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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 502/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2905/21 del Giudice di Pace di Torre Annunziata TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Tre Ponti, II trav. Parte_1
n.1, presso lo studio dell'avvocato Aniello Matrone, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione APPELLANTE E
quale impresa designata ex lege alla gestione dei Controparte_1 danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, con sede legale in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Losco sito in Salerno alla via Scardillo n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la Controparte_2 in qualità di impresa designata per la liquidazione tramite F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla condannare al risarcimento del danno per le lesioni personali da lui patite in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 23.9.2016 alle ore 14,15 circa in Torre Annunziata, alla Via Vittorio Veneto. A sostegno della domanda l'attore assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'altezza dell'esercizio commerciale “Bar delle Palme”, veniva urtato nel suo lato sinistro da un'autovettura Fiat Punto, di colore grigio, rimasta non identificata, che stava effettuando manovra di retromarcia e, di conseguenza, riportava lesioni personali consistenti nella frattura del malleolo tibiale sinistro oltre a contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo, per le quali si sottoponeva a cure e per le quali riportava postumi invalidanti nella misura del 3%. Precisava, inoltre, che in data 17.11.2016 l'istante sporgeva denuncia-querela contro ignoti e che veniva inviata lettera di messa in mora con comunicazione pec del 18.11.2016 alla in qualità di impresa tenuta Controparte_2 al risarcimento tramite il Fondo Garanzia Vittime della Strada, informando in pari data la Consap, senza sortire alcun buon esito, al pari della proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita inoltrata in data 14.9.2017 a mezzo pec alla società assicurativa. Il giudizio veniva, dunque, iscritto presso l'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata nell'ambito del quale, si costituiva la la quale Controparte_2 contestava la domanda avversaria poiché inammissibile per carenza di titolarità passiva nel rapporto da parte della convenuta e, in ogni caso, da CP_2 ritenersi infondata per carenza di prova, instando per il suo rigetto. Espletata l'istruttoria tramite l'escussione di un teste di parte attrice e di un teste di parte convenuta, il giudice di prime cure con sentenza n. 2905/2021 depositata in data 23.06.2021 rigettava la domanda, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_2
1.1. Avverso tale sentenza ha proposto gravame con atto Parte_1 ritualmente notificato al fine di ottenerne l'integrale riforma, lamentando il mancato esame della denuncia-querela sporta, depositata in atti. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la Controparte_2 quale Impresa Designata per la Campania ex lege, F.G.V.S., che, impugnando la domanda attorea, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nel merito l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto, instando, dunque, per il suo rigetto e chiedendo la conferma della sentenza. Ha allegato che, in ogni caso, l'asserita denuncia non era stata effettivamente allegata in atti, così come rilevato dal giudice di prime cure in sentenza. Acquisito il fascicolo di primo grado, la controversia è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Ciò premesso e volgendo all'esame del merito della res controversa, l'impugnazione spiegata da si valuta infondata e va, quindi, Parte_1 rigettata non avendo l'appellante fornito convincente prova - al cui onere è soggetto, ex art. 2697 c.c. - dell'essere rimasto “non identificato” il veicolo o il conducente dello stesso, cui è stato ascritto il sinistro de quo.
3.1. La norma regolatrice della fattispecie (e, cioè, l'art. 283, comma 1, lett. a del D.lgs. 209/2005, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art.19, lett. a), della legge 990 del 1969 con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dal cosiddetto
“Codice delle assicurazioni private”, riproduce, in parte qua, la previgente disciplina, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È, dunque, onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla “ratio” della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860). Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”), che risultano, invece, perseguibili d'ufficio. Ne deriva che la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altre autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato) e 368 (calunnia) del Codice Penale;
b) sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare, l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e 334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati. Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale. Comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (Cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata;
sull'onere del danneggiato di fornire alle autorità competenti una esaustiva esposizione dei fatti, cfr., da ultimo, la già citata Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
3.2. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, ed il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2012, n. 10323; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021). In altri termini, laddove manchi o la denuncia - querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato for- male (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata, la quale va apprezzata in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. Coerentemente con quanto testé esposto, secondo la giurisprudenza di legittimità, se l'omessa denuncia oppure la presentazione di una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque, può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché l'omessa denuncia o una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (Cfr. Cass. civ., sentenza n. 9939 del 18-6-2012; Cass. civ., sentenza n. 23434 del 4-11-2014; Cass. civ., ordinanza n. 27541 del 30-12- 2016).
3.3. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata l'impossibilità incolpevole di identificare il presunto veicolo investitore alla luce delle incongruenze risultanti sul punto dal complessivo materiale istruttorio e, in particolare, dalla mancata indicazione dell'omissione di soccorso nel verbale di accettazione dell'ospedale, indicativa della mancata denuncia dell'omissione di soccorso al personale sanitario, la quale, unitamente alla carenza della denuncia-querela alle Autorità, dimostrerebbe una carente attivazione del danneggiato ai fini dell'individuazione del responsabile del sinistro de quo che non può ritenersi incolpevole. Orbene, alla luce dei motivi di doglianza, preliminarmente va rilevato che parte appellante non ha, in effetti, dato prova di avere tempestivamente allegato agli atti la denuncia-querela. Difatti, vi è una ragionevole certezza che quest'ultima sia stata allegata nel fascicolo di parte in un momento successivo alla definizione del primo grado di giudizio poiché, innanzitutto, l'indice allegato nel fascicolo di parte con il presente appello reca menzione della denuncia-querela con una grafia ictu oculi non corrispondente a quella relativa alle precedenti voci e, in secondo luogo, lo stesso appellante all'udienza del 23.6.2022 ha depositato un diverso indice conforme al documento prodotto da controparte, ove non vi è nessuna indicazione della stessa. D'altronde, nel fascicolo di primo grado non si rinviene alcun indice degli atti prodotto nel giudizio innanzi al giudice di pace;
pertanto, deve ritenersi che tale documento sia stato aggiunto in un secondo momento e, in quanto tardivo, sia, dunque, inutilizzabile. In ogni caso, posto che tale carenza, in conformità all'orientamento giurisprudenziale testé richiamato, può costituire soltanto un elemento indiziario a sfavore del danneggiato, occorre in tale sede valutare il complessivo quadro probatorio emerso, onde appurare se l'assenza di colpa nella mancata identificazione del presunto veicolo investitore emerga aliunde. In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti il sito teatro del sinistro. Dunque, l'intero impianto istruttorio attoreo si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale, dalla quale, sebbene in astratto congruente con la ricostruzione degli eventi operata dall'attore nella sua domanda, tuttavia scaturiscono seri dubbi in ordine all'effettiva impossibilità di individuare il responsabile del sinistro, presupposto indefettibile della configurazione della responsabilità della convenuta società. Si rileva, invero, che, conformemente al sopracitato orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, nella sentenza oggetto di gravame la mancanza di una denuncia-querela sporta dall'attore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stata sì posta a fondamento del rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure, però, non ex se ed automaticamente, risultando tale indizio, all'opposto, corroborato da ulteriori elementi che convergerono nel senso di ritenere non incolpevole l'omessa identificazione del veicolo c.d. pirata. Come chiarito, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in fuga, ai fini della richiesta di risarcimento all'Impresa designata dal F.G.V.S. bisogna poter considerare tutte le circostanze del caso che hanno reso impossibile l'identificazione del veicolo da parte della vittima. Tali circostanze devono essere obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. Civ., ord. n. 21983 del 2022). Nulla parte attrice ha dedotto, né il teste ha riferito, in merito all'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore;
anzi, dall'esame della deposizione testimoniale emergono circostanze che avrebbero consentito - o comunque favorito l'acquisizione di elementi utili per - l'identificazione del veicolo danneggiante e del suo conducente. Difatti, il sinistro si verificava in pieno giorno, alle ore 14,15 circa, in una strada urbana in cui il transito veicolare e pedonale si presume regolare, sicché appare assai improbabile che non sia stata consentita l'identificazione del veicolo pirata. A ciò si aggiunga, come anticipato, che anche in seguito l'istante si rendeva inerte, non denunziando il fatto nella sua interezza e gravità al sanitario che prestava le prime cure atta a dimostrare una diligente attivazione nella ricerca del responsabile, con conseguente impossibilità, inoltre, di verificare la preventiva indicazione sul luogo del sinistro del testimone escusso, che sembra, in ogni caso, doversi escludere dalla denuncia, che sul punto non appare circostanziata, depositata in atti, ancorché non tempestivamente. Inoltre, dalla lettura del referto sanitario n. 2016/53592 di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Asl Napoli 3 Sud, da cui si evince, fra l'altro, che il danneggiato ivi si recava soltanto il giorno successivo al supposto sinistro, emerge che alcuna menzione dell'omissione di soccorso fu fatta agli operatori sanitari. Da ultimo, in ordine alla testimonianza del medico di turno quel giorno al Pronto Soccorso che ha sottoscritto il verbale ospedaliero, quest'ultimo, escusso in primo grado, dichiarava di aver sottoscritto quanto asserito dal paziente in sede di accesso al pronto soccorso, sebbene non occupatosi personalmente delle dichiarazioni rilasciate alla . In merito il giudice di prime cure Pt_2 correttamente ha rilevato che “il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso” e che l'istante ben avrebbe potuto denunciarne l'accaduto, dimostrando così quel minimo di diligenza richiesto ai fini della nascita dell'obbligazione risarcitoria a carico del F.G.V.S. Da tali irragionevoli mancanze e criticità, ai fini dell'apprezzamento della diligenza richiesta dall'ordinamento per l'individuazione del responsabile e, quindi, dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilita dell'identificazione, non può che scaturire una valutazione negativa del comportamento del danneggiato che, colpito da un veicolo “pirata”, si è astenuto dal rendere noti alle Autorità gli elementi notiziali posseduti astrattamente utili all'identificazione del responsabile, si da non porre la collettività dei cittadini - assicurati (che alimenta in definitiva il F.G.V.S.), nelle condizioni di limitare, attraverso un efficace intervento degli inquirenti, teso a individuare il responsabile, le erogazioni a carico del F.G.V.S. ai soli casi di effettiva ‹‹non identificazione››. Non può, infatti, fondatamente negarsi che consentendo alle Autorità competenti di provvedere all'audizione dei testi presenti nella immediatezza dei fatti, gli stessi sarebbero stati in grado di riferire all'Autorità Giudiziaria o di P.G. con un ricordo ben più nitido, in considerazione della prossimità temporale degli accadimenti de quibus vertitur, elementi su cui fondare ricerche di polizia. In tale prospettiva - concludendo - senza far discendere dalla presentazione o meno della denuncia alcun automatismo, non può ritenersi che sia Parte_1 rimasto incolpevolmente nell'impossibilità di identificare il responsabile o, almeno, il veicolo danneggiante nella fase successiva al sinistro. A ciò aggiungasi, inoltre, che anche la stessa dinamica dell'evento non risulta adeguatamente dimostrata, poiché l'unico testimone che assisteva al sinistro non ha reso una dichiarazione sì precisa da confutare i seri dubbi ingeneratisi in questo giudicante circa il reale inverarsi del sinistro o, quanto meno, in ordine alla esatta ricostruzione della sua dinamica. Pertanto, alla stregua degli elementi innanzi precisati e di tutte le considerazioni sopra sviluppate, si ritiene che l'istante non abbia sufficientemente dimostrato né l'effettivo verificarsi del sinistro de quo né la sussistenza di quell'impossibilità
“incolpevole” nell'identificazione del veicolo danneggiante necessaria ad attivare l'intervento dell'ente convenuto. Ne consegue che l'omessa denuncia, indubbiamente non determinante in modo esclusivo, non essendo, come detto, una condizione di procedibilità dell'azione, tuttavia, inserita in tale incerto ed equivoco quadro probatorio, costituisce un ulteriore indizio per far ritenere infondata la domanda e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Il tribunale, nella sua veste di giudice dell'Appello, ritiene, per le ragioni esposte, il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice immune da censure, con la conseguenza che l'appello risulta infondato e va respinto.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano di ufficio nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile in base ai parametri medi.
4.1. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'appello; B. condanna al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che si liquidano in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata, il 14 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo