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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 936/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AR, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
RODI N 60019 SENIGALLIA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,22 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CO AR oggi sostituito dall'avv. Parte_1
AU TA per con l'avv. Spagnolo Santo oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Speciale MA NA
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Luzi Lucia Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31, sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati Ad ore 13,47 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,40
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AR, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
RODI N 60019 SENIGALLIA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio il
[...]
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare la responsabilità CP_1 del ex art. 2051 c.c., per la mancata manutenzione della strada e Controparte_1 rimozione del fango in via Giordano Bruno, in Senigallia (AN) e conseguentemente condannare la parte convenuta al risarcimento del danno biologico subito dalla Sig.ra nella misura di € 11.489,71 Parte_1
(undicimilaquattrocentoottantanove/71) oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro alla data del saldo e/o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.”
pagina 2 di 4 Si costituiva il contestando la domanda e chiedendone il rigetto e Controparte_1 così concludendo: “rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto;
- in subordine, ridurla a quanto richiesto e rigorosamente provato, tenuto anche conto del concorso dell'attrice ex art. 1227 c.c. - rigettare, comunque, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.” La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico legale. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE. La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante. L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Da tale qualificazione, discende l'obbligo, in capo al resistente di garantire la sicurezza degli utenti (pedoni) al fine di evitare che si possano verificare eventuali danni. La responsabilità ai sensi del 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno. Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24). E' compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso pagina 3 di 4 fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale. Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di integrale contestazione tra le parti ed all'esito dell'istruttoria così come espletata deve ritenersi non sufficientemente provata. In particolare, uditi i testi e dalle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa non può affermarsi che la domanda sia da ritenersi provata. Nessun teste ha assistito alla caduta dell'attrice, rimanendo così ignote le reali cause del sinistro, nonché la sua reale dinamica. L'unico teste indicato dall'attrice, signor non ha descritto la caduta, Testimone_1 limitando il suo racconto allo stato dei luoghi. Esaminata poi la relazione di servizio dell'Agente di P.G. App. Sc. QS Giorgio
Carluccio, lo stesso riferisce di aver visto la sig. solo allor quando si trovava già Pt_1
“accasciata per terra…. la donna ci riferiva di essere scivolata, a causa dell'asfalto viscido e bagnato … “, nulla riferendo in relazione alla dinamica del fatto, che è da ritenersi conseguentemente indimostrato. Da ciò ne deriva che parte attrice non ha adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 c.c. (onere della prova) quanto al verificarsi dell'evento storico secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo di lite e la conseguente esistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni asseritamente patite nel sinistro per cui è causa. La domanda va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e la bassa complessità degli argomenti trattati, si liquidano in € 2540,00 per compensi, per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 936/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AR, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
RODI N 60019 SENIGALLIA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,22 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CO AR oggi sostituito dall'avv. Parte_1
AU TA per con l'avv. Spagnolo Santo oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Speciale MA NA
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Luzi Lucia Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31, sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati Ad ore 13,47 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,40
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AR, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
RODI N 60019 SENIGALLIA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio il
[...]
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare la responsabilità CP_1 del ex art. 2051 c.c., per la mancata manutenzione della strada e Controparte_1 rimozione del fango in via Giordano Bruno, in Senigallia (AN) e conseguentemente condannare la parte convenuta al risarcimento del danno biologico subito dalla Sig.ra nella misura di € 11.489,71 Parte_1
(undicimilaquattrocentoottantanove/71) oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro alla data del saldo e/o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.”
pagina 2 di 4 Si costituiva il contestando la domanda e chiedendone il rigetto e Controparte_1 così concludendo: “rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto;
- in subordine, ridurla a quanto richiesto e rigorosamente provato, tenuto anche conto del concorso dell'attrice ex art. 1227 c.c. - rigettare, comunque, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.” La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico legale. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE. La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante. L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Da tale qualificazione, discende l'obbligo, in capo al resistente di garantire la sicurezza degli utenti (pedoni) al fine di evitare che si possano verificare eventuali danni. La responsabilità ai sensi del 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno. Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24). E' compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso pagina 3 di 4 fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale. Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di integrale contestazione tra le parti ed all'esito dell'istruttoria così come espletata deve ritenersi non sufficientemente provata. In particolare, uditi i testi e dalle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa non può affermarsi che la domanda sia da ritenersi provata. Nessun teste ha assistito alla caduta dell'attrice, rimanendo così ignote le reali cause del sinistro, nonché la sua reale dinamica. L'unico teste indicato dall'attrice, signor non ha descritto la caduta, Testimone_1 limitando il suo racconto allo stato dei luoghi. Esaminata poi la relazione di servizio dell'Agente di P.G. App. Sc. QS Giorgio
Carluccio, lo stesso riferisce di aver visto la sig. solo allor quando si trovava già Pt_1
“accasciata per terra…. la donna ci riferiva di essere scivolata, a causa dell'asfalto viscido e bagnato … “, nulla riferendo in relazione alla dinamica del fatto, che è da ritenersi conseguentemente indimostrato. Da ciò ne deriva che parte attrice non ha adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 c.c. (onere della prova) quanto al verificarsi dell'evento storico secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo di lite e la conseguente esistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni asseritamente patite nel sinistro per cui è causa. La domanda va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e la bassa complessità degli argomenti trattati, si liquidano in € 2540,00 per compensi, per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4