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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 777/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 772/2022 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Patrizia Dioguardi e Laura Golini
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dagli avv.ti Giuliana Nitti e Angela Paradiso
- Appellato -
OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il 5.7.2001 il Comune di Cerignola ha rilasciato, in favore di “CO.E.GI. Di Donato
Costruzioni s.r.l.”, la concessione edilizia n. 20/Soc./2001 per la realizzazione “di un complesso
residenziale in zona C1/2 F4 lotti n. 12 e n. 13” in contrada San Samuele.
1.1. – Con autorizzazione dirigenziale prot. n. 20119 del 6.7.2001 la Società costruttrice ha ottenuto la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori per l'importo complessivo di €
75.347,15, dopo aver presentato all'Ente concedente garanzia fideiussoria sulla somma dovuta,
maggiorata del 100%, rilasciata da “Milano Assicurazioni S.p.A.” per l'ammontare complessivo di
€ 150.694,31.
2. – In conseguenza del mancato pagamento degli oneri concessori, con ordinanza ingiunzione n. 6/C del 13.12.2012 il ha ingiunto ex art. 2 R.D. n. 939/1910 a Controparte_1
“CO.E.GI. Di Donato Costruzioni s.r.l.”, in qualità di titolare della concessione edilizia, nonché in via solidale a “Milano Assicurazioni S.p.A.”, nella qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di € 105.486,01, di cui € 75.347,15 per sorte capitale al 10.12.2001 ed €
30.138,86 per mora ex art. 42 TUed.
3. – Avverso l'ordinanza ingiunzionale la Società assicuratrice, con atto di citazione notificato il 30.1.2013, ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 3 R.D. n. 639/1910 e 32 D.Lgs.
n. 150/2011, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, di dichiararne la nullità perché nel provvedimento non sarebbero state minimamente indicate le ragioni di fatto e di diritto per le quali sarebbe fideiussore di “CO.E.GI. Di Donato
Costruzioni s.r.l.” e coobbligata solidale al pagamento delle somme rimaste insolute a titolo di oneri concessori. Inoltre, l'opponente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata dal Controparte_1
2 4. – L'Amministrazione si è costituita in giudizio, prendendo in analitico esame le doglianze dell'attrice in senso formale, contrapponendovi articolati argomenti confutativi e concludendo per il rigetto dell'opposizione, eccependo subordinatamente, in rito, il difetto di giurisdizione del GO
nell'ipotesi di ritenuta inconfigurabilità di un contratto autonomo di garanzia “inter partes” e,
quindi, di ravvisata esistenza di un nesso inscindibile tra il rapporto fideiussorio ed il sottostante rapporto sostanziale fondato sul diritto di credito derivante dal rilascio del permesso edilizio.
5. – L'adito giudice dauno ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali delle parti.
6. – Con sentenza n. 387/2022, pubblicata il 10.2.2022, il GU del Tribunale di Foggia, dopo aver respinto l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, ha rigettato la domanda e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
6.1. – In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, nei limiti oggettivi delle censure fatte valere in appello dall'Assicuratrice coobbligata, il primo giudice ha escluso la nullità
dell'ingiunzione “fiscale” per difetto di motivazione in quanto il provvedimento opposto contiene l'indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, con la specificazione della qualità di garante della debitrice solidale, tanto essendo sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale da parte dell'Ente; in ogni caso, ha osservato che l'opposizione proposta dall'ingiunta dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria, con la devoluzione al giudice non soltanto del sindacato sui vizi dell'atto amministrativo, bensì dell'intero rapporto obbligatorio, ciò escludendo, per altra via, l'eccepita nullità del provvedimento. Inoltre, dopo aver ricondotto il contratto stipulato tra la
Società costruttrice e “Milano Assicurazioni S.p.A.” allo schema dell'assicurazione fideiussoria o cauzionale, da cui discende l'autonomia dell'obbligazione principale da quella accessoria di garanzia nonché la deroga alla disciplina di cui all'art. 1945 cod. civ. della clausola contrattuale con la quale è stata prevista la facoltà per il creditore di esigere dal garante il pagamento
3 immediato del credito “a prima richiesta” (o senza eccezioni), il giudicante ha ritenuto la non opponibilità dell'eccezione di prescrizione al creditore pubblico, invece ammissibile nell'ambito del distinto rapporto principale fra il debitore garantito ed il beneficiario della garanzia. Infine, ha negato la configurabilità della cd. “exceptio doli” come limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato perché non è ravvisabile il carattere fraudolento od abusivo della stessa richiesta, né il beneficiario della garanzia ha agito in assenza di buona fede, tenuto conto che l'unico elemento invocato al riguardo dall'opponente è consistito nella mancanza di un'istanza stragiudiziale di pagamento prima della notificazione dell'ordinanza d'ingiunzione “fiscale”,
peraltro nella specie non necessaria.
7. – Avverso la pronunzia (poi incorporata da Controparte_2 [...]
) ha proposto appello, sulla scorta di due (enucleabili) motivi, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia/infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, nonché d'insussistenza del diritto di credito rivendicato dall'Ente
territoriale e la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. – Il ha contrastato l'appello, di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Controparte_1
9. – La causa è stata dapprima riservata in decisione dalla II Sezione della Corte di Appello
di Bari, ma in seguito è stata riassegnata all'intestata Sezione per ragioni di competenza tabellare,
con decreto presidenziale conseguente all'ordinanza del 18.12.2024.
10. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13.5.2025 il Collegio ha definitivamente riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione, che – a suo dire – avrebbe inciso pregiudizievolmente sull'esercizio del diritto di difesa, precludendo ad essa la contestazione della pretesa creditoria, sia nell'“an” che nel “quantum debeatur”, assumendo, al riguardo, che nel provvedimento “manca il
4 benché minimo riferimento al titolo sul quale fondare la qualifica di fideiussore di Milano
Assicurazioni S.p.a. laddove, nell'intero testo dell'ingiunzione, il mai parla Controparte_1
di una polizza rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice, né tanto meno esso indica il benché
minimo elemento idoneo ad identificare una qualche polizza”.
2. – Con il secondo motivo l'impugnante – dopo aver premesso che il Controparte_1
ha escusso tramite ingiunzione “fiscale” ex art. 2 R.D. n. 639/1910 la polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento di somme dovute per oneri concessori, che l'ultima nota comunale relativa a detti oneri è datata 10.12.2001 e che successivamente non è stata inviata alcuna corrispondenza o richiesta, fino all'emissione del provvedimento ingiunzionale del 13.12.2012,
notificato il 7.1.2013 – è tornata ad eccepire la prescrizione ordinaria del diritto di credito,
sostenendo che tale eccezione è opponibile all'Amministrazione “in quanto essa certo è
ricompresa nell'ambito della exceptio doli generalis”, costituendo la richiesta di garanzia frutto di un “abuso” che sarebbe stato compiuto dal che, per oltre dieci anni, non ha Controparte_1
escusso la polizza fideiussoria e proceduto alla riscossione del credito, non potendosi ammettere che il termine prescrizionale possa decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (ossia dal 2.7.2003)
giacché, secondo la giurisprudenza amministrativa, il medesimo termine ha il suo “dies a quo” nel momento del rilascio del titolo edilizio quale fatto costitutivo dell'obbligo di versamento del contributo dovuto. Inoltre, con il medesimo mezzo, si duole dell'illegittima inclusione, negli importi riscossi “coattivamente” in virtù dello strumento di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910, delle
“sanzioni” per la mora ex art. 42 TUed, che non sarebbero ricomprese nell'oggetto della garanzia e sarebbero, comunque, parimenti estinte per prescrizione.
3. – Il primo motivo è destituito di fondamento alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. – In base ad un consolidato principio giurisprudenziale, l'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla PA nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equipollente a quello che nel processo civile
5 ordinario è l'atto di precetto. Poiché essa riveste natura giuridica di atto amministrativo, ne consegue che i casi comportanti la sua nullità, alla stregua del disposto di cui all'art. 21-septies L.
n. 241/1990, sono testuali e fra gli stessi quello della mancanza degli elementi essenziali, in assenza di un'esplicita indicazione legislativa, può essere ravvisato secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto ed il negozio giuridico. Di conseguenza,
configurano elementi essenziali dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne produce la nullità, il difetto di forma, ove prescritta “ad substantiam”, della volontà, dell'oggetto o del destinatario.
3.2. – Nella specie, l'avvenuta indicazione nell'ordinanza ingiunzione della causale (mancato pagamento degli oneri concessori da parte della Società garantita) e dell'ammontare del debito insoluto nonché della qualità di fideiussore assunta dalla Società garante è di per sé sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione (cfr., sul punto, Cass. 22.0.2006 n. 20513) e ad escludere conseguentemente che l'atto amministrativo sia affetto da un qualche vizio riguardante un suo elemento essenziale, onde il difetto di specificazione di altri elementi di dettaglio (ad esempio la data di stipulazione del contratto ed il numero della polizza relativi al rapporto garantito) si risolve in una mera lacuna informativa indiscutibilmente colmabile – a tutto volere concedere e nella remota eventualità che l' non fosse stata in grado di risalire ai Parte_2
relativi estremi – mediante un'istanza di accesso agli atti dell'Amministrazione procedente.
3.3. – Peraltro, stante l'analogia strutturale e funzionale tra l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa e l'opposizione ad ingiunzione fiscale, può ritenersi che entrambe introducano un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, con la conseguenza che i supposti vizi motivazionali del provvedimento impugnato non possono dar luogo alla sua nullità giacché il susseguente giudizio investe non l'atto, bensì l'intero rapporto. Infatti, al riguardo, non può farsi a meno di rammentare il principio generale secondo cui il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento ingiunzionale va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al soggetto obbligato la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il
6 provvedimento con cui la PA “ordini” al debitore il pagamento della somma liquidata è
censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (o corredata da motivazione soltanto apparente) e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della PA, ma il rapporto sostanziale ad esso sotteso, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte con i motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
3.4. – Gli anzidetti rilievi trovano conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in tempi recenti che “L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 non ha ad
oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale
dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente
inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei
presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass.
8.2.2023 n. 3843).
4. – Anche il secondo motivo di appello, con riferimento a tutti i profili in cui esso si articola, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – Come si è già anticipato, con la polizza fideiussoria n. 3235201382175 del 4.7.2001
“Milano Assicurazioni-Divisione si è obbligata a garantire, in caso CP_3
d'inadempimento del contraente “CO.E.GI. Di Donato Costruzioni s.r.l.”, il pagamento di quanto dovuto da detta Impresa costruttrice all'Ente territoriale beneficiario. In particolare, la garanzia prestata dalla Società assicuratrice ha coperto il rischio del mancato pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione (pari a £. 147.497.360) e della quota relativa agli oneri di
7 urbanizzazione (ammontante a £. 144.287.520), con la specificazione che “Le suddette somme
corrispondono all'importo della cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento di ogni singolo
onere ed obbligo assunto in dipendenza della concessione sopracitata…”. Inoltre, all'art. 5 della polizza le parti hanno previsto che “il pagamento delle somme dovute…sarà effettuato dalla
Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente
garantito…”. Infine, la medesima polizza reca in calce una “Appendice di Precisazione” del seguente testuale tenore: “1) ESPRESSA RINUNCIA AD AVVALERSI DELLE CONDIZIONI
CONTENUTE NEL 1° COMMA DELL'ART. 1957 C.C. 2) ESCLUSIONE DEL BENEFICIO
DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA DITTA OBBLIGATA 3) CLAUSOLA DI
PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA””.
4.2. – Orbene, alla luce delle circostanze innanzi indicate, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, viene in rilievo un modello contrattuale di assicurazione fideiussoria, caratterizzato dall'assunzione, da parte di una Compagnia assicuratrice, dell'obbligo di pagare l'importo al beneficiario della polizza, onde garantirlo nel caso d'inadempimento della prestazione a quest'ultimo dovuta dal contraente nel cui interesse la stessa Società garante si è costituita fideiussore. Di talché la polizza stipulata a favore del – per le ragioni che si Controparte_1
espliciteranno in prosieguo – configura un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. SU 18.2.2010
n. 3947), la cui causa concreta consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, nel quale, diversamente dal modello tipico della fideiussione, l'obbligazione di garanzia prestata dall'Assicuratrice non è
accessoria, ma autonoma rispetto all'obbligazione principale garantita. In un negozio autonomo di tal fatta, “la clausola di pagamento “a semplice richiesta” del creditore-beneficiario – che
preclude al fideiussore, derogando alla regola dell'art. 1945 c.c., l'opponibilità delle eccezioni che
potrebbero essere sollevate dal debitore principale – assicura, per tale via, al creditore garantito
una disponibilità di denaro immediata, con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, dato
che in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto
8 della garanzia mediante un atto unilaterale costituito, nel primo caso, nella richiesta della somma
assicurata e, nel secondo, dall'incameramento della cauzione (Cass. 4 aprile 1995, n. 3940; Cass.
1 giugno 2004, n. 10486; Cass. n. 14853 del 2007, cit.; per ipotesi analoghe, v. Cass. 24 aprile
2008, n. 10658)…” (così, testualmente, Cass. 10.1.2012 n. 65, pag. 18, punto 9.4).
4.3. – E' vero che, secondo altra giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le pronunzie più
recenti, Cass.
4.12.2024 n. 31105), la presenza nell'accordo di una clausola “a prima richiesta”
non assume portata dirimente ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, occorrendo in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Tuttavia, nella specie,
non è revocabile in dubbio come ci si trovi di fronte ad un contratto autonomo di garanzia,
dovendosi escludere che dall'intero contenuto della convenzione negoziale emerga “un'evidente
discrasia” (così, testualmente, le già citate SU n. 3947/2010) rispetto al carattere di autonomia dell'impegno obbligatorio assunto dalla Compagnia assicuratrice verso il beneficiario. Infatti,
anche volendo trascurare la circostanza che la previsione nel testo contrattuale della clausola “a prima richiesta” integra una presunzione di assenza dell'accessorietà della garanzia, in ogni caso all'anzidetto risultato interpretativo conducono, in via prioritaria ed assorbente, gli esiti dell'impiego dei criteri di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e segg. cod. civ., che consentono di desumere, sulla scorta dell'esame della comune intenzione dei contraenti, evincibile dal loro complessivo comportamento, il carattere di autonomia del negozio fideiussorio, anche in ragione dell'inserimento nella polizza della clausola di cui all'art. 5) in cui è fissata alla Società garante il ristretto termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell' Parte_3
per provvedere al pagamento delle somme dovute, termine insufficiente per l'effettiva opposizione di eccezioni da parte dell'Assicuratrice (cfr., sul punto, Cass. 31.5.2021 n. 15091; già prima, nel medesimo senso, Cass. 14.6.2016 n. 12152). In secondo luogo, emerge nitidamente l'avvenuto svolgimento, da parte dell'appellante, di difese assolutamente incompatibili con la negazione della sussistenza del contratto autonomo di garanzia ed, anzi, per converso, l'implicita ammissione della
9 sua esistenza, “sub specie” di “assicurazione fideiussoria”, avendo l'impugnante incentrato l'apparato contestativo unicamente sulla mancata inclusione, ad opera del primo giudice,
dell'eccezione di prescrizione del credito nell'ambito dell'“exceptio doli generalis”, che è rimedio evidentemente estraneo alla disciplina normativa del contratto di fideiussione.
4.4. – In proposito, va precisato “per incidens” che il diritto di credito, relativo alla riscossione degli oneri concessori urbanistico-edilizi, vantato dal è soggetto Controparte_1
al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere “per gli oneri urbanizzazione, dal
momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio;
per il costo di costruzione,
dalla comunicazione al comune della fine dei lavori, giusta il disposto dell'art. 16, comma 3,
d.P.R. 380/2001” (così, testualmente, CdS 19.12.2023 n. 11022, punto 12 della sentenza).
Sennonché, tenuto conto che con la polizza fideiussoria in questione il garante autonomo ha assunto un'obbligazione (di natura indennitaria) “indipendente” da quella contratta dal debitore principale, avente ad oggetto una prestazione non omogenea rispetto a quella gravante sul contraente nel cui interesse “Milano Assicurazioni SpA” si è costituita fideiussore (perciò essendo l'Impresa costruttrice l'unico soggetto che potrebbe dolersi dell'eventuale estinzione per prescrizione del diritto ex artt. 2934 e segg. cod. civ. e, quindi, opporre al creditore la relativa eccezione), ne consegue, in definitiva, l'inapplicabilità del regime di opponibilità delle eccezioni di merito derivante dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ. (cfr., sul punto, “ex
plurimis”, Cass. 12.9.2012 n. 15216; Cass. 31.7.2015 n. 16213).
4.5. – Tuttavia, detto regime di inopponibilità previsto per il garante “atipico” non può
comportare la sua incondizionata sudditanza ad ogni pretesa del beneficiario (l'espressione è tratta dalla massima di Cass. 21.6.2018 n. 16345), dimodoché resta salva, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia “a prima richiesta”, l'esperibilità del rimedio generale dell'“exceptio
doli”, la cui configurabilità, però, postula che il carattere abusivo o fraudolento della richiesta di garanzia risulti “…“prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione
che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze
10 fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al
creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di
eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (così, per tutte, Cass. 22.11.2019 n. 30509).
Nella specie, il primo giudice, dopo aver escluso la ricorrenza di situazioni di fatto integranti l'abusività della richiesta, così come delineate dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha esattamente osservato che l'unico elemento (improduttivamente) addotto dall'opponente per far valere il presunto abuso è consistito nell'allegazione della mancanza di una richiesta stragiudiziale di pagamento anteriormente alla notificazione del provvedimento ingiunzionale, circostanza che è
di per sé insufficiente al fine suddetto giacché la prima richiesta scritta prevista dall'art. 5 della polizza ben poteva coincidere proprio con l'ingiunzione di pagamento.
4.6. – Né è legittimamente sostenibile l'assunto secondo cui l'“abuso”, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'“exceptio doli”, sarebbe ravvisabile nella condotta lungamente inerte serbata dall'Amministrazione, che avrebbe atteso oltre dieci anni dal rilascio del titolo edilizio per escutere la polizza fideiussoria e per procedere alla riscossione coattiva del credito, nell'asserita consapevolezza della maturata prescrizione del diritto. Ciò in quanto – argomentando decisivamente dal disposto dell'art. 2938 cod. civ., la cui ratio è fondata sul principio dispositivo immanente al processo civile – giammai l'iniziativa volta ad ottenere dal garante autonomo il pagamento di un credito prescritto (ammesso che, nella specie, il diritto del Controparte_1
si sia effettivamente estinto per il decorso del tempo) può integrare un comportamento di deliberato esercizio abusivo di un diritto o connotato dal carattere della “fraudolenza” ovvero finalizzato a conseguire un risultato contrario ad una norma imperativa o vietato dall'ordinamento.
4.7. – I suesposti rilievi circa l'esclusione del tema della prescrizione del diritto dall'area di operatività dell'“exceptio doli” estendono la loro validità giuridica anche all'ulteriore questione attinente alla somma ingiunta a titolo di mora ex art. 42 TUed, di cui egualmente è eccepita l'intervenuta estinzione per prescrizione. Ciò a tacere del fatto che la ventilata questione della non
“debenza” della medesima somma, in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di secondo
11 grado, s'infrangerebbe, comunque, contro il divieto di proposizione di eccezioni nuove in appello sancito dall'art. 345 co. 2 cpc giacché essa si risolve non solo nella deduzione di un'“inedita”
circostanza “impeditiva” di un diritto cd. “eterodeterminato”, ma soprattutto nell'enunciazione di un motivo di opposizione nuovo, non fatto valere davanti al giudice di prime cure e posto a sostegno di una (non consentita) eccezione cd. in senso stretto formulata soltanto in fase di gravame.
5. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Le
competenze legali sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00), escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in quanto non svoltasi (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare,
punto 3 della motivazione), facendo applicazione dei parametri forensi medi, fatta eccezione per la
“duplicata” fase decisionale, il cui reiterato espletamento ha richiesto un maggiore impegno professionale dei difensori della parte vittoriosa, come tale suscettibile di una giusta e proporzionata “retribuzione”, senza che, invece, alla parte soccombente possano addossarsi pure gli “oneri riflessi” (cfr., da ultimo, Cass. 20.2.2025 n. 4436, che a pag. 11 della pronunzia richiama precedenti conformi), in luogo di Cpa ed Iva dovuti all'avvocato del libero foro, per l'avvenuto esercizio del patrocinio in favore del ad opera di difensori iscritti nell'elenco Controparte_1
speciale degli avvocati addetti all'Ufficio Legale, in quanto gli “oneri contributivi riflessi”
attengono al rapporto retributivo tra Ente di appartenenza ed avvocati-dipendenti.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 387/2022, Controparte_1
pubblicata il 10.2.2022, con atto di citazione notificato il 27.5.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 2) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.250,00 a titolo di competenze legali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
13
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 772/2022 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Patrizia Dioguardi e Laura Golini
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dagli avv.ti Giuliana Nitti e Angela Paradiso
- Appellato -
OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il 5.7.2001 il Comune di Cerignola ha rilasciato, in favore di “CO.E.GI. Di Donato
Costruzioni s.r.l.”, la concessione edilizia n. 20/Soc./2001 per la realizzazione “di un complesso
residenziale in zona C1/2 F4 lotti n. 12 e n. 13” in contrada San Samuele.
1.1. – Con autorizzazione dirigenziale prot. n. 20119 del 6.7.2001 la Società costruttrice ha ottenuto la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori per l'importo complessivo di €
75.347,15, dopo aver presentato all'Ente concedente garanzia fideiussoria sulla somma dovuta,
maggiorata del 100%, rilasciata da “Milano Assicurazioni S.p.A.” per l'ammontare complessivo di
€ 150.694,31.
2. – In conseguenza del mancato pagamento degli oneri concessori, con ordinanza ingiunzione n. 6/C del 13.12.2012 il ha ingiunto ex art. 2 R.D. n. 939/1910 a Controparte_1
“CO.E.GI. Di Donato Costruzioni s.r.l.”, in qualità di titolare della concessione edilizia, nonché in via solidale a “Milano Assicurazioni S.p.A.”, nella qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di € 105.486,01, di cui € 75.347,15 per sorte capitale al 10.12.2001 ed €
30.138,86 per mora ex art. 42 TUed.
3. – Avverso l'ordinanza ingiunzionale la Società assicuratrice, con atto di citazione notificato il 30.1.2013, ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 3 R.D. n. 639/1910 e 32 D.Lgs.
n. 150/2011, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, di dichiararne la nullità perché nel provvedimento non sarebbero state minimamente indicate le ragioni di fatto e di diritto per le quali sarebbe fideiussore di “CO.E.GI. Di Donato
Costruzioni s.r.l.” e coobbligata solidale al pagamento delle somme rimaste insolute a titolo di oneri concessori. Inoltre, l'opponente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata dal Controparte_1
2 4. – L'Amministrazione si è costituita in giudizio, prendendo in analitico esame le doglianze dell'attrice in senso formale, contrapponendovi articolati argomenti confutativi e concludendo per il rigetto dell'opposizione, eccependo subordinatamente, in rito, il difetto di giurisdizione del GO
nell'ipotesi di ritenuta inconfigurabilità di un contratto autonomo di garanzia “inter partes” e,
quindi, di ravvisata esistenza di un nesso inscindibile tra il rapporto fideiussorio ed il sottostante rapporto sostanziale fondato sul diritto di credito derivante dal rilascio del permesso edilizio.
5. – L'adito giudice dauno ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali delle parti.
6. – Con sentenza n. 387/2022, pubblicata il 10.2.2022, il GU del Tribunale di Foggia, dopo aver respinto l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, ha rigettato la domanda e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
6.1. – In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, nei limiti oggettivi delle censure fatte valere in appello dall'Assicuratrice coobbligata, il primo giudice ha escluso la nullità
dell'ingiunzione “fiscale” per difetto di motivazione in quanto il provvedimento opposto contiene l'indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, con la specificazione della qualità di garante della debitrice solidale, tanto essendo sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale da parte dell'Ente; in ogni caso, ha osservato che l'opposizione proposta dall'ingiunta dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria, con la devoluzione al giudice non soltanto del sindacato sui vizi dell'atto amministrativo, bensì dell'intero rapporto obbligatorio, ciò escludendo, per altra via, l'eccepita nullità del provvedimento. Inoltre, dopo aver ricondotto il contratto stipulato tra la
Società costruttrice e “Milano Assicurazioni S.p.A.” allo schema dell'assicurazione fideiussoria o cauzionale, da cui discende l'autonomia dell'obbligazione principale da quella accessoria di garanzia nonché la deroga alla disciplina di cui all'art. 1945 cod. civ. della clausola contrattuale con la quale è stata prevista la facoltà per il creditore di esigere dal garante il pagamento
3 immediato del credito “a prima richiesta” (o senza eccezioni), il giudicante ha ritenuto la non opponibilità dell'eccezione di prescrizione al creditore pubblico, invece ammissibile nell'ambito del distinto rapporto principale fra il debitore garantito ed il beneficiario della garanzia. Infine, ha negato la configurabilità della cd. “exceptio doli” come limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato perché non è ravvisabile il carattere fraudolento od abusivo della stessa richiesta, né il beneficiario della garanzia ha agito in assenza di buona fede, tenuto conto che l'unico elemento invocato al riguardo dall'opponente è consistito nella mancanza di un'istanza stragiudiziale di pagamento prima della notificazione dell'ordinanza d'ingiunzione “fiscale”,
peraltro nella specie non necessaria.
7. – Avverso la pronunzia (poi incorporata da Controparte_2 [...]
) ha proposto appello, sulla scorta di due (enucleabili) motivi, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia/infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, nonché d'insussistenza del diritto di credito rivendicato dall'Ente
territoriale e la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. – Il ha contrastato l'appello, di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Controparte_1
9. – La causa è stata dapprima riservata in decisione dalla II Sezione della Corte di Appello
di Bari, ma in seguito è stata riassegnata all'intestata Sezione per ragioni di competenza tabellare,
con decreto presidenziale conseguente all'ordinanza del 18.12.2024.
10. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13.5.2025 il Collegio ha definitivamente riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione, che – a suo dire – avrebbe inciso pregiudizievolmente sull'esercizio del diritto di difesa, precludendo ad essa la contestazione della pretesa creditoria, sia nell'“an” che nel “quantum debeatur”, assumendo, al riguardo, che nel provvedimento “manca il
4 benché minimo riferimento al titolo sul quale fondare la qualifica di fideiussore di Milano
Assicurazioni S.p.a. laddove, nell'intero testo dell'ingiunzione, il mai parla Controparte_1
di una polizza rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice, né tanto meno esso indica il benché
minimo elemento idoneo ad identificare una qualche polizza”.
2. – Con il secondo motivo l'impugnante – dopo aver premesso che il Controparte_1
ha escusso tramite ingiunzione “fiscale” ex art. 2 R.D. n. 639/1910 la polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento di somme dovute per oneri concessori, che l'ultima nota comunale relativa a detti oneri è datata 10.12.2001 e che successivamente non è stata inviata alcuna corrispondenza o richiesta, fino all'emissione del provvedimento ingiunzionale del 13.12.2012,
notificato il 7.1.2013 – è tornata ad eccepire la prescrizione ordinaria del diritto di credito,
sostenendo che tale eccezione è opponibile all'Amministrazione “in quanto essa certo è
ricompresa nell'ambito della exceptio doli generalis”, costituendo la richiesta di garanzia frutto di un “abuso” che sarebbe stato compiuto dal che, per oltre dieci anni, non ha Controparte_1
escusso la polizza fideiussoria e proceduto alla riscossione del credito, non potendosi ammettere che il termine prescrizionale possa decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (ossia dal 2.7.2003)
giacché, secondo la giurisprudenza amministrativa, il medesimo termine ha il suo “dies a quo” nel momento del rilascio del titolo edilizio quale fatto costitutivo dell'obbligo di versamento del contributo dovuto. Inoltre, con il medesimo mezzo, si duole dell'illegittima inclusione, negli importi riscossi “coattivamente” in virtù dello strumento di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910, delle
“sanzioni” per la mora ex art. 42 TUed, che non sarebbero ricomprese nell'oggetto della garanzia e sarebbero, comunque, parimenti estinte per prescrizione.
3. – Il primo motivo è destituito di fondamento alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. – In base ad un consolidato principio giurisprudenziale, l'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla PA nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equipollente a quello che nel processo civile
5 ordinario è l'atto di precetto. Poiché essa riveste natura giuridica di atto amministrativo, ne consegue che i casi comportanti la sua nullità, alla stregua del disposto di cui all'art. 21-septies L.
n. 241/1990, sono testuali e fra gli stessi quello della mancanza degli elementi essenziali, in assenza di un'esplicita indicazione legislativa, può essere ravvisato secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto ed il negozio giuridico. Di conseguenza,
configurano elementi essenziali dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne produce la nullità, il difetto di forma, ove prescritta “ad substantiam”, della volontà, dell'oggetto o del destinatario.
3.2. – Nella specie, l'avvenuta indicazione nell'ordinanza ingiunzione della causale (mancato pagamento degli oneri concessori da parte della Società garantita) e dell'ammontare del debito insoluto nonché della qualità di fideiussore assunta dalla Società garante è di per sé sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione (cfr., sul punto, Cass. 22.0.2006 n. 20513) e ad escludere conseguentemente che l'atto amministrativo sia affetto da un qualche vizio riguardante un suo elemento essenziale, onde il difetto di specificazione di altri elementi di dettaglio (ad esempio la data di stipulazione del contratto ed il numero della polizza relativi al rapporto garantito) si risolve in una mera lacuna informativa indiscutibilmente colmabile – a tutto volere concedere e nella remota eventualità che l' non fosse stata in grado di risalire ai Parte_2
relativi estremi – mediante un'istanza di accesso agli atti dell'Amministrazione procedente.
3.3. – Peraltro, stante l'analogia strutturale e funzionale tra l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa e l'opposizione ad ingiunzione fiscale, può ritenersi che entrambe introducano un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, con la conseguenza che i supposti vizi motivazionali del provvedimento impugnato non possono dar luogo alla sua nullità giacché il susseguente giudizio investe non l'atto, bensì l'intero rapporto. Infatti, al riguardo, non può farsi a meno di rammentare il principio generale secondo cui il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento ingiunzionale va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al soggetto obbligato la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il
6 provvedimento con cui la PA “ordini” al debitore il pagamento della somma liquidata è
censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (o corredata da motivazione soltanto apparente) e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della PA, ma il rapporto sostanziale ad esso sotteso, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte con i motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
3.4. – Gli anzidetti rilievi trovano conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in tempi recenti che “L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 non ha ad
oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale
dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente
inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei
presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass.
8.2.2023 n. 3843).
4. – Anche il secondo motivo di appello, con riferimento a tutti i profili in cui esso si articola, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – Come si è già anticipato, con la polizza fideiussoria n. 3235201382175 del 4.7.2001
“Milano Assicurazioni-Divisione si è obbligata a garantire, in caso CP_3
d'inadempimento del contraente “CO.E.GI. Di Donato Costruzioni s.r.l.”, il pagamento di quanto dovuto da detta Impresa costruttrice all'Ente territoriale beneficiario. In particolare, la garanzia prestata dalla Società assicuratrice ha coperto il rischio del mancato pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione (pari a £. 147.497.360) e della quota relativa agli oneri di
7 urbanizzazione (ammontante a £. 144.287.520), con la specificazione che “Le suddette somme
corrispondono all'importo della cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento di ogni singolo
onere ed obbligo assunto in dipendenza della concessione sopracitata…”. Inoltre, all'art. 5 della polizza le parti hanno previsto che “il pagamento delle somme dovute…sarà effettuato dalla
Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente
garantito…”. Infine, la medesima polizza reca in calce una “Appendice di Precisazione” del seguente testuale tenore: “1) ESPRESSA RINUNCIA AD AVVALERSI DELLE CONDIZIONI
CONTENUTE NEL 1° COMMA DELL'ART. 1957 C.C. 2) ESCLUSIONE DEL BENEFICIO
DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA DITTA OBBLIGATA 3) CLAUSOLA DI
PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA””.
4.2. – Orbene, alla luce delle circostanze innanzi indicate, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, viene in rilievo un modello contrattuale di assicurazione fideiussoria, caratterizzato dall'assunzione, da parte di una Compagnia assicuratrice, dell'obbligo di pagare l'importo al beneficiario della polizza, onde garantirlo nel caso d'inadempimento della prestazione a quest'ultimo dovuta dal contraente nel cui interesse la stessa Società garante si è costituita fideiussore. Di talché la polizza stipulata a favore del – per le ragioni che si Controparte_1
espliciteranno in prosieguo – configura un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. SU 18.2.2010
n. 3947), la cui causa concreta consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, nel quale, diversamente dal modello tipico della fideiussione, l'obbligazione di garanzia prestata dall'Assicuratrice non è
accessoria, ma autonoma rispetto all'obbligazione principale garantita. In un negozio autonomo di tal fatta, “la clausola di pagamento “a semplice richiesta” del creditore-beneficiario – che
preclude al fideiussore, derogando alla regola dell'art. 1945 c.c., l'opponibilità delle eccezioni che
potrebbero essere sollevate dal debitore principale – assicura, per tale via, al creditore garantito
una disponibilità di denaro immediata, con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, dato
che in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto
8 della garanzia mediante un atto unilaterale costituito, nel primo caso, nella richiesta della somma
assicurata e, nel secondo, dall'incameramento della cauzione (Cass. 4 aprile 1995, n. 3940; Cass.
1 giugno 2004, n. 10486; Cass. n. 14853 del 2007, cit.; per ipotesi analoghe, v. Cass. 24 aprile
2008, n. 10658)…” (così, testualmente, Cass. 10.1.2012 n. 65, pag. 18, punto 9.4).
4.3. – E' vero che, secondo altra giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le pronunzie più
recenti, Cass.
4.12.2024 n. 31105), la presenza nell'accordo di una clausola “a prima richiesta”
non assume portata dirimente ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, occorrendo in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Tuttavia, nella specie,
non è revocabile in dubbio come ci si trovi di fronte ad un contratto autonomo di garanzia,
dovendosi escludere che dall'intero contenuto della convenzione negoziale emerga “un'evidente
discrasia” (così, testualmente, le già citate SU n. 3947/2010) rispetto al carattere di autonomia dell'impegno obbligatorio assunto dalla Compagnia assicuratrice verso il beneficiario. Infatti,
anche volendo trascurare la circostanza che la previsione nel testo contrattuale della clausola “a prima richiesta” integra una presunzione di assenza dell'accessorietà della garanzia, in ogni caso all'anzidetto risultato interpretativo conducono, in via prioritaria ed assorbente, gli esiti dell'impiego dei criteri di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e segg. cod. civ., che consentono di desumere, sulla scorta dell'esame della comune intenzione dei contraenti, evincibile dal loro complessivo comportamento, il carattere di autonomia del negozio fideiussorio, anche in ragione dell'inserimento nella polizza della clausola di cui all'art. 5) in cui è fissata alla Società garante il ristretto termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell' Parte_3
per provvedere al pagamento delle somme dovute, termine insufficiente per l'effettiva opposizione di eccezioni da parte dell'Assicuratrice (cfr., sul punto, Cass. 31.5.2021 n. 15091; già prima, nel medesimo senso, Cass. 14.6.2016 n. 12152). In secondo luogo, emerge nitidamente l'avvenuto svolgimento, da parte dell'appellante, di difese assolutamente incompatibili con la negazione della sussistenza del contratto autonomo di garanzia ed, anzi, per converso, l'implicita ammissione della
9 sua esistenza, “sub specie” di “assicurazione fideiussoria”, avendo l'impugnante incentrato l'apparato contestativo unicamente sulla mancata inclusione, ad opera del primo giudice,
dell'eccezione di prescrizione del credito nell'ambito dell'“exceptio doli generalis”, che è rimedio evidentemente estraneo alla disciplina normativa del contratto di fideiussione.
4.4. – In proposito, va precisato “per incidens” che il diritto di credito, relativo alla riscossione degli oneri concessori urbanistico-edilizi, vantato dal è soggetto Controparte_1
al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere “per gli oneri urbanizzazione, dal
momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio;
per il costo di costruzione,
dalla comunicazione al comune della fine dei lavori, giusta il disposto dell'art. 16, comma 3,
d.P.R. 380/2001” (così, testualmente, CdS 19.12.2023 n. 11022, punto 12 della sentenza).
Sennonché, tenuto conto che con la polizza fideiussoria in questione il garante autonomo ha assunto un'obbligazione (di natura indennitaria) “indipendente” da quella contratta dal debitore principale, avente ad oggetto una prestazione non omogenea rispetto a quella gravante sul contraente nel cui interesse “Milano Assicurazioni SpA” si è costituita fideiussore (perciò essendo l'Impresa costruttrice l'unico soggetto che potrebbe dolersi dell'eventuale estinzione per prescrizione del diritto ex artt. 2934 e segg. cod. civ. e, quindi, opporre al creditore la relativa eccezione), ne consegue, in definitiva, l'inapplicabilità del regime di opponibilità delle eccezioni di merito derivante dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ. (cfr., sul punto, “ex
plurimis”, Cass. 12.9.2012 n. 15216; Cass. 31.7.2015 n. 16213).
4.5. – Tuttavia, detto regime di inopponibilità previsto per il garante “atipico” non può
comportare la sua incondizionata sudditanza ad ogni pretesa del beneficiario (l'espressione è tratta dalla massima di Cass. 21.6.2018 n. 16345), dimodoché resta salva, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia “a prima richiesta”, l'esperibilità del rimedio generale dell'“exceptio
doli”, la cui configurabilità, però, postula che il carattere abusivo o fraudolento della richiesta di garanzia risulti “…“prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione
che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze
10 fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al
creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di
eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (così, per tutte, Cass. 22.11.2019 n. 30509).
Nella specie, il primo giudice, dopo aver escluso la ricorrenza di situazioni di fatto integranti l'abusività della richiesta, così come delineate dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha esattamente osservato che l'unico elemento (improduttivamente) addotto dall'opponente per far valere il presunto abuso è consistito nell'allegazione della mancanza di una richiesta stragiudiziale di pagamento anteriormente alla notificazione del provvedimento ingiunzionale, circostanza che è
di per sé insufficiente al fine suddetto giacché la prima richiesta scritta prevista dall'art. 5 della polizza ben poteva coincidere proprio con l'ingiunzione di pagamento.
4.6. – Né è legittimamente sostenibile l'assunto secondo cui l'“abuso”, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'“exceptio doli”, sarebbe ravvisabile nella condotta lungamente inerte serbata dall'Amministrazione, che avrebbe atteso oltre dieci anni dal rilascio del titolo edilizio per escutere la polizza fideiussoria e per procedere alla riscossione coattiva del credito, nell'asserita consapevolezza della maturata prescrizione del diritto. Ciò in quanto – argomentando decisivamente dal disposto dell'art. 2938 cod. civ., la cui ratio è fondata sul principio dispositivo immanente al processo civile – giammai l'iniziativa volta ad ottenere dal garante autonomo il pagamento di un credito prescritto (ammesso che, nella specie, il diritto del Controparte_1
si sia effettivamente estinto per il decorso del tempo) può integrare un comportamento di deliberato esercizio abusivo di un diritto o connotato dal carattere della “fraudolenza” ovvero finalizzato a conseguire un risultato contrario ad una norma imperativa o vietato dall'ordinamento.
4.7. – I suesposti rilievi circa l'esclusione del tema della prescrizione del diritto dall'area di operatività dell'“exceptio doli” estendono la loro validità giuridica anche all'ulteriore questione attinente alla somma ingiunta a titolo di mora ex art. 42 TUed, di cui egualmente è eccepita l'intervenuta estinzione per prescrizione. Ciò a tacere del fatto che la ventilata questione della non
“debenza” della medesima somma, in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di secondo
11 grado, s'infrangerebbe, comunque, contro il divieto di proposizione di eccezioni nuove in appello sancito dall'art. 345 co. 2 cpc giacché essa si risolve non solo nella deduzione di un'“inedita”
circostanza “impeditiva” di un diritto cd. “eterodeterminato”, ma soprattutto nell'enunciazione di un motivo di opposizione nuovo, non fatto valere davanti al giudice di prime cure e posto a sostegno di una (non consentita) eccezione cd. in senso stretto formulata soltanto in fase di gravame.
5. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Le
competenze legali sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00), escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in quanto non svoltasi (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare,
punto 3 della motivazione), facendo applicazione dei parametri forensi medi, fatta eccezione per la
“duplicata” fase decisionale, il cui reiterato espletamento ha richiesto un maggiore impegno professionale dei difensori della parte vittoriosa, come tale suscettibile di una giusta e proporzionata “retribuzione”, senza che, invece, alla parte soccombente possano addossarsi pure gli “oneri riflessi” (cfr., da ultimo, Cass. 20.2.2025 n. 4436, che a pag. 11 della pronunzia richiama precedenti conformi), in luogo di Cpa ed Iva dovuti all'avvocato del libero foro, per l'avvenuto esercizio del patrocinio in favore del ad opera di difensori iscritti nell'elenco Controparte_1
speciale degli avvocati addetti all'Ufficio Legale, in quanto gli “oneri contributivi riflessi”
attengono al rapporto retributivo tra Ente di appartenenza ed avvocati-dipendenti.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 387/2022, Controparte_1
pubblicata il 10.2.2022, con atto di citazione notificato il 27.5.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 2) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.250,00 a titolo di competenze legali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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