Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Articolo 1Articolo 3
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4 gennaio 2000
Art. 2. 1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Entrata in vigore il 4 gennaio 2000
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