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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12210 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice designato, Paola Farina, all'udienza del 27/11/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45250/2024: tra con gli Avv.ti FABIANA BACIOTERRACINO ED ALICE DE Parte_1
BIASIO Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 12/12/2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata,
-premesso di essere docente attualmente iscritta nelle graduatorie GPS valide per il biennio 2024-2026, ed in precedenza assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma (RM) come dettagliatamente indicati in ricorso,
- dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. pagina 1 di 2 Con le note depositate in data 12/11/2025, l'odierna ricorrente ha evidenziato di voler
“rinunciare espressamente al riconoscimento della carta del docente, in favore della ricorrente, per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere”, precisando che “in ordine all'a.s. 2023/2024, i sottoscritti procuratori rinunciano al riconoscimento all'erogazione della carta del docente stante la mancata cessazione del rapporto lavorativo alla data del 30.06.2024 (il rapporto di lavoro cessava in data 11.06.2024). Invece, in ordine all'anno scolastico 2024/2025, parte ricorrente da atto dell'intervenuto riconoscimento del beneficio della carta docenti per detta annualità, chiedendo la cessazione della materia del contendere, rimettendosi sulle spese”. Rilevato che la rinuncia della parte ricorrente all'erogazione per l'a.s.2023/2024 e l'avvenuta erogazione per l'a.s. 2024/2025 comportando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e determinano la cessazione della materia del ocntendere.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, si impone la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite. Roma, 27/11/2025 Il G.L. Paola Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice designato, Paola Farina, all'udienza del 27/11/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45250/2024: tra con gli Avv.ti FABIANA BACIOTERRACINO ED ALICE DE Parte_1
BIASIO Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 12/12/2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata,
-premesso di essere docente attualmente iscritta nelle graduatorie GPS valide per il biennio 2024-2026, ed in precedenza assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma (RM) come dettagliatamente indicati in ricorso,
- dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. pagina 1 di 2 Con le note depositate in data 12/11/2025, l'odierna ricorrente ha evidenziato di voler
“rinunciare espressamente al riconoscimento della carta del docente, in favore della ricorrente, per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere”, precisando che “in ordine all'a.s. 2023/2024, i sottoscritti procuratori rinunciano al riconoscimento all'erogazione della carta del docente stante la mancata cessazione del rapporto lavorativo alla data del 30.06.2024 (il rapporto di lavoro cessava in data 11.06.2024). Invece, in ordine all'anno scolastico 2024/2025, parte ricorrente da atto dell'intervenuto riconoscimento del beneficio della carta docenti per detta annualità, chiedendo la cessazione della materia del contendere, rimettendosi sulle spese”. Rilevato che la rinuncia della parte ricorrente all'erogazione per l'a.s.2023/2024 e l'avvenuta erogazione per l'a.s. 2024/2025 comportando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e determinano la cessazione della materia del ocntendere.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, si impone la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite. Roma, 27/11/2025 Il G.L. Paola Farina
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