo pari ad un quinto delle spese processuali del grado.
10)Rigettandosi l'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo d'ufficio in difetto di nota seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 143/24 Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Piacenza;
condanna ex art. 96 c3 cpc il a pagare al euro 2.000,00; Pt_1 CP_1
condanna ex art. 96 c4 cpc il a pagare alla cassa delle ammende euro Pt_1
2.000,00.
Condanna il a rifondere all'appellato le spese di lite del grado che Pt_1
liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere est.
RIcolomba LI
Il Presidente
RI RI DO
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