Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2025, proposto da
Ravindu HA Peires Meemanage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza di questo TAR, n. 5339/25 del 04/06/2025, depositata in data 15/07/2025, previa disapplicazione e/o annullamento della nota di adempimento della Prefettura di Napoli del 12/09/2025, con la quale ha decretato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Prefettura di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli in data 3 agosto 2022 nulla osta per motivi di lavoro subordinato, così facendo ingresso nel territorio nazionale in data 23 giugno 2023.
1.2. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta in data 16 ottobre 2023, indirizzata alla Questura di Roma – essendosi trasferito a Guidonia Montecelio- volta al rilascio di permesso di attesa occupazione, stante la irreperibilità del primigenio datore di lavoro; istanza dichiarata irricevibile dalla Questura, stante la mancanza del contratto di soggiorno.
1.3. Indi, il ricorrente, in data 15 gennaio 2025, instava avanti gli uffici della Prefettura di Napoli per la convocazione al fine della sottoscrizione del contratto, con altro datore, ovvero per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
1.4. In data 27 gennaio 2025 la Amministrazione, di poi, comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, attesa la indicazione di un codice Ateco non previsto dalla normativa per l’assunzione di lavoratori subordinati.
1.5. Frattanto, il lavoratore aveva iniziato tirocinio professionale presso una pizzeria, in Roma, con contratto di apprendistato del luglio 2024.
1.6. Al fine, in data 11.2.2025, la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
1.7. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR,
1.8. Con sentenza n. 5339 del 15 luglio 2025 questo TAR accoglieva la domanda di annullamento del provvedimento, sulla scorta delle considerazioni in appresso:
“ positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da essa ricorrente in forza di nulla osta rilasciato in data 3 agosto 2022;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- del renitente, e silente, contegno all’uopo ancora serbato da essa Amministrazione pur a fronte di espresso sollecito formulato giustappunto dal ricorrente;
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente afferente alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero di stipulazione del contratto con subentro di diverso datore di lavoro, nel frattempo rinvenuto; e ciò tenuto altresì conto della effettiva attività lavorativa espletata, nelle more e già a far data dal luglio 2024, da esso ricorrente.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, giusta nulla osta del 3 agosto 2022;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto, ad onta della espressa istanza di sollecito presentata dalla impresa;
- il decorso di tale spatium temporis- quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato, delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- la mancanza, indi, delle condizioni per perfezionare il procedimento afferisce a circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte, unitamente all’inutile decorso del tempo e, quindi, in certo modo discendente anche dall’inerte contegno, colpevolmente serbato dalla Amministrazione contra legem; chè, in definitiva, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu.
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore, lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa. redditizia e duratura, occasione lavorativa (cfr., documentazione contrattuale e buste paga versate in atti, ancora da ultimo, con la produzione delle buste paga gennaio-marzo 2025);
2.2.3. Talché, a fronte del decorso di quasi tre anni dal rilascio del nulla osta, l’Amministrazione, cui solo il decorso di siffatto lasso temporale era in definitiva da ascrivere, avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione, ovvero un titolo di soggiorno per un rapporto di lavoro con altro datore; la stessa sottoscrizione del contratto di soggiorno, successivamente alla cessazione del rapporto, risponde alla logica di consentire comunque al lavoratore, anche nel caso di successiva cessazione del rapporto che integra una causa di forza maggiore, di ottenere un titolo che gli consenta di permanere sul territorio, al fine di rinvenire una nuova occasione lavorativa.
2.2.4. Occasione lavorativa, nella fattispecie, effettivamente rinvenuta dal ricorrente. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione ”.
1.9. Con nota del 12/09/2025 la Prefettura di Napoli, dietro sollecito del riucorente e in asserita esecuzione della pronunzia di questo TAR, rappresentava di aver trasmesso gli atti alla Prefettura di Roma, ritenuta competente in quanto l’odierno ricorrente ivi risiede.
1.10. Anche avverso tale ultima nota -nella ipotesi in cui ad essa dovesse assegnarsi valenza provvedimentale- insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, rimarcandone in primis la nullità, comechè violativa o elusiva del giudicato formatosi sulla precedente decisione giurisdizionale e, dunque e in ogni caso, instando per la ottemperanza ad essi dicta , che imporrebbero di provvedere non già alla Prefettura di Roma, bensì alla Prefettura di Napoli che ha “ emesso nulla osta del 04/09/2022 in relazione alla corrispondente “quota” ad essa attribuita in base al DPCM del 21/12/21ed alla nota prot. 359 del 9/02/2022 ”; l’atto, peraltro, sarebbe stato assunto anche in violazione delle guarentigie procedimentali indefettibilmente spettanti all’interessato.
1.11. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso, rimarcando la corretta esecuzione della sentenza di questo TAR, essendo stata incardinata la procedura presso la Prefettura di Roma e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 7 gennaio 2026.
2. Il ricorso è fondato, comechè diretto alla emersione della effettiva, mancata, esecuzione della pronunzia di questo TAR, con declaratoria di nullità dell’atto impugnato per violazione del giudicato.
2.1. E, invero:
- i dettami resi da questo TAR, da ultimo resa inter partes , imponevano ed impongono alla resistente Amministrazione l’obbligo di valutare “ la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione ” tenendo, indi, espressamente conto delle sopravvenienze della sua situazione personale e lavorativa e in particolare la circostanza che egli aveva trovato una nuova occupazione.
2.1.1. L’ordine giudiziale, indi, si appalesava e si appalesa chiaro ed inequivocabile e relativo, indi, alla fattispecie procedimentale -iniziatasi con il rilascio del nulla osta e, poscia, con la emanazione del provvedimento di revoca, annullato con la sentenza della cui ottemperanza quivi si verte- incardinata presso la Prefettura di Napoli: chè, in definitiva, si verte in tema di “quota” e di “flussi” ad essa Prefettura pertinenti.
2.1.2. La “riedizione” del potere, indi, sulla base della sopravvenuta situazione lavorativa del ricorrente -favorevolmente scrutinata da questo TAR con la sentenza rimasta ancora ineseguita- spetta indeclinabilmente alla Prefettura di Napoli.
2.1.3. A tale incombente la Amministrazione provvederà entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa.
2.1.4. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, affinchè provveda alla esatta esecuzione della sentenza de qua agitur .
2.1.5. Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato alle Amministrazioni per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato.
2.1.6. Va parimenti accolta la domanda avente ad oggetto la penalità di mora; quest’ultima viene fissata nella somma di euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo e sarà dovuta una volta scaduto il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza che viene fissato per l’esecuzione.
3. Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che la connota, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine, disposta la ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, e previa declaratoria di nullità dell’atto impugnato:
- ordina alla Amministrazione resistente, id est alla Prefettura di Napoli ratione loci competente, di provvedere alla esatta e puntuale esecuzione della sentenza di questo TAR n. 5339/25, con la convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto soggiorno con il nuovo datore di lavoro, ovvero per il rilascio di un titolo per attesa occupazione, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- in caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del resistente Ministero dell’Interno, che provvederà alla esecuzione del dictum giudiziale nell’ulteriore termine di sessanta giorni, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il Ministero dell’interno ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari a euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Alessandro Ferrara, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | AN SC |
IL SEGRETARIO