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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL NI, OR
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2669/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Davoli - . 88060 Davoli CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il
19/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 93, 94 e 109 notificati rispettivamente il 20.5.2024 (i primi due) ed il 5.6.2024 il terzo, con i quali il Comune di Davoli gli ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, la ricorrenza dell'esenzione ai sensi dell'art 2 comma 1 lett B del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Il Comune di Davoli si è costituito contestando le obiezioni del ricorrente e ribadendo la legittimità del provvedimento adottato.
All'udienza del 18.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione (dell'imposta) per i terreni agricoli prevista dal Dlgs
30 dicembre 1992, n. 504, infatti, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni;
ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio
1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Ne consegue che, mentre l'iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta del terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete".
Come evidenziato dallo stesso ricorrente l'esenzione è totale per gli anni 2018 e 2019, mentre per l'anno
2020 è prevista un'aliquota pari all'1 per mille.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente dimostrato:
- di essere stata iscritto nel registro dei coltivatori diretti;
- di essere iscritto nel registro delle imprese con qualifica di piccolo imprenditore agricolo;
- che il terreno de quo è utilizzato per fini agricoli ed è direttamente coltivato;
- che i fabbricati rurali sono strumentali all'attività agricola.
A fronte di tali elementi offerti dal ricorrente, il comune si è limitato ad eccepire l'insussistenza dei presupposti oggettivi per il mancato inserimento del fabbricato riportato al foglio 5 particella 115 sub 1 nel fascicolo aziendale, mentre per altre particelle mancherebbe la prova dell'affitto in favore di tale Froio.
Entrambe le eccezioni sono pretestuose e prive di fondamento.
Nessun rilievo, infatti, a fronte della documentazione offerta, può essere attribuita alla mancata inclusione nel fascicolo aziendale che non ha alcuna forza probatoria di segno contrario.
Quanto alla prova dei contratti di fitto in favore del Froio, soggetto anch'esso svolgente attività di agriturismo, la documentazione offerta ne attesta l'avvenuta registrazione e, quindi, la piena conoscibilità da parte del comune
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL NI, OR
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2669/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Davoli - . 88060 Davoli CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il
19/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 93, 94 e 109 notificati rispettivamente il 20.5.2024 (i primi due) ed il 5.6.2024 il terzo, con i quali il Comune di Davoli gli ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, la ricorrenza dell'esenzione ai sensi dell'art 2 comma 1 lett B del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Il Comune di Davoli si è costituito contestando le obiezioni del ricorrente e ribadendo la legittimità del provvedimento adottato.
All'udienza del 18.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione (dell'imposta) per i terreni agricoli prevista dal Dlgs
30 dicembre 1992, n. 504, infatti, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni;
ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio
1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Ne consegue che, mentre l'iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta del terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete".
Come evidenziato dallo stesso ricorrente l'esenzione è totale per gli anni 2018 e 2019, mentre per l'anno
2020 è prevista un'aliquota pari all'1 per mille.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente dimostrato:
- di essere stata iscritto nel registro dei coltivatori diretti;
- di essere iscritto nel registro delle imprese con qualifica di piccolo imprenditore agricolo;
- che il terreno de quo è utilizzato per fini agricoli ed è direttamente coltivato;
- che i fabbricati rurali sono strumentali all'attività agricola.
A fronte di tali elementi offerti dal ricorrente, il comune si è limitato ad eccepire l'insussistenza dei presupposti oggettivi per il mancato inserimento del fabbricato riportato al foglio 5 particella 115 sub 1 nel fascicolo aziendale, mentre per altre particelle mancherebbe la prova dell'affitto in favore di tale Froio.
Entrambe le eccezioni sono pretestuose e prive di fondamento.
Nessun rilievo, infatti, a fronte della documentazione offerta, può essere attribuita alla mancata inclusione nel fascicolo aziendale che non ha alcuna forza probatoria di segno contrario.
Quanto alla prova dei contratti di fitto in favore del Froio, soggetto anch'esso svolgente attività di agriturismo, la documentazione offerta ne attesta l'avvenuta registrazione e, quindi, la piena conoscibilità da parte del comune
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.