Art. 1. 1. L' articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 50/1971 , modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986 , reca: "Norme sulla navigazione da diporto".
Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 50/1971 , modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986 , reca: "Norme sulla navigazione da diporto".
Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.