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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4695/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO VALENTINA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 7.10.24 ha chiesto che al Tribunale Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Rocca Priora, in data 5.9.2009 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato CP_1 dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata del 29.7.16, che dalla loro non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al giudice delegato è comparsa soltanto la parte ricorrente;
disposta la rinnovazione della notifica, con ordinanza del 29.9.25 il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha revocato l'assegnazione della casa CP_1 coniugale;
all'udienza del 26.11.25, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di tre anni dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 29.7.16; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Deve essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente, già disposta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., sicché, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la regolamentazione dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico. In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rocca Priora in data 5.9.2009; CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca Priora di procedere all'annotazione della presente sentenza ( anno 2009-atto 00015-parte 1 2009 u.01); revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa SC Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO VALENTINA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 7.10.24 ha chiesto che al Tribunale Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Rocca Priora, in data 5.9.2009 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato CP_1 dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata del 29.7.16, che dalla loro non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al giudice delegato è comparsa soltanto la parte ricorrente;
disposta la rinnovazione della notifica, con ordinanza del 29.9.25 il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha revocato l'assegnazione della casa CP_1 coniugale;
all'udienza del 26.11.25, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di tre anni dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 29.7.16; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Deve essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente, già disposta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., sicché, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la regolamentazione dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico. In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rocca Priora in data 5.9.2009; CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca Priora di procedere all'annotazione della presente sentenza ( anno 2009-atto 00015-parte 1 2009 u.01); revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa SC Picalarga dott. Riccardo Massera
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