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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8225 / 2022 UO gen. (avverso ATP rg 316/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
E n.q. genitori esercenti la potestà sul figlio minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rapp.ti e difesi dagli avv.ti PALO FRANCESCO e SPINA GIOVANNA
RICORRENTI
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 i ricorrenti premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il diritto del minore al beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 CP_ con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori degli attori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato nella fase di ATP ha ritenuto il Minore con persistenti difficoltà a Persona_2 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 289/90), nonché portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92;
In seguito alla trasmissione della bozza le parti non facevano pervenire osservazioni e, nonostante la CP_ pendenza del giudizio per ATP, l' sottoponeva comunque il minore a visita di revisione riconoscendolo
1 meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave con decorrenza 27.7.22;
CP_ E' inoltre documentato che l' ha nuovamente sottoposto il minore a visita di revisione in data
21/08/2025 confermandogli ancora una volta il diritto ai benefici richiesti in ricorso;
Tanto premesso è apparsi inopportuno disporre nuova consulenza o integrare quella già svolta considerando che, per un verso, lo stesso ha ritenuto che le patologie del minore ne Controparte_2 comportino un handicap grave e la necessità di assistenza continua anche ai fini della legge 104 1992 con decorrenza 27.7.22 e che, per altro verso, non può escludersi che le complessive condizioni del minore CP_ (ritenute dall' e dal CTU in relazione alla domanda del 27.9.20 gravi ma non in maniera tale da legittimare la concessione dei benefici richiesti) si siano aggravate con l'insorgere dell'adolescenza in ragione delle complesse variazioni cognitive, affettive, fisiche e ormonali di questo specifico momento della vita del ragazzo con effettivo riscontro dell'intervenuto aggravamento alla visita del 27.7.22 anche perché la documentazione medica esibita in relazione al periodo antecedente (27.9.20-27.7.22) già valutata dal CTU non attesta in modo chiaro nel periodo la sussistenza di handicap grave o necessità di continua assistenza;
CP_ Spese di lite compensate tra le parti per la metà e poste per la residua metà a carico dell' liquidate come da dispositivo
CP_ Spese di CTU della fase di ATP (rg 316/21) a carico dell liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara che è portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 e meritevole Persona_1
CP_ del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 27.7.22 e condanna l' al pagamento della prestazione CP_ Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato (se versato) con attribuzione ai procuratori CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott
Persona_3 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Santa Maria Capua Vetere,23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
E n.q. genitori esercenti la potestà sul figlio minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rapp.ti e difesi dagli avv.ti PALO FRANCESCO e SPINA GIOVANNA
RICORRENTI
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 i ricorrenti premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il diritto del minore al beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 CP_ con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori degli attori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato nella fase di ATP ha ritenuto il Minore con persistenti difficoltà a Persona_2 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 289/90), nonché portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92;
In seguito alla trasmissione della bozza le parti non facevano pervenire osservazioni e, nonostante la CP_ pendenza del giudizio per ATP, l' sottoponeva comunque il minore a visita di revisione riconoscendolo
1 meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave con decorrenza 27.7.22;
CP_ E' inoltre documentato che l' ha nuovamente sottoposto il minore a visita di revisione in data
21/08/2025 confermandogli ancora una volta il diritto ai benefici richiesti in ricorso;
Tanto premesso è apparsi inopportuno disporre nuova consulenza o integrare quella già svolta considerando che, per un verso, lo stesso ha ritenuto che le patologie del minore ne Controparte_2 comportino un handicap grave e la necessità di assistenza continua anche ai fini della legge 104 1992 con decorrenza 27.7.22 e che, per altro verso, non può escludersi che le complessive condizioni del minore CP_ (ritenute dall' e dal CTU in relazione alla domanda del 27.9.20 gravi ma non in maniera tale da legittimare la concessione dei benefici richiesti) si siano aggravate con l'insorgere dell'adolescenza in ragione delle complesse variazioni cognitive, affettive, fisiche e ormonali di questo specifico momento della vita del ragazzo con effettivo riscontro dell'intervenuto aggravamento alla visita del 27.7.22 anche perché la documentazione medica esibita in relazione al periodo antecedente (27.9.20-27.7.22) già valutata dal CTU non attesta in modo chiaro nel periodo la sussistenza di handicap grave o necessità di continua assistenza;
CP_ Spese di lite compensate tra le parti per la metà e poste per la residua metà a carico dell' liquidate come da dispositivo
CP_ Spese di CTU della fase di ATP (rg 316/21) a carico dell liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara che è portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 e meritevole Persona_1
CP_ del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 27.7.22 e condanna l' al pagamento della prestazione CP_ Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato (se versato) con attribuzione ai procuratori CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott
Persona_3 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Santa Maria Capua Vetere,23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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