Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2026, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02287/2026REG.PROV.COLL.
N. 01653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2025, proposto da
CA IE, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Carbone e Michela Domenica Catanese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Carbone in Roma, via Germanico, n. 172;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN OP, IU VA, MA LO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 787/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli Calabria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. GI AL e udito per la parte appellante l’avv. Natale Carbone.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con provvedimento prot. 11257 notificato a mezzo PEC in data 05 maggio 2023 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli - Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria (in seguito anche solo, per brevità, A.D.M.), ha rigettato la domanda del 28 febbraio 2023 presentata da CA IE e avente ad oggetto il trasferimento fuori zona ex art. 10, coma 5-bis, del D.M. n. 38 del 2013 della rivendita n. 5, sita nella frazione San Nicola del Comune di Caulonia, dalla via Pirarelli n.3 alla via degli Emigrati n. 49.
In particolare, A.D.M. ha indicato a fondamento del diniego le seguenti, autonome, ragioni impeditive al trasferimento fuori zona della rivendita:
a) l’insussistenza del requisito del rapporto tra popolazione e numero di rivendite di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 38/2013 (nel testo vigente a seguito delle modifiche operate dal D.M. n. 51/2021);
b) il mancato rispetto del requisito distanziale rispetto a due delle tre rivendite più vicine alla sede proposta, in quanto site a meno di 300 metri;
c) il superamento del limite massimo di distanza tra la sede originaria e quella di destinazione stabilito dal medesimo art. 10, comma 5-bis, del D.M. citato, intercorrendo tra di esse oltre 15 km.
2.Con ricorso notificato il 28 giugno 2023 e depositato il 30 giugno 2023, CA IE ha impugnato detto provvedimento dinanzi al T.A.R. per la Calabria - sezione distaccata di Reggio Calabria, chiedendone l’annullamento.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:
1) Illegittimità dei gravati provvedimenti per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 42 comma 42 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 da ultimo modificato con legge n. 37/2019 ;
2) Illegittimità del provvedimento di rigetto laddove indica erroneamente una distanza inferiore a 300 mt tra la rivendita che richiede il trasferimento e quelle piu’ vicine (n. 21 – 16) ;
3) Illegittimità dei gravati provvedimenti in violazione del nuovo comma 5 bis dell’art. 10 del dm 38/2013, così come modificato dal dm 51/2021, laddove consente di derogare al neo requisito ostativo della distanza massima tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione nel caso in cui sussistano “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione ed alla razionalizzazione della rete di vendita”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e conseguentemente di motivazione .
3. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso.
Nel dettaglio, ha rilevato l’infondatezza del suo terzo motivo (a mezzo del quale si è denunciata la violazione art. 10, co. 5-bis, del D.M. 38/2013 per avere l’Agenzia procedente erroneamente ritenuto insussistenti le “circostanze eccezionali” in grado di derogare all’osservanza del limite distanziale ivi previsto), con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze venendo in rilievo, nel caso di specie, l’impugnazione di un provvedimento cd. “plurimotivato”.
Nel respingere tale censura ha ritenuto “la valutazione compiuta dall’Amministrazione procedente in ordine all’impatto negativo del trasferimento sulla rete di distribuzione di tabacchi, in quanto determinante la «totale scopertura della zona di provenienza», immune dalle censure articolate” facendo all’uopo leva:
- sul “dato incontestato […] dell’inesistenza nella zona de qua, peraltro isolata, di altre rivendite di generi di monopolio”;
- sulla mancata dimostrazione da parte della ricorrente della circostanza che il distributore automatico installato nella sede di esercizio originaria della rivendita verrà mantenuto anche all’esito del trasferimento di quest’ultima nella sede di destinazione.
4. Con ricorso notificato il 21 febbraio 2025 e depositato il 26 febbraio 2025 CA IE ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 A supporto dell’appello ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Erroneità della gravata pronuncia per: a) travisamento delle argomentazioni difensive e delle risultanze probatorie presenti nel fascicolo di primo grado; b) mancato espletamento della chiesta istruttoria dirimente ai fini di causa; c) mancata valutazione del quadro probatorio fornito anche alla luce di quanto previsto dal nuovo comma 5 bis dell’art. 10 del dm 38/2013, cosi’ come modificato dal dm 51/2021, laddove consente di derogare al neo requisito ostativo della distanza massima tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione nel caso in cui sussistano “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione ed alla razionalizzazione della rete di vendita” ;
2) Sulla illegittimità del diniego al trasferimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 42 comma 42 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 da ultimo modificato con legge n. 37/2019 ;
3) Illegittimità del provvedimento di rigetto laddove indica erroneamente una distanza inferiore a 300 mt tra la rivendita che richiede il trasferimento e quelle piu’ vicine (n. 21 – 16) .
4. In data 27 febbraio 2025 si sono costituiti l’Agenzia delle Dogane e Monopoli - Calabria – Sezione Operativa per la Calabria ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. In data 28 gennaio 2026 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva, insistendo per la reiezione dell’appello.
6. In data 7 febbraio 2025 e in data 20 febbraio 2026 parte appellante ha depositato memorie difensive anche in replica.
7. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza laddove afferma che il trasferimento della rivendita dalla zona di attuale esercizio determinerebbe una totale scopertura del servizio e che quest’ultimo non può essere garantito dall’installazione di un distributore automatico self service di tabacchi nella sede attuale di rivendita atteso che detta installazione è avvenuta prima e indipendentemente dalla domanda di trasferimento della rivendita fuori zona e non sono state offerte garanzie del suo mantenimento all’esito dell’eventuale trasferimento nella sede di destinazione.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto la richiedente, successivamente all’istanza di trasferimento inoltrata in data 22 febbraio 2023, avrebbe trasmesso all’Ufficio dei Monopoli la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 22 giugno 2023 in cui avrebbe reso nota la presenza del distributore automatico presso la sede di provenienza a seguito dell’installazione avvenuta in data 14 novembre 2022. Nella medesima direzione deporrebbe anche la dichiarazione resa in data 23 giugno 2023 da alcuni soggetti fumatori e residenti nella zona in esame a mezzo della quale verrebbe confermato che “a seguito dell’installazione del distributore di sigarette automatico presso la Rivendita Tabacchi n. 5, risulta possibile prelevare tabacchi ed accessori per il fumo 7 giorni su 7, 24/h su 24/h, facilitando la distribuzione nella nostra piccola frazione anche durante l’orario di chiusura della suddetta attività ed i giorni festivi”.
Ancora, parte appellante ritiene che non risulterebbero elementi idonei ad ipotizzare una rimozione del distributore successivamente al trasferimento, non avendo la richiedente inoltrato alcuna istanza in tal senso e non essendo la stessa onerata a presentare una dichiarazione di mantenimento unitamente alla domanda di trasferimento.
2.1 Sotto altro profilo, parte appellante censura la sentenza per non aver ritenuto fondata la terza censura del ricorso di primo grado, in questa sede integralmente riproposta, a mezzo della quale si è denunciata l’erroneità del provvedimento sia in relazione al presupposto della distanza massima tra la sede originaria e quella prescelta per la nuova ubicazione della rivendita, fissata dall’art. 10, co. 5-bis, del D.M. n. 38/2013 in 3.000 metri, risultando tale condizione derogabile ove sussistano eccezionali circostanze motivate in relazione alla ottimizzazione ed alla razionalizzazione della rete di vendita, sia in relazione all’assenza di altre rivendite nel territorio della sede attuale e alla mancanza di una concreta esigenza di implementazione del servizio di vendita nell’area della sede di destinazione
3. La censura è infondata.
Quanto al primo profilo di doglianza, il T.A.R. ha correttamente escluso, nel caso di specie, la sussistenza di “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita” che consentano il superamento del limite massimo di distanza tra la sede originaria e quella di destinazione stabilito dall’ art. 10, comma 5-bis, del D.M. n. 38 del 2013.
E, infatti, risultando incontestata tra le parti l’inesistenza nella zona di provenienza di altre rivendite di generi di monopolio, il primo giudice ha correttamente e condivisibilmente rilevato che, ove venisse autorizzato il trasferimento richiesto, la stessa finirebbe col soffrire una completa scopertura del servizio, in palese contraddizione con l’esigenza di ottimizzazione della rete di cui al citato comma 5-bis. Il servizio non può, del resto, ritenersi in prospettiva garantito, nella zona di provenienza, in forza della circostanza che l’odierna appellante abbia dichiarato di avere intenzione di mantenere attivo il distributore di sigarette installato presso la sede attuale della propria rivendita.
Ciò in quanto, in disparte da ogni considerazione in ordine alla piena fungibilità in termini di servizio tra un distributore automatico ed una rivendita tradizionale, non è stato adeguatamente dimostrato (come sarebbe stato onere dell’istante) che detto distributore sarà effettivamente mantenuto anche a seguito del richiesto trasferimento ad altra zona.
Del resto, anche a voler prescindere dalla ammissibilità del ricorso nell’ambito del giudizio amministrativo a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (in senso contrario cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6633), la documentazione prodotta dall’odierna parte appellante (doc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso di primo grado) varrebbe al più a comprovare che detto distributore sia attualmente attivo e non, per converso, che lo sarà anche in caso di trasferimento della rivendita.
Deve aggiungersi che, come pure rilevato dal primo giudice, l’odierna appellante, oltre ad aver manifestato tale intenzione solo in sede processuale e non nel corso del procedimento, non risulta aver presentato allo stato alcuna istanza volta ad ottenere il mantenimento del solo distributore né tantomeno ha allegato che sussisterebbero le condizioni di legge per il suo eventuale accoglimento.
Non può, infatti, obliterarsi che, come notato dalla difesa erariale, in materia di installazione dei distributori automatici di sigarette viene in rilievo l’art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556 che ammette l’installazione da parte dei rivenditori di generi di monopolio solo nelle seguenti ipotesi:
“ 1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ”.
Ebbene, certamente non sussisterebbe nel caso che occupa l’ipotesi di cui al suddetto n. 1). Non si può infatti ritenere che, ove fosse autorizzato il richiesto trasferimento, la rivendita di cui è titolare la parte appellante si troverebbe nelle “immediate vicinanze” di quella che è la collocazione attuale del distributore; e ciò per l’evidente considerazione che tra la sede originaria e quella di destinazione intercorrono oltre 15 km.
Non vi sono elementi neppure per ritenere che sussisterebbe nel caso di specie l’ipotesi di cui al suddetto n. 2) avendo mancato parte appellante anche solo di allegare che ricorrano le stringenti condizioni ivi previste (tra cui la disponibilità di altri pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita ad ospitare il distributore).
4. L’accertata infondatezza del primo profilo di doglianza del primo motivo di appello conduce, alla luce del carattere plurimotivato del provvedimento, alla reiezione dell’appello ed alla conferma della sentenza impugnata. E, infatti, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle ulteriori rationes decidendi poste a fondamento del diniego gravato in prime cure, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice” ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1801).
4.1 Ciò esonera, peraltro, dallo scrutinio tanto del secondo profilo del primo motivo di appello (a mezzo del quale, come detto, parte appellante si è limitata a riproporre il terzo motivo del ricorso di primo grado) quanto del secondo motivo (a mezzo del quale è invece riproposta la prima censura del ricorso di primo grado a mezzo della quale si è denunciata la violazione dell’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011, come modificato dalla L. n. 37/2019, riguardante il requisito c.d. “anagrafico”) che del terzo motivo di appello (con cui si ripropone la seconda censura del ricorso di primo grado a mezzo della quale si è denunciata l’errata valutazione circa il requisito distanziale minimo con le altre rivendite).
5.Per le ragioni esposte, l’appello è infondato e va respinto.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a, la soccombenza e sono, pertanto, da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante CA IE al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli Calabria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in misura della metà per ciascuno, della somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
GI AL, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | SE De CE |
IL SEGRETARIO